Art. 4.
Chiunque, persona fisica, ditta o societa', esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
b) copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per le imprese regolarmente costituite in tale forma;
c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;
d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attivita' commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;
g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;
h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.
La ditta o societa' che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.
Chiunque, persona fisica, ditta o societa', esercita, alla data di entrata in vigore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all'art. 9 domanda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
b) copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per le imprese regolarmente costituite in tale forma;
c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte presso l'Ufficio provinciale delle corporazioni con indicazione della data di iscrizione;
d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
f) certificato dell'organizzazione sindacale competente, da cui risulti che il richiedente ha effettuato la denuncia dell'attivita' commerciale e quella dei dipendenti, a termini del R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 484, e successive disposizioni;
g) certificato della cancelleria del tribunale competente, dal quale risulti che la ditta non trovasi in stato di fallimento;
h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il domicilio dell'azienda commerciale.
La ditta o societa' che, avendo ottenuto l'iscrizione nell'elenco autorizzato presso il Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede principale, intenda ottenere l'iscrizione anche per le sue filiali o succursali esistenti in altre provincie, dovra' presentare domanda alle singole commissioni competenti corredando la domanda stessa dei soli documenti di cui alle lettere a), c), d), e), del presente articolo.