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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9172 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 42963/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 18.6.2025, è presente per la convenuta, in sostituzione dell'Avvocato Massimo
Oneglia, l'Avvocato Paolo Verrone il quale si riporta agli scritti di parte ed alle note conclusive.
Per parte attrice nessuno è comparso.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,49.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42963/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
42963/2020, tra il Sig. (Avvocato Vittorio Amedeo Marinelli); Parte_1
- attore -
la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Massimo Controparte_1
Oneglia ed Avvocato Paolo Verrone);
- convenuta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 18.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Va, anzitutto, premesso che alla presente controversia è applicabile la disciplina del d. lgs.
n.206/2005 – nel testo vigente alla data di conclusione del contratto (8.6.2019) (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo) – in considerazione della qualità di consumatore e professionista in capo,
rispettivamente, all'attore ed alla convenuta.
2. Ciò posto, con riferimento ai vizi lamentati dal Sig. quest'ultimo ha prodotto una serie di Pt_1
fotografie che attestano i vizi della cucina acquistata (doc.2 del fascicolo attoreo)
Per contro, la convenuta non ha contestato il contenuto rappresentativo di detta documentazione fotografica – che, dunque, secondo il disposto dell'art.115, I comma, ultima parte, deve considerarsi prova a tutti gli effetti – ma ha dedotto la circostanza che l'errato e ritardato montaggio –
ricompreso tra le prestazioni a carico della venditrice (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo) – sia dipeso dall'esistenza di una controsoffittatura e dall'assenza dell'utenza elettrica.
A fronte delle contestazioni attoree in ordine a tali fatti, la non ha Controparte_1
dimostrato i propri assunti. Deve, pertanto, respingersi la tesi secondo cui i difetti nella posa in opera del bene possano derivare da quanto descritto dalla convenuta
3. Pur essendo intervenuta più volte, quest'ultima non è riuscita a porre rimedio alle difformità, ai sensi dell'art.130 del d. lgs. n.206/2005 – nel testo vigente all'epoca dell'acquisto – con successiva richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'attore.
4. Da quanto fin qui esposto, deve ritenersi che, non essendo stata contestata l'esistenza degli inconvenienti da parte della venditrice e non avendo la stessa provato l'ascrivibilità di tali difetti a fattori estranei alla propria sfera di competenza (esistenza di una controsoffittatura e mancanza dell'utenza elettrica quali ostacoli ad una corretta posa della cucina), la sia Controparte_1
responsabile della difformità rappresentata dall'istante, con conseguenti risoluzione contrattuale per fatto imputabile alla convenuta medesima ed obbligo di restituzione del prezzo. 4a. Poiché la cappa aspirante – acquistata successivamente (cfr. doc.11 del fascicolo attoreo) –
risulta essere accessorio integrante della cucina, privo di funzione autonoma, la risoluzione e la restituzione del corrispettivo devono estendersi anche all'acquisto di tale elemento.
5. Sull'importo sopra indicato devono liquidarsi gli interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora dei singoli esborsi o, in difetto, dalla domanda.
5a. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, in quanto conseguente all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale.
Ai fini del ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, l'istante avrebbe dovuto domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art.1224, II comma, c.c., non potendosi limitare a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento della rivalutazione;
quest'ultima,
infatti, non costituisce una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ., ord. 22.6.2018, n.16565; Cass. civ., SS. UU., 23.3.2015, n.5743; Cass. civ.,
2.11.2010, n.22273).
6. In ordine agli (ulteriori) pregiudizi patìti – che, a mente dell'art.1223 c.c., sono risarcibili solo in quanto conseguenze immediate e dirette dell'inadempienza della venditrice – il Sig. lamenta Pt_1
di non aver potuto concedere in locazione l'appartamento nel periodo da ottobre 2019 a maggio
2020 a causa dell'inadempimento della venditrice nel completamento del montaggio della cucina,
producendo un contratto locativo, con decorrenza dal 1.11.2020, per un canone mensile di euro
795,00.= (cfr. doc.1 allegato alla seconda memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. dell'attore).
L'istante, peraltro, avrebbe dovuto dimostrare di essere in procinto di instaurare un rapporto locativo da ottobre 2019 e di non aver potuto concludere l'accordo proprio a causa degli inconvenienti legati alla cucina acquistata. Il Sig. non solo non ha fornito tali prove, ma non Pt_1
ha neppure chiesto di poter dimostrare quanto sopra indicato.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
6a. Identica considerazione deve valere per le spese condominiali. Non avendo l'attore provato di aver perso una concreta ed attuale occasione di stipulare un contratto locativo, i contributi condominiali per il periodo indicato rimangono a carico del proprietario dell'unità immobiliare –
quali obligationes propter rem – in ragione della fruizione dei beni comuni.
7. Le spese del giudizio vengono proporzionalmente compensate in ragione della soccombenza su alcune richieste attoree.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accogliendo parzialmente la domanda attorea, risolve il contratto di compravendita dell'8.6.2019, nonché quello, avente ad oggetto la cappa aspirante, intercorsi tra le parti;
- per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, alla restituzione, in favore del Sig. della somma di euro 1.803,70.=, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora dei singoli esborsi o, in difetto, dalla domanda;
- respinge l'istanza di rivalutazione monetaria;
- rigetta le (ulteriori) richieste risarcitorie avanzate dall'attore;
- compensando proporzionalmente le spese di lite tra le parti, condanna, infine, la CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Sig.
[...]
delle spettanze del giudizio che vengono liquidate in euro 51,93.= per esborsi Parte_1
ed euro 920,28.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 18 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 18.6.2025, è presente per la convenuta, in sostituzione dell'Avvocato Massimo
Oneglia, l'Avvocato Paolo Verrone il quale si riporta agli scritti di parte ed alle note conclusive.
Per parte attrice nessuno è comparso.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,49.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42963/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
42963/2020, tra il Sig. (Avvocato Vittorio Amedeo Marinelli); Parte_1
- attore -
la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Massimo Controparte_1
Oneglia ed Avvocato Paolo Verrone);
- convenuta -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 18.6.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Va, anzitutto, premesso che alla presente controversia è applicabile la disciplina del d. lgs.
n.206/2005 – nel testo vigente alla data di conclusione del contratto (8.6.2019) (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo) – in considerazione della qualità di consumatore e professionista in capo,
rispettivamente, all'attore ed alla convenuta.
2. Ciò posto, con riferimento ai vizi lamentati dal Sig. quest'ultimo ha prodotto una serie di Pt_1
fotografie che attestano i vizi della cucina acquistata (doc.2 del fascicolo attoreo)
Per contro, la convenuta non ha contestato il contenuto rappresentativo di detta documentazione fotografica – che, dunque, secondo il disposto dell'art.115, I comma, ultima parte, deve considerarsi prova a tutti gli effetti – ma ha dedotto la circostanza che l'errato e ritardato montaggio –
ricompreso tra le prestazioni a carico della venditrice (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo) – sia dipeso dall'esistenza di una controsoffittatura e dall'assenza dell'utenza elettrica.
A fronte delle contestazioni attoree in ordine a tali fatti, la non ha Controparte_1
dimostrato i propri assunti. Deve, pertanto, respingersi la tesi secondo cui i difetti nella posa in opera del bene possano derivare da quanto descritto dalla convenuta
3. Pur essendo intervenuta più volte, quest'ultima non è riuscita a porre rimedio alle difformità, ai sensi dell'art.130 del d. lgs. n.206/2005 – nel testo vigente all'epoca dell'acquisto – con successiva richiesta di risoluzione del contratto da parte dell'attore.
4. Da quanto fin qui esposto, deve ritenersi che, non essendo stata contestata l'esistenza degli inconvenienti da parte della venditrice e non avendo la stessa provato l'ascrivibilità di tali difetti a fattori estranei alla propria sfera di competenza (esistenza di una controsoffittatura e mancanza dell'utenza elettrica quali ostacoli ad una corretta posa della cucina), la sia Controparte_1
responsabile della difformità rappresentata dall'istante, con conseguenti risoluzione contrattuale per fatto imputabile alla convenuta medesima ed obbligo di restituzione del prezzo. 4a. Poiché la cappa aspirante – acquistata successivamente (cfr. doc.11 del fascicolo attoreo) –
risulta essere accessorio integrante della cucina, privo di funzione autonoma, la risoluzione e la restituzione del corrispettivo devono estendersi anche all'acquisto di tale elemento.
5. Sull'importo sopra indicato devono liquidarsi gli interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora dei singoli esborsi o, in difetto, dalla domanda.
5a. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, in quanto conseguente all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale.
Ai fini del ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, l'istante avrebbe dovuto domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art.1224, II comma, c.c., non potendosi limitare a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento della rivalutazione;
quest'ultima,
infatti, non costituisce una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ., ord. 22.6.2018, n.16565; Cass. civ., SS. UU., 23.3.2015, n.5743; Cass. civ.,
2.11.2010, n.22273).
6. In ordine agli (ulteriori) pregiudizi patìti – che, a mente dell'art.1223 c.c., sono risarcibili solo in quanto conseguenze immediate e dirette dell'inadempienza della venditrice – il Sig. lamenta Pt_1
di non aver potuto concedere in locazione l'appartamento nel periodo da ottobre 2019 a maggio
2020 a causa dell'inadempimento della venditrice nel completamento del montaggio della cucina,
producendo un contratto locativo, con decorrenza dal 1.11.2020, per un canone mensile di euro
795,00.= (cfr. doc.1 allegato alla seconda memoria ex art.183, VI comma, n.2), c.p.c. dell'attore).
L'istante, peraltro, avrebbe dovuto dimostrare di essere in procinto di instaurare un rapporto locativo da ottobre 2019 e di non aver potuto concludere l'accordo proprio a causa degli inconvenienti legati alla cucina acquistata. Il Sig. non solo non ha fornito tali prove, ma non Pt_1
ha neppure chiesto di poter dimostrare quanto sopra indicato.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
6a. Identica considerazione deve valere per le spese condominiali. Non avendo l'attore provato di aver perso una concreta ed attuale occasione di stipulare un contratto locativo, i contributi condominiali per il periodo indicato rimangono a carico del proprietario dell'unità immobiliare –
quali obligationes propter rem – in ragione della fruizione dei beni comuni.
7. Le spese del giudizio vengono proporzionalmente compensate in ragione della soccombenza su alcune richieste attoree.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accogliendo parzialmente la domanda attorea, risolve il contratto di compravendita dell'8.6.2019, nonché quello, avente ad oggetto la cappa aspirante, intercorsi tra le parti;
- per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, alla restituzione, in favore del Sig. della somma di euro 1.803,70.=, Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data della costituzione in mora dei singoli esborsi o, in difetto, dalla domanda;
- respinge l'istanza di rivalutazione monetaria;
- rigetta le (ulteriori) richieste risarcitorie avanzate dall'attore;
- compensando proporzionalmente le spese di lite tra le parti, condanna, infine, la CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del Sig.
[...]
delle spettanze del giudizio che vengono liquidate in euro 51,93.= per esborsi Parte_1
ed euro 920,28.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 18 giugno 2025
Il G.O.P. Simone Tablò