CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
GENOVESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 384/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - SO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta' 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320259003365851000 ALTRI TRIBUTI 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 401/2025 depositato il 17/12/2025
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 06/05/2025, eccependo come la cartella prodromica fosse stata annullata dalla sentenza della CGT SO n. 255/2024, sicchè difettava un valido titolo;
eccepiva inoltre l'omessa notifica avvisi di accertamento emessi dal Comune di Belmonte Mezzagno (PA), relativi a IMU e TASI per annualità 2015 e posti a fondamento della predetta cartella, nonché la prescrizione e decadenza. L'Agenzia delle Entrate SI si costituiva evidenziando di non essere stata parte del precedente giudizio e di aver dovuto dar seguito all'iscrizione effettuata dal Comune di Belmonte Mezzagno, al quale aveva richiesto di sospendere il ruolo in data 19/08/2025; eccepiva dunque il proprio difetto a contraddire nel merito. Il Comune di Belmonte Mezzagno non si costituiva. Con successive memorie, il ricorrente evidenziava che lo sgravio era stato richiesto soltanto dopo la notifica ricorso, e non risultava evaso dal Comune. La controversia viene decisa nel merito già in sede cautelare, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 47-ter D.Lgs. 546/1992. Il ricorso è manifestamente fondato, essendo stato comprovato per tabulas l'avvenuto annullamento della cartella prodromica. Le spese fra il ricorrente ed il Comune seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, C.U.T., iva e c.p.a. se dovute. Le spese nei confronti delle altre parti devono essere interamente compensate, stante l'assenza di soccombenza ed il comportamento fattivo di Ader per la risoluzione della problematica La manifesta fondatezza del ricorso, unita al mancato riscontro della richiesta proveniente da Ader, consente di qualificare la condotta del Comune come caratterizzata da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che, alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. 21570/2012, può essere quantificato in misura pari alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il comune di Belmonte Mezzagno alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in euro 500,00 oltre accessori, nonche' al pagamento dell'ulteriore somma di euro 250,00 ex-art. 96 c.p.c. Compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
GENOVESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 384/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SI - SO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Belmonte Mezzagno - Piazza Della Liberta' 90031 Belmonte Mezzagno PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11320259003365851000 ALTRI TRIBUTI 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 401/2025 depositato il 17/12/2025
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 06/05/2025, eccependo come la cartella prodromica fosse stata annullata dalla sentenza della CGT SO n. 255/2024, sicchè difettava un valido titolo;
eccepiva inoltre l'omessa notifica avvisi di accertamento emessi dal Comune di Belmonte Mezzagno (PA), relativi a IMU e TASI per annualità 2015 e posti a fondamento della predetta cartella, nonché la prescrizione e decadenza. L'Agenzia delle Entrate SI si costituiva evidenziando di non essere stata parte del precedente giudizio e di aver dovuto dar seguito all'iscrizione effettuata dal Comune di Belmonte Mezzagno, al quale aveva richiesto di sospendere il ruolo in data 19/08/2025; eccepiva dunque il proprio difetto a contraddire nel merito. Il Comune di Belmonte Mezzagno non si costituiva. Con successive memorie, il ricorrente evidenziava che lo sgravio era stato richiesto soltanto dopo la notifica ricorso, e non risultava evaso dal Comune. La controversia viene decisa nel merito già in sede cautelare, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 47-ter D.Lgs. 546/1992. Il ricorso è manifestamente fondato, essendo stato comprovato per tabulas l'avvenuto annullamento della cartella prodromica. Le spese fra il ricorrente ed il Comune seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi € 500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, C.U.T., iva e c.p.a. se dovute. Le spese nei confronti delle altre parti devono essere interamente compensate, stante l'assenza di soccombenza ed il comportamento fattivo di Ader per la risoluzione della problematica La manifesta fondatezza del ricorso, unita al mancato riscontro della richiesta proveniente da Ader, consente di qualificare la condotta del Comune come caratterizzata da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che, alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. 21570/2012, può essere quantificato in misura pari alla metà delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il comune di Belmonte Mezzagno alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, che liquida in euro 500,00 oltre accessori, nonche' al pagamento dell'ulteriore somma di euro 250,00 ex-art. 96 c.p.c. Compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.