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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 297/2024- N.R.G. 509/2024- pubblicata in data 2.01.2025 dal Giudice di Pace di Capri, e vertente
TRA
C.F./P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cicoria (c.f. ) in virtù di CodiceFiscale_1 procura allegata agli atti appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 appellato contumace
NONCHE'
.F. in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2 appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Capri, , con ricorso ex art. 615 CP_1
c.p.c., proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240002053240052691929, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, per un importo complessivo pari ad € 264,75.
In particolare, l'opponente deduceva preliminarmente la mancata legittimazione di Parte_1
a svolgere l'attività di riscossione ed accertamento per il nonché la
[...] Controparte_2 mancata notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione dei crediti. La società
[...]
nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di pace di Capri e deduceva la propria legittimazione allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la rituale notifica degli atti prodromici. Il ritualmente citato in Controparte_2 giudizio, risultava contumace. Con sentenza n. 297/2024- N.R.G. 509/2024- depositata in data
2.01.2025, il Giudice di Pace di Capri accoglieva la domanda proposta da ritenendo CP_1 maturata la prescrizione quinquennale del credito, attesa anche la mancata prova di rituale notifica di atti interruttivi della stessa;
condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. La società Parte_1 nell'appellare la predetta sentenza, reiterava l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di Capri per essere competente il Giudice di Pace di e deduceva, in ogni caso, l'erroneità CP_2 della decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irrituali le notifiche degli atti presupposti, avvenute a mezzo PEC (non essendo necessario l'invio di CAD); ribadiva la propria legittimazione all'attività di riscossione.
Non si costituivano ed il che, sebbene ritualmente citati, restavano CP_1 Controparte_2 contumaci.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 14.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione di competenza, sollevata già tempestivamente nel giudizio di prime cure e riproposta con l'appello avverso la sentenza n. 297/2024 del Giudice di Pace di Capri.
Il motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Capri ha ritenuto la propria competenza ed ha così argomentato “il Giudicante rileva la propria competenza a conoscere del presente giudizio;
appare il caso sottolineare come la ricorrente ha dichiarato di domiciliare in Capri alla Via Sopramonte 6, pertanto è da respingere
l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita dalle parti convenute nonostante il certificato di residenza allegato in atti. Infatti, secondo la Suprema Corte, la certificazione attestante la residenza, ha un valore semplicemente presuntivo in ordine al luogo dell'effettiva dimora abituale. Questo non toglie che dimora effettiva e residenza formale potrebbero anche non incidere ed il certificato anagrafico prodotto in una causa non prova la residenza del soggetto nella città ivi indicato se risulta diversamente. E tale dimostrazione può essere fornita con ogni mezzo di prova e se è ben dimostrabile che la dimora abituale della persona è un'altra, a quest'ultima bisogna far riferimento (Cassazione, sentenza 17294 del 2/07/2018). Pertanto, al caso de quo, si applica la normativa prevista dall'art.
27 c.p.c., ove è sancito che è competente il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione.”. Ciò premesso, giova rimarcare come il credito azionato presupposto attiene a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
In base all'art. 7 dlgs n. 150/2011 l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Qualora, tuttavia, dalla cartella impugnata non emerga specificamente quale sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione che ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, come nel caso di specie,
è necessario ricercare un criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competente. A tal proposito, si deve premettere che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, per cui si deve far ricorso ai criteri di competenza generali.
Poiché la domanda è qualificabile come opposizione all'esecuzione laddove il ricorrente in primo grado ha contestato il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, nonché come opposizione agli atti esecutivi laddove ha dedotto vizi formali della cartella esattoriale, e, poiché la cartella esattoriale deve essere equiparata ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente
è quello individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c..
Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) non contenga l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, la competenza territoriale si radica necessariamente nel luogo in cui la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) è stata notificata, ossia presso la residenza del trasgressore (Cass.
n.4018/2007- in tema di opposizione agli atti esecutivi;
Cass.n.8704/2011; Cass.n.17749/2012;
Cass.n.5269/2012; Cass.n.2533/2012; Cass.n.20105/2013; -in tema di opposizione all'esecuzione).
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene nella vicenda in esame non è significativo che l'opponente abbia dichiarato, nell'atto di opposizione del primo grado di giudizio, di avere il proprio domicilio in Capri, così come sostenuto dal Giudice di prime cure. E' evidente che l'elezione di domicilio effettuata dal debitore non rileva atteso che l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella (o intimazione di pagamento) ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Ciò premesso, va precisato che l'appellante non ha documentato il luogo di notifica dell'intimazione di pagamento ma ha solo asserito che la stessa sia avvenuta in come quella degli atti CP_2 prodromici (l'allegato 4 della comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace, relativo alle notifiche, non è stato depositato in appello). Tale deduzione non è stata contestata in primo grado da
, il quale si è limitato solo ad affermare, nel ricorso introduttivo innanzi al Giudice di CP_1
Pace, di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo posta. Inoltre, nell'intestazione dell'intimazione di pagamento, risulta riportato, quale indirizzo del destinatario
, “via Mergellina 226 int 3- 80122 . CP_1 CP_2
Poiché, dunque, vi sono una serie di elementi da cui desumere che la notifica dell'ingiunzione di pagamento sia avvenuta a si deve affermare la competenza del Giudice di Pace di CP_2 CP_2
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri e concesso il termine di 60 gg per riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di CP_2
3. Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in favore in euro Parte_1
139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in favore di parte appellante in euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00 (dovendosi tener conto solo del disputatum in appello), ridotti al minimo in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata, per tutte le fasi.
Anche le spese del presente grado di giudizio sono state liquidate in conformità delle tabelle vigenti
(DM 147/2022) e sono poste a carico dell'appellato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità della sentenza appellata;
- dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri per essere competente il Giudice di Pace di
CP_2
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di
Pace territorialmente competente;
- condanna alla rifusione, in favore delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese della presente fase di CP_1 giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese, euro 232,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 297/2024- N.R.G. 509/2024- pubblicata in data 2.01.2025 dal Giudice di Pace di Capri, e vertente
TRA
C.F./P.I.: , in persona del legale rapp.te p.t, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cicoria (c.f. ) in virtù di CodiceFiscale_1 procura allegata agli atti appellante
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2 appellato contumace
NONCHE'
.F. in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2 appellato contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Capri, , con ricorso ex art. 615 CP_1
c.p.c., proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240002053240052691929, relativa a sanzioni amministrative per infrazioni al cds, per un importo complessivo pari ad € 264,75.
In particolare, l'opponente deduceva preliminarmente la mancata legittimazione di Parte_1
a svolgere l'attività di riscossione ed accertamento per il nonché la
[...] Controparte_2 mancata notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione dei crediti. La società
[...]
nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di pace di Capri e deduceva la propria legittimazione allo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, attesa la rituale notifica degli atti prodromici. Il ritualmente citato in Controparte_2 giudizio, risultava contumace. Con sentenza n. 297/2024- N.R.G. 509/2024- depositata in data
2.01.2025, il Giudice di Pace di Capri accoglieva la domanda proposta da ritenendo CP_1 maturata la prescrizione quinquennale del credito, attesa anche la mancata prova di rituale notifica di atti interruttivi della stessa;
condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. La società Parte_1 nell'appellare la predetta sentenza, reiterava l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di
Pace di Capri per essere competente il Giudice di Pace di e deduceva, in ogni caso, l'erroneità CP_2 della decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto irrituali le notifiche degli atti presupposti, avvenute a mezzo PEC (non essendo necessario l'invio di CAD); ribadiva la propria legittimazione all'attività di riscossione.
Non si costituivano ed il che, sebbene ritualmente citati, restavano CP_1 Controparte_2 contumaci.
La causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 14.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione di competenza, sollevata già tempestivamente nel giudizio di prime cure e riproposta con l'appello avverso la sentenza n. 297/2024 del Giudice di Pace di Capri.
Il motivo di appello è fondato.
Il Giudice di Pace di Capri ha ritenuto la propria competenza ed ha così argomentato “il Giudicante rileva la propria competenza a conoscere del presente giudizio;
appare il caso sottolineare come la ricorrente ha dichiarato di domiciliare in Capri alla Via Sopramonte 6, pertanto è da respingere
l'eccezione di incompetenza territoriale eccepita dalle parti convenute nonostante il certificato di residenza allegato in atti. Infatti, secondo la Suprema Corte, la certificazione attestante la residenza, ha un valore semplicemente presuntivo in ordine al luogo dell'effettiva dimora abituale. Questo non toglie che dimora effettiva e residenza formale potrebbero anche non incidere ed il certificato anagrafico prodotto in una causa non prova la residenza del soggetto nella città ivi indicato se risulta diversamente. E tale dimostrazione può essere fornita con ogni mezzo di prova e se è ben dimostrabile che la dimora abituale della persona è un'altra, a quest'ultima bisogna far riferimento (Cassazione, sentenza 17294 del 2/07/2018). Pertanto, al caso de quo, si applica la normativa prevista dall'art.
27 c.p.c., ove è sancito che è competente il Giudice del luogo ove deve avvenire l'esecuzione.”. Ciò premesso, giova rimarcare come il credito azionato presupposto attiene a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
In base all'art. 7 dlgs n. 150/2011 l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Qualora, tuttavia, dalla cartella impugnata non emerga specificamente quale sia il luogo in cui è stata commessa l'infrazione che ha dato origine al provvedimento sanzionatorio, come nel caso di specie,
è necessario ricercare un criterio sussidiario per l'individuazione del giudice territorialmente competente. A tal proposito, si deve premettere che l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione, per cui si deve far ricorso ai criteri di competenza generali.
Poiché la domanda è qualificabile come opposizione all'esecuzione laddove il ricorrente in primo grado ha contestato il diritto dell'amministrazione procedente ad agire in executivis, nonché come opposizione agli atti esecutivi laddove ha dedotto vizi formali della cartella esattoriale, e, poiché la cartella esattoriale deve essere equiparata ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente
è quello individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c..
Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) non contenga l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, la competenza territoriale si radica necessariamente nel luogo in cui la cartella esattoriale (o l'intimazione di pagamento) è stata notificata, ossia presso la residenza del trasgressore (Cass.
n.4018/2007- in tema di opposizione agli atti esecutivi;
Cass.n.8704/2011; Cass.n.17749/2012;
Cass.n.5269/2012; Cass.n.2533/2012; Cass.n.20105/2013; -in tema di opposizione all'esecuzione).
Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
Orbene nella vicenda in esame non è significativo che l'opponente abbia dichiarato, nell'atto di opposizione del primo grado di giudizio, di avere il proprio domicilio in Capri, così come sostenuto dal Giudice di prime cure. E' evidente che l'elezione di domicilio effettuata dal debitore non rileva atteso che l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella (o intimazione di pagamento) ai sensi dell'art. 480 c.p.c. Ciò premesso, va precisato che l'appellante non ha documentato il luogo di notifica dell'intimazione di pagamento ma ha solo asserito che la stessa sia avvenuta in come quella degli atti CP_2 prodromici (l'allegato 4 della comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace, relativo alle notifiche, non è stato depositato in appello). Tale deduzione non è stata contestata in primo grado da
, il quale si è limitato solo ad affermare, nel ricorso introduttivo innanzi al Giudice di CP_1
Pace, di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo posta. Inoltre, nell'intestazione dell'intimazione di pagamento, risulta riportato, quale indirizzo del destinatario
, “via Mergellina 226 int 3- 80122 . CP_1 CP_2
Poiché, dunque, vi sono una serie di elementi da cui desumere che la notifica dell'ingiunzione di pagamento sia avvenuta a si deve affermare la competenza del Giudice di Pace di CP_2 CP_2
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri e concesso il termine di 60 gg per riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di CP_2
3. Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate in favore in euro Parte_1
139,00 (di cui euro 34,00 fase studio, euro 34,00 fase introduttiva, euro 71,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00, ridotti al minimo in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate, per tutte le fasi.
Applicando gli stessi criteri, le spese del secondo grado di giudizio sono liquidate in favore di parte appellante in euro 232,00 (di cui euro 66,00 fase studio, euro 66,00 fase introduttiva, euro 100,00 fase decisionale), prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore fino a euro 1100,00 (dovendosi tener conto solo del disputatum in appello), ridotti al minimo in considerazione della semplicità dell'unica questione trattata, per tutte le fasi.
Anche le spese del presente grado di giudizio sono state liquidate in conformità delle tabelle vigenti
(DM 147/2022) e sono poste a carico dell'appellato.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità della sentenza appellata;
- dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Capri per essere competente il Giudice di Pace di
CP_2
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di
Pace territorialmente competente;
- condanna alla rifusione, in favore delle spese di lite del CP_1 Parte_1 primo grado di giudizio che si liquidano in euro 139,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese della presente fase di CP_1 giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese, euro 232,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono