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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA AE GE, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1967/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100012019063000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100012019063000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100012019063000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010622531000 CONTR.I.V.S. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010622531000 CONTR.I.V.S. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110040970754000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110068496835000 CONTR.I.V.S. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110068496835000 TRIB
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120002866112000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TRIB
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130054946592000 ECEDENZA ACQUA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130060292880000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130060292880000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130086742787001 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140020787069000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140024655465000 COD.STRAD. 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3138/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni;
Insiste per il rigetto della istanza di sospensione dell'atto, in difetto dei presupposti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La controversia può essere decisa in sede di decisione della domanda cautelare con sentenza breve ex art..47-ter d.lgs. 546/1992.
Il ricorso è inammissibile in quanto notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, dalla documentazione in atti si rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 26/02/2025
(e non il 04/03/2025 come indicato dal ricorrente nel ricorso) per compiuta giacenza, così come risulta dalla documentazione prodotta, e il ricorso è stato notificato il 29/04/2025, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza di 60 giorni.
Infatti il termine per la notifica del ricorso scadeva in data 28/04/2025.
Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Palermo, Sez. 6, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille) in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione. , Compensa le spese per l'altra controparte. Firme digitali
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA AE GE, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1967/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100012019063000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100012019063000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100012019063000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010622531000 CONTR.I.V.S. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110010622531000 CONTR.I.V.S. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110040970754000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110068496835000 CONTR.I.V.S. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110068496835000 TRIB
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120002866112000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TRIB
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120022229823000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130054946592000 ECEDENZA ACQUA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130060292880000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130060292880000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130086742787001 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140020787069000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140024655465000 COD.STRAD. 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3138/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni;
Insiste per il rigetto della istanza di sospensione dell'atto, in difetto dei presupposti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La controversia può essere decisa in sede di decisione della domanda cautelare con sentenza breve ex art..47-ter d.lgs. 546/1992.
Il ricorso è inammissibile in quanto notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate- Riscossione oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, dalla documentazione in atti si rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 26/02/2025
(e non il 04/03/2025 come indicato dal ricorrente nel ricorso) per compiuta giacenza, così come risulta dalla documentazione prodotta, e il ricorso è stato notificato il 29/04/2025, ossia il giorno successivo alla scadenza del termine di decadenza di 60 giorni.
Infatti il termine per la notifica del ricorso scadeva in data 28/04/2025.
Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Palermo, Sez. 6, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille) in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione. , Compensa le spese per l'altra controparte. Firme digitali