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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10792/25 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN TA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. VA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/9/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Baicchi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Baicchi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Assago (MI) il 22/12/2012 (anno 2012 atto n. 19 p. 1) In comunione dei beni.
Per_ Con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], C.F. , cittadino italiano C.F._3
Per_
nata a [...], il [...], C.F. , cittadina italiana, entrambi C.F._4 maggiorenni ma non ancora completamente economicamente autosufficienti FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/9/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione tra i signori e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 22/12/2012 nel Comune di Assago (MI), in comunione dei beni, atto n. 19, P.
1;
2) ordinare al Comune di Assago (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare lo scioglimento della comunione, ordinando alla Cancelleria di comunicare all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191 comma II c.c. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n.
55, ai fini della relativa annotazione;
4) dichiarare che le spese legali della separazione vengano corrisposte al 50% dai coniugi.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, pur continuando a coabitare nella Per_ Per_ casa coniugale coi figli e fino alla vendita della stessa di cui al punto n. 3;
2) i coniugi dichiarano di impegnarsi a continuare a provvedere alle necessità dei figli maggiorenni fino a quando gli stessi saranno completamente autosufficienti economicamente, versando periodicamente un pari importo sul conto corrente cointestato come fatto sino ad ora;
3) i coniugi dichiarano di impegnarsi a mettere in vendita la casa coniugale sita ad Assago (MI), in Via Volta n. 2/F, con cantina, box e posto auto di pertinenza, oltre ad altro posto auto di cui sono comproprietari al 50%, allorquando entrambi i figli saranno completamente autonomi e autosufficienti economicamente;
4) i coniugi dichiarano di impegnarsi al momento della vendita della casa coniugale e relative pertinenze, a destinare ciascuno almeno euro 50.000,00 a figlio dal ricavato della vendita;
5) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e danno atto di rinunciare reciprocamente a un contributo al mantenimento per sé e di aver già regolato tra sé ogni rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio, eccezion fatta che per la vendita della casa coniugale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., eccezion fatta che per le ultime tre dichiarazioni dei redditi. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio ad Assago (MI) il 22/12/2012.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. VA Di Peppe Dott. NN TA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG