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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6085 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Udienza del 28/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3129/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa in luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3129/2022 R.G ad oggetto: responsabilità professionale T R A
in persona Controparte_1 del Direttore Generale Dott. , con sede legale in Napoli alla Via A. CP_2
Cardarelli n. 9, Part. IVA: , elettivamente domiciliata in Villaricca al Corso P.IVA_1
Italia n. 296 presso lo studio dell'avv. Francesco Arciello (CF: ), dal CodiceFiscale_1 quale è rapp.ta e difesa giusta Deliberazione del D.G. n. 773 del 06.07.2022 U.O.C.
[...]
e mandato in calce all'atto di citazione in appello (PEC Controparte_3
; Email_1
appellante
C O N T R O
nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._2
1 nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
; C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. ) – Parte_3 C.F._4 tutti nella qualità di eredi e congiunti di nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
e deceduta a Napoli il 20.09.2008, tutti rapp.ti e difesi dall' avv.to C.F._5
AN NE – - giusta mandato in atti e tutti elettivamente C.F._6 domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla via G. Porzio nr. 4 – Centro Direzionale Is. G1 (fax: 081/8959672 ed indirizzo PEC: ; Email_2 appellati
OGGETTO: gravame avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc rep n. 7998/2022 del Tribunale di Napoli, del 09.06.2022.
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “ : come da note depositate per l'udienza;
- per gli appellati:” I) assegnare la causa in decisione ed accogliere le seguenti conclusioni Dichiarare infondato l'appello proposto dall' di Napoli avverso l'ordinanza CP_4 CP_1 ex art. 702 ter c.p.c. repertorio nr. 7998/2021 (RG n. 22956/2019) del 09.06.2022 emessa dal Tribunale ordinario di Napoli, per i motivi dedotti in narrativa, con conferma integrale della medesima;
II) Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dell' di Napoli per i Controparte_5 danni, patrimoniali e non, patiti dagli appellati e rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza repertorio nr. 7998/2022 con conferma integrale della medesima;
III) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
IV) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art 702 bis cpc notificato il 25.9.19 , Parte_1 Parte_2
e , convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, l' Parte_3 [...]
per sentirla condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti iure proprio e iure hereditatis quali figli della sig.ra . Persona_1
Premettevano che la loro congiunta veniva ricoverata presso l'ospedale il CP_1
16.8.2008 per sintomatologia dispnoica e che durante la degenza ospedaliera la stessa, dopo aver subito un ictus ischemico, aveva contratto un'infezione che l'avrebbe condotta al decesso.
La resistente si difendeva chiedendo il rigetto della domanda poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
2 L'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione della CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. distinta al R.G. n. 28269/2017, nonché nella richiesta di chiarimenti al CTU.
Formulata una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., non era accolta dalla parte resistente, all'udienza del 2.5.22, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza rep n. 7998/2022 del 09.06.2022, il Tribunale di Napoli così statuiva:
” a) accoglie la domanda formulata da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore dei ricorrenti in solido di € 16.803,00, a titolo di danno terminale e catastrofale loro spettante iure hereditatis, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al settembre 2008, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente ordinanza;
b) accoglie la domanda formulata in proprio da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condanna l' Parte_3 Controparte_1 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'importo di € 147.100,00, a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al settembre 2008, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente ordinanza;
c) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
e delle spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
700,00 a titolo di spese vive di entrambi i procedimenti, nonché € 5.635,00 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istruzione preventiva ed € 20.000,00 per compensi professionali del procuratore relativi al presente procedimento di merito, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al 15% con distrazione in favore dell'avv. AN NE, dichiaratasi anticipataria;
d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente
[...]
. Controparte_1
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 07.07.2022 l' ha Controparte_1 introdotto appello avverso la prefata ordinanza chiedendone la riforma, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3129/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il 18.11.2022.
In data 19.10.2022 si costituivano , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, i quali chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato.
[...]
Con ordinanza del 18.11.2022, la Corte, ritenuta “la sussistenza congiunta sia del cosiddetto fumus boni iuris (inteso come potenziale fondatezza del gravame) che il periculum in mora (da intendersi come pregiudizio irreparabile, o non integralmente riparabile per equivalente, che potrebbe derivare al soccombente-impugnante, che potrebbe individuarsi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti)”, sospendeva la provvisoria esecutività
3 dell'ordinanza nei limiti di ½ dell'importo complessivo determinato sommando le poste liquidate con capi condannatori a) e b) della sentenza gravata, ferma nel resto l'esecutorietà dei capi c) e d) e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2024.
Rinviata la causa più volte per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, era rinviata all'udienza del 28.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, preliminarmente va dichiarata la tempestività del gravame avverso l'ordinanza ex art 702 quater cpc.
Sempre in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'errore e la contraddizione in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha sostenuto che: “l'individuazione della causa dotata di determinismo causale rispetto all'evento morte lamentato dai prossimi congiunti di emerge con Persona_1 chiarezza dal CTU medica, depositata in atti e successivamente integrata con richiesta di chiarimenti. La relazione tecnica (…) infatti evidenzia con chiarezza logica che il decesso della paziente deve ascriversi alla sopravvenuta infezione ospedaliera, quale causa più probabile della morte della paziente, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile. Il CTU, difatti, dopo aver determinato l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale nella misura del 40% ha, successivamente, chiarito che la stessa può ritenersi la causa, tra le altre, maggiormente dotata di efficienza causale rispetto all'evento morte…. Ciò consente – sotto il profilo del nesso eziologico – di ricondurre la morte della paziente all'infezione ospedaliera”. Deduce l'appellante la contraddittorietà del ragionamento del CTU laddove, nella parte iniziale, sostiene che senza alcun dubbio il decesso andava attribuito all'ictus, mentre nelle conclusioni riferiva di un possibile concorso dell'infezione polmonare: quest'ultima era già presente, ma sarebbe stata rafforzata dallo NA AE. Il Giudice di primo grado avrebbe frainteso la questione del concorso (stabilito nella misura del 40%), che l'ausiliario riferisce all'infezione polmonare e non al virus ospedaliero, il quale avrebbe sostenuto l'infezione in corso nonostante le massicce dosi di antibiotici che venivano praticati alla paziente.
Col secondo motivo l'appellante contesta quella parte della decisione che afferma
“Viceversa, la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver attuato le procedure preventive atte ad
4 evitare il proliferare delle cd. ICA: a fronte di un quadro estremamente chiaro e lineare circa i profili della colpevolezza e del nesso di causalità, (..) parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria, su di essa incombente, circa la non imputabilità dell'inadempimento (sul riparto degli oneri processuali). Infatti, sul punto, l' si è limitato ad avanzare – solo a partire Controparte_6 dall'udienza del 17.2.2020 e dunque tardivamente – un'istanza istruttoria formulata in maniera totalmente generica, chiedendo rinvio “poiché la causa richiede di essere istruita sul punto relativo all'applicazione delle misure volte ad evitare il diffondersi dei virus ospedalieri” (cfr. verbale della relativa udienza); ed ha reiterato la medesima istanza in prosieguo di trattazione (cfr. note di trattazione scritta del 18.11.2020 e successive). L'assenza di prove, tempestive e puntuali, del corretto adempimento della prestazione assistenziale quanto alle dovute azioni utili a prevenire e contrastare l'insorgenza di infezioni correlate alla degenza ospedaliera, consente di ritenere che l'infezione contratta dalla sia in rapporto causale con carenze organizzative della struttura R_ ospedaliera”. Deduce l'appellante che, fin dalla costituzione in giudizio mediante la comparsa di risposta, aveva evidenziato che la causa non era compatibile con le forma del rito sommario, data la sua complessità, per cui auspicava la conversione del rito in quello ordinario. In ogni caso è già stato provato documentalmente che l' in seguito alla Controparte_5 adozione della delibera n. 715 del 5.7.2001 istitutiva del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO), organizzava molteplici corsi per i propri operatori sanitari sul tema: è stata infatti prodotta la Delibera del Direttore Generale n. 208 del 1.3.2019 che costituisce l'ultimo rinnovo dei protocolli adottati per la prevenzione ed il contrasto delle infezioni ospedaliere (convenzione all' per le prestazioni di consulenza specialistica in CP_7 insettologia, in attuazione dei D.M. n. 52/1985 e del 13.9.1988 che disciplinano le attività di Antimicrobial Steward Ship). Alla luce di tali considerazioni l'appellante conclude che la morte della paziente va attribuita all'insorto ictus ischemico (che causa circa l'85% di tutti gli ictus), mentre va esclusa l'attribuibilità del decesso al virus ospedaliero.
In sintesi con l'appello si censura: a) l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale nel determinismo del decesso;
b) l'adempimento dell'onere probatorio relativa all'assenza di colpa da parte della struttura sanitaria.
Ora, quanto al secondo profilo la Suprema Corte ha delimitato gli oneri probatorio incombenti sulle le parti in tema di infezioni nosocomiali. Al paziente è richiesto di provare, anche per via presuntiva, che l'infezione sia stata contratta durante il ricovero. Se ciò è dimostrato, sarà la struttura sanitaria a dover provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico (Cassazione Civile n. sentenza n. 4864/2021, e n. 6386/2023). Nello specifico, il
CP_1
5 Quanto al primo profilo, non risulta contestato che la de cuius durante il ricovero durato 35 gg contrasse l'infezione da NA AE .
Il CTU ha affermato che la catena degli eventi che hanno portato al decesso la sig.ra R_ può essere così ricostruita: 1) BPCO - Infezione respiratoria – 2) Ictus cerebrale con emiparesi facio-brachio-crurale – 3) Ulteriore infezione bronco-pneumonica sostenuta da NA AE – 4) Decesso.
Secondo l'ausiliario, pur considerando le importanti patologie presentate dalla sig.ra R_ tuttavia, “la sopravvenuta infezione ospedaliera, sostenuta da un germe particolarmente aggressivo, virulento e resistente all'antibioticoterapia, come lo NA AE, fece precipitare un quadro clinico già compromesso. Infatti, a seguito dell'infezione da NA venne a strutturarsi un grave processo flogistico bronco-polmonare che condizionò l'insorgere di un quadro settico (GB 46.290 mm3), responsabile poi del decesso della paziente avvenuto il 20 settembre 2008”.
Orbene, secondo l'ausiliario, sono state tre le “cause” potenziali che hanno concorso al decesso: a) l'ictus cerebrale ischemico;
b) la broncopatia di base (malattia polmonare cronica o preesistente); c) l'infezione polmonare (processo flogistico da P. AE) sopravvenuta durante il ricovero. Pertanto, l'infezione è stata concausa dell'evento morte con efficienza (secondo il CTU) in ragione del 40% atteso che, al contrario, eliminandola mentalmente dalla concatenazione degli eventi che portarono al decesso della paziente, non è possibile affermare che all'ictus ischemico che colpì la sig.ra sarebbe sicuramente intervenuto il suo decesso, ben R_ potendo, (..) essere assicurata, con le opportune terapie, la sua sopravvivenza sia pure con gravi esiti emiparetici (cfr. pag. 2 chiarimenti del CTU) pur se non è possibile sottacere l'importanza e l'estensione del fenomeno ischemico che colpì la sig.ra che ne cagionò il decesso. R_
Ciò posto, è noto come, in sede civile, per l'accertamento del nesso causale non si richieda la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” tipica del processo penale, essendo sufficiente che, in base alle prove disponibili, la condotta (commissiva od omissiva) risulti rispetto all'evento, la causa “più probabile dell'alternativa contraria”. Per meglio dire, è necessario che il rapporto di causa-effetto sia più verosimile che non lo sia.
Ora, nel caso di specie l'ausiliario ha accertato che : “Le condizioni cliniche della sig.ra R_ vennero a precipitare a seguito di un esteso, grave ictus cerebrale ischemico, in un quadro patologico già notevolmente compromesso e, nel determinismo del decesso, venne innegabilmente a concorrere, accanto alla patologia cerebrale ed alla broncopatia di base, anche quel processo flogistico bronco-polmonare sostenuto da NA AE, sopravvenuto nel corso del ricovero.”
Pertanto, temperando la verifica causale secondo il principio della conditio sine qua non con il principio del più probabile che non, tenuto conto dell'insieme delle prove disponibili (cartella clinica, esami, evoluzione clinica, cronicità della broncopatia, gravità dell'ictus,
6 decorso dell'infezione, ecc.), la tesi secondo cui la morte è attribuibile (anche in parte) all'infezione nosocomiale secondo l'accertamento dell'ausiliario, risulta più probabile rispetto all'ipotesi che la morte sia dipesa esclusivamente da ictus + patologie croniche. Ha evidenziato l'ausiliario che, nel caso concreto, le condizioni cerebrali e polmonari preesistenti da sole non erano in grado spiegare un decesso in tempi così rapidi o con tale evoluzione. In tale prospettiva l'infezione ha avuto un ruolo determinante, o quanto meno concausale prevalente, rispetto all'ipotesi che la morte sia dipesa esclusivamente da ictus e patologie croniche, sicché può affermarsi la sussistenza di un nesso causale idoneo a sostenere la richiesta di responsabilità civile dell'ospedale “ . CP_1
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore degli appellanti in applicazione del DM 147/22 tenuto conto della pluralità di parti difese si liquidano € 32.190,40 titolo di compenso professionale oltre spese generali ,iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc rep n. 7998/2022 del Tribunale di Napoli, del 09.06.2022 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t. a rifondere le spese di lite in
[...] favore della controparte che liquida in applicazione del DM 147/22 tenuto conto della pluralità di parti difese in € 32.190,40 titolo di compenso professionale oltre spese generali ,iva e cpa come per legge;
3. sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 del DPR 115/2002 a carico dell'appellante
[...]
in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
7
VIII sezione civile
Udienza del 28/11/25
Nel processo civile d'appello, iscritto al R.G. 3129/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, con ordinanza del 23.07.2025, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusiva”. La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, ha deciso la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa in luogo della lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Alberto Canale Consigliere
3) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3129/2022 R.G ad oggetto: responsabilità professionale T R A
in persona Controparte_1 del Direttore Generale Dott. , con sede legale in Napoli alla Via A. CP_2
Cardarelli n. 9, Part. IVA: , elettivamente domiciliata in Villaricca al Corso P.IVA_1
Italia n. 296 presso lo studio dell'avv. Francesco Arciello (CF: ), dal CodiceFiscale_1 quale è rapp.ta e difesa giusta Deliberazione del D.G. n. 773 del 06.07.2022 U.O.C.
[...]
e mandato in calce all'atto di citazione in appello (PEC Controparte_3
; Email_1
appellante
C O N T R O
nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._2
1 nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
; C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. ) – Parte_3 C.F._4 tutti nella qualità di eredi e congiunti di nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
e deceduta a Napoli il 20.09.2008, tutti rapp.ti e difesi dall' avv.to C.F._5
AN NE – - giusta mandato in atti e tutti elettivamente C.F._6 domiciliati presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla via G. Porzio nr. 4 – Centro Direzionale Is. G1 (fax: 081/8959672 ed indirizzo PEC: ; Email_2 appellati
OGGETTO: gravame avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc rep n. 7998/2022 del Tribunale di Napoli, del 09.06.2022.
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “ : come da note depositate per l'udienza;
- per gli appellati:” I) assegnare la causa in decisione ed accogliere le seguenti conclusioni Dichiarare infondato l'appello proposto dall' di Napoli avverso l'ordinanza CP_4 CP_1 ex art. 702 ter c.p.c. repertorio nr. 7998/2021 (RG n. 22956/2019) del 09.06.2022 emessa dal Tribunale ordinario di Napoli, per i motivi dedotti in narrativa, con conferma integrale della medesima;
II) Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dell' di Napoli per i Controparte_5 danni, patrimoniali e non, patiti dagli appellati e rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza repertorio nr. 7998/2022 con conferma integrale della medesima;
III) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa;
IV) Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art 702 bis cpc notificato il 25.9.19 , Parte_1 Parte_2
e , convenivano innanzi al Tribunale di Napoli, l' Parte_3 [...]
per sentirla condannare Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da essi subiti iure proprio e iure hereditatis quali figli della sig.ra . Persona_1
Premettevano che la loro congiunta veniva ricoverata presso l'ospedale il CP_1
16.8.2008 per sintomatologia dispnoica e che durante la degenza ospedaliera la stessa, dopo aver subito un ictus ischemico, aveva contratto un'infezione che l'avrebbe condotta al decesso.
La resistente si difendeva chiedendo il rigetto della domanda poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
2 L'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione della CTU medico-legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. distinta al R.G. n. 28269/2017, nonché nella richiesta di chiarimenti al CTU.
Formulata una proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c., non era accolta dalla parte resistente, all'udienza del 2.5.22, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza rep n. 7998/2022 del 09.06.2022, il Tribunale di Napoli così statuiva:
” a) accoglie la domanda formulata da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in Controparte_1 favore dei ricorrenti in solido di € 16.803,00, a titolo di danno terminale e catastrofale loro spettante iure hereditatis, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al settembre 2008, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente ordinanza;
b) accoglie la domanda formulata in proprio da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condanna l' Parte_3 Controparte_1 al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'importo di € 147.100,00, a titolo di danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato all'attualità, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al settembre 2008, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente ordinanza;
c) condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1
e delle spese di lite che liquida in € Parte_1 Parte_2 Parte_3
700,00 a titolo di spese vive di entrambi i procedimenti, nonché € 5.635,00 per compensi professionali del procuratore relativi al procedimento di istruzione preventiva ed € 20.000,00 per compensi professionali del procuratore relativi al presente procedimento di merito, oltre iva e cpa e rimborso spese generali al 15% con distrazione in favore dell'avv. AN NE, dichiaratasi anticipataria;
d) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente
[...]
. Controparte_1
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato il 07.07.2022 l' ha Controparte_1 introdotto appello avverso la prefata ordinanza chiedendone la riforma, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3129/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata il 18.11.2022.
In data 19.10.2022 si costituivano , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, i quali chiedevano il rigetto dell'appello perché infondato.
[...]
Con ordinanza del 18.11.2022, la Corte, ritenuta “la sussistenza congiunta sia del cosiddetto fumus boni iuris (inteso come potenziale fondatezza del gravame) che il periculum in mora (da intendersi come pregiudizio irreparabile, o non integralmente riparabile per equivalente, che potrebbe derivare al soccombente-impugnante, che potrebbe individuarsi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti)”, sospendeva la provvisoria esecutività
3 dell'ordinanza nei limiti di ½ dell'importo complessivo determinato sommando le poste liquidate con capi condannatori a) e b) della sentenza gravata, ferma nel resto l'esecutorietà dei capi c) e d) e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 15.11.2024.
Rinviata la causa più volte per la precisazione conclusioni, in data 23.07.2025 veniva adottato provvedimento con cui, trattandosi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R., entro il 30.06.2026, era rinviata all'udienza del 28.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, preliminarmente va dichiarata la tempestività del gravame avverso l'ordinanza ex art 702 quater cpc.
Sempre in via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura l'errore e la contraddizione in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove ha sostenuto che: “l'individuazione della causa dotata di determinismo causale rispetto all'evento morte lamentato dai prossimi congiunti di emerge con Persona_1 chiarezza dal CTU medica, depositata in atti e successivamente integrata con richiesta di chiarimenti. La relazione tecnica (…) infatti evidenzia con chiarezza logica che il decesso della paziente deve ascriversi alla sopravvenuta infezione ospedaliera, quale causa più probabile della morte della paziente, secondo il criterio probatorio proprio del processo civile. Il CTU, difatti, dopo aver determinato l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale nella misura del 40% ha, successivamente, chiarito che la stessa può ritenersi la causa, tra le altre, maggiormente dotata di efficienza causale rispetto all'evento morte…. Ciò consente – sotto il profilo del nesso eziologico – di ricondurre la morte della paziente all'infezione ospedaliera”. Deduce l'appellante la contraddittorietà del ragionamento del CTU laddove, nella parte iniziale, sostiene che senza alcun dubbio il decesso andava attribuito all'ictus, mentre nelle conclusioni riferiva di un possibile concorso dell'infezione polmonare: quest'ultima era già presente, ma sarebbe stata rafforzata dallo NA AE. Il Giudice di primo grado avrebbe frainteso la questione del concorso (stabilito nella misura del 40%), che l'ausiliario riferisce all'infezione polmonare e non al virus ospedaliero, il quale avrebbe sostenuto l'infezione in corso nonostante le massicce dosi di antibiotici che venivano praticati alla paziente.
Col secondo motivo l'appellante contesta quella parte della decisione che afferma
“Viceversa, la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver attuato le procedure preventive atte ad
4 evitare il proliferare delle cd. ICA: a fronte di un quadro estremamente chiaro e lineare circa i profili della colpevolezza e del nesso di causalità, (..) parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria, su di essa incombente, circa la non imputabilità dell'inadempimento (sul riparto degli oneri processuali). Infatti, sul punto, l' si è limitato ad avanzare – solo a partire Controparte_6 dall'udienza del 17.2.2020 e dunque tardivamente – un'istanza istruttoria formulata in maniera totalmente generica, chiedendo rinvio “poiché la causa richiede di essere istruita sul punto relativo all'applicazione delle misure volte ad evitare il diffondersi dei virus ospedalieri” (cfr. verbale della relativa udienza); ed ha reiterato la medesima istanza in prosieguo di trattazione (cfr. note di trattazione scritta del 18.11.2020 e successive). L'assenza di prove, tempestive e puntuali, del corretto adempimento della prestazione assistenziale quanto alle dovute azioni utili a prevenire e contrastare l'insorgenza di infezioni correlate alla degenza ospedaliera, consente di ritenere che l'infezione contratta dalla sia in rapporto causale con carenze organizzative della struttura R_ ospedaliera”. Deduce l'appellante che, fin dalla costituzione in giudizio mediante la comparsa di risposta, aveva evidenziato che la causa non era compatibile con le forma del rito sommario, data la sua complessità, per cui auspicava la conversione del rito in quello ordinario. In ogni caso è già stato provato documentalmente che l' in seguito alla Controparte_5 adozione della delibera n. 715 del 5.7.2001 istitutiva del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO), organizzava molteplici corsi per i propri operatori sanitari sul tema: è stata infatti prodotta la Delibera del Direttore Generale n. 208 del 1.3.2019 che costituisce l'ultimo rinnovo dei protocolli adottati per la prevenzione ed il contrasto delle infezioni ospedaliere (convenzione all' per le prestazioni di consulenza specialistica in CP_7 insettologia, in attuazione dei D.M. n. 52/1985 e del 13.9.1988 che disciplinano le attività di Antimicrobial Steward Ship). Alla luce di tali considerazioni l'appellante conclude che la morte della paziente va attribuita all'insorto ictus ischemico (che causa circa l'85% di tutti gli ictus), mentre va esclusa l'attribuibilità del decesso al virus ospedaliero.
In sintesi con l'appello si censura: a) l'incidenza causale dell'infezione nosocomiale nel determinismo del decesso;
b) l'adempimento dell'onere probatorio relativa all'assenza di colpa da parte della struttura sanitaria.
Ora, quanto al secondo profilo la Suprema Corte ha delimitato gli oneri probatorio incombenti sulle le parti in tema di infezioni nosocomiali. Al paziente è richiesto di provare, anche per via presuntiva, che l'infezione sia stata contratta durante il ricovero. Se ciò è dimostrato, sarà la struttura sanitaria a dover provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico (Cassazione Civile n. sentenza n. 4864/2021, e n. 6386/2023). Nello specifico, il
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5 Quanto al primo profilo, non risulta contestato che la de cuius durante il ricovero durato 35 gg contrasse l'infezione da NA AE .
Il CTU ha affermato che la catena degli eventi che hanno portato al decesso la sig.ra R_ può essere così ricostruita: 1) BPCO - Infezione respiratoria – 2) Ictus cerebrale con emiparesi facio-brachio-crurale – 3) Ulteriore infezione bronco-pneumonica sostenuta da NA AE – 4) Decesso.
Secondo l'ausiliario, pur considerando le importanti patologie presentate dalla sig.ra R_ tuttavia, “la sopravvenuta infezione ospedaliera, sostenuta da un germe particolarmente aggressivo, virulento e resistente all'antibioticoterapia, come lo NA AE, fece precipitare un quadro clinico già compromesso. Infatti, a seguito dell'infezione da NA venne a strutturarsi un grave processo flogistico bronco-polmonare che condizionò l'insorgere di un quadro settico (GB 46.290 mm3), responsabile poi del decesso della paziente avvenuto il 20 settembre 2008”.
Orbene, secondo l'ausiliario, sono state tre le “cause” potenziali che hanno concorso al decesso: a) l'ictus cerebrale ischemico;
b) la broncopatia di base (malattia polmonare cronica o preesistente); c) l'infezione polmonare (processo flogistico da P. AE) sopravvenuta durante il ricovero. Pertanto, l'infezione è stata concausa dell'evento morte con efficienza (secondo il CTU) in ragione del 40% atteso che, al contrario, eliminandola mentalmente dalla concatenazione degli eventi che portarono al decesso della paziente, non è possibile affermare che all'ictus ischemico che colpì la sig.ra sarebbe sicuramente intervenuto il suo decesso, ben R_ potendo, (..) essere assicurata, con le opportune terapie, la sua sopravvivenza sia pure con gravi esiti emiparetici (cfr. pag. 2 chiarimenti del CTU) pur se non è possibile sottacere l'importanza e l'estensione del fenomeno ischemico che colpì la sig.ra che ne cagionò il decesso. R_
Ciò posto, è noto come, in sede civile, per l'accertamento del nesso causale non si richieda la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” tipica del processo penale, essendo sufficiente che, in base alle prove disponibili, la condotta (commissiva od omissiva) risulti rispetto all'evento, la causa “più probabile dell'alternativa contraria”. Per meglio dire, è necessario che il rapporto di causa-effetto sia più verosimile che non lo sia.
Ora, nel caso di specie l'ausiliario ha accertato che : “Le condizioni cliniche della sig.ra R_ vennero a precipitare a seguito di un esteso, grave ictus cerebrale ischemico, in un quadro patologico già notevolmente compromesso e, nel determinismo del decesso, venne innegabilmente a concorrere, accanto alla patologia cerebrale ed alla broncopatia di base, anche quel processo flogistico bronco-polmonare sostenuto da NA AE, sopravvenuto nel corso del ricovero.”
Pertanto, temperando la verifica causale secondo il principio della conditio sine qua non con il principio del più probabile che non, tenuto conto dell'insieme delle prove disponibili (cartella clinica, esami, evoluzione clinica, cronicità della broncopatia, gravità dell'ictus,
6 decorso dell'infezione, ecc.), la tesi secondo cui la morte è attribuibile (anche in parte) all'infezione nosocomiale secondo l'accertamento dell'ausiliario, risulta più probabile rispetto all'ipotesi che la morte sia dipesa esclusivamente da ictus + patologie croniche. Ha evidenziato l'ausiliario che, nel caso concreto, le condizioni cerebrali e polmonari preesistenti da sole non erano in grado spiegare un decesso in tempi così rapidi o con tale evoluzione. In tale prospettiva l'infezione ha avuto un ruolo determinante, o quanto meno concausale prevalente, rispetto all'ipotesi che la morte sia dipesa esclusivamente da ictus e patologie croniche, sicché può affermarsi la sussistenza di un nesso causale idoneo a sostenere la richiesta di responsabilità civile dell'ospedale “ . CP_1
In conclusione, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore degli appellanti in applicazione del DM 147/22 tenuto conto della pluralità di parti difese si liquidano € 32.190,40 titolo di compenso professionale oltre spese generali ,iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso l'ordinanza ex art 702 bis cpc rep n. 7998/2022 del Tribunale di Napoli, del 09.06.2022 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante Controparte_1
in persona del Direttore Generale p.t. a rifondere le spese di lite in
[...] favore della controparte che liquida in applicazione del DM 147/22 tenuto conto della pluralità di parti difese in € 32.190,40 titolo di compenso professionale oltre spese generali ,iva e cpa come per legge;
3. sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 del DPR 115/2002 a carico dell'appellante
[...]
in persona del Controparte_1
Direttore Generale p.t.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Aupp dott.ssa Marta Cucco.
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