Art. 4. ((Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari))
Versione
16 agosto 1961
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Versione
15 novembre 1962
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