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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11674 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9939/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9939/2023 r.g.a.c. TRA
, C.F. e P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in ia (NA) al- la Via Starzolla n. 58, presso lo studio dell'Avv. Daniela Fonta- narosa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E (Codice Fiscale/Partita Iva: ), in perso- CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa giu calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Massimo Ramoni, ed elettivamen- te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Allocca Raffaele in Na- poli, Via Alessandro Scarlatti n.209/G OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 11/12/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
DI DIRITTO
a proposto opposizione av- Parte_1 verso 023 del 03/03/2023 chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il paga- CP_1 mento della so 770,92 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monito- rio. Premessa l'inidoneità delle fatture stesse, in quanto docu- menti di provenienza unilaterale, a costituire prova dell'esistenza del credito azionato, ha dedotto a sostegno della propria do istenza del credito azionato, giacché, sebbene “la
[...] forniva all'opponente apparecchiature elettroniche p CP_1
1 lecomunicazioni ed altri componenti elettronici”, tuttavia “parte di tale materiale risultava difettoso ed in alcuni casi inutilizzabi- le”. Concludeva quindi onde sentire:
“• Non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova.
• Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in di- ritto del credito asserito dall'odierna opposta;
• Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della ri- chiesta degli interessi non dovuti;
• Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 2083/2023 del 03/03/2023 Tribunale di Napoli - Giudice dott.- Vincenzo Pappalardo - R.G. N. 5130/2023; Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
[...]
in ragione di quanto argomentato e per l'effetto co CP_1 le spese della presente procedura;
• Accertare e Dichiarare che il credito scaturente dalle fatture non è liquido ed accertato stante le contestazioni sollevate e la genericità ed indeterminatezza degli importi IN SUBORDINE Qualora si accertasse che la è realmente credi- CP_1 trice nei confronti della opponent che l'importo del credito venga rideterminato alla luce del materiale difettoso e non utilizzabile”; con vit , con atribuzione. Si è costituita che ha contestato le avverse de- CP_1 duzioni, concludend dell'opposizione. Dopo la trattazione, nel corso della quale era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'odier- na udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata deci- sa con il presente provvedimento. ____________________________________________
Le generiche contestazioni di parte opponente risultano ampiamente resistite dalla documentazione prodotta, sin dalla se- de monitoria, dall'opposta, la cui pretesa creditoria risulta sicura- mente fondata, ancorchè quanto avvenuto nelle more del giudizio imponga talune precisazioni.
2 Ed invero, parte opposta, nel corso della trattazione, ha precisato di aver raggiunto un accordo transattivo con l'opponen- te che, tuttavia, quest'ultima ha solo parzialmente onorato, prov- vedendo al versamento dell'importo – inferiore rispetto a quello concordato – di € 3.678,00. Pertanto, nel precisare le conclusioni, ha chiesto che l'opponente venisse condannata al pagamento “dell'importo resi- duo di € 10.092,92, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, maturati e maturandi sulla sorte inso- luta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo sod- disfo”. Come è noto, secondo il costante insegnamento del S.C. (ex plurimis v. Cass. 21840/13, 9587/15), in siffatta ipotesi il de- creto ingiuntivo deve essere revocato. L'originaria infondatezza delle ragioni dell'opponente im- pone tuttavia la condanna del medesimo, come richiesta dall'opposto, al pagamento del residuo, ed alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 10.092,92, oltre interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui agli artt.4 e 5 D.Lgs. 231/02;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite che si liquidano in 145,50 per spese ed Euro 2.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA co- me per legge. Napoli, 11/12/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 9939/2023 r.g.a.c. TRA
, C.F. e P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in ia (NA) al- la Via Starzolla n. 58, presso lo studio dell'Avv. Daniela Fonta- narosa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E (Codice Fiscale/Partita Iva: ), in perso- CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa giu calce alla comparsa di risposta dall'Avv. Massimo Ramoni, ed elettivamen- te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Allocca Raffaele in Na- poli, Via Alessandro Scarlatti n.209/G OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 11/12/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
DI DIRITTO
a proposto opposizione av- Parte_1 verso 023 del 03/03/2023 chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il paga- CP_1 mento della so 770,92 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monito- rio. Premessa l'inidoneità delle fatture stesse, in quanto docu- menti di provenienza unilaterale, a costituire prova dell'esistenza del credito azionato, ha dedotto a sostegno della propria do istenza del credito azionato, giacché, sebbene “la
[...] forniva all'opponente apparecchiature elettroniche p CP_1
1 lecomunicazioni ed altri componenti elettronici”, tuttavia “parte di tale materiale risultava difettoso ed in alcuni casi inutilizzabi- le”. Concludeva quindi onde sentire:
“• Non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per la ragionevole fondatezza delle ragioni sopra esposte e per averne data ampia prova.
• Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in di- ritto del credito asserito dall'odierna opposta;
• Revocare il Decreto ingiuntivo in ragione della ri- chiesta degli interessi non dovuti;
• Accertare e Dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, infondato ed inammissibile il Decreto ingiuntivo n. 2083/2023 del 03/03/2023 Tribunale di Napoli - Giudice dott.- Vincenzo Pappalardo - R.G. N. 5130/2023; Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla
[...]
in ragione di quanto argomentato e per l'effetto co CP_1 le spese della presente procedura;
• Accertare e Dichiarare che il credito scaturente dalle fatture non è liquido ed accertato stante le contestazioni sollevate e la genericità ed indeterminatezza degli importi IN SUBORDINE Qualora si accertasse che la è realmente credi- CP_1 trice nei confronti della opponent che l'importo del credito venga rideterminato alla luce del materiale difettoso e non utilizzabile”; con vit , con atribuzione. Si è costituita che ha contestato le avverse de- CP_1 duzioni, concludend dell'opposizione. Dopo la trattazione, nel corso della quale era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'odier- na udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata deci- sa con il presente provvedimento. ____________________________________________
Le generiche contestazioni di parte opponente risultano ampiamente resistite dalla documentazione prodotta, sin dalla se- de monitoria, dall'opposta, la cui pretesa creditoria risulta sicura- mente fondata, ancorchè quanto avvenuto nelle more del giudizio imponga talune precisazioni.
2 Ed invero, parte opposta, nel corso della trattazione, ha precisato di aver raggiunto un accordo transattivo con l'opponen- te che, tuttavia, quest'ultima ha solo parzialmente onorato, prov- vedendo al versamento dell'importo – inferiore rispetto a quello concordato – di € 3.678,00. Pertanto, nel precisare le conclusioni, ha chiesto che l'opponente venisse condannata al pagamento “dell'importo resi- duo di € 10.092,92, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, maturati e maturandi sulla sorte inso- luta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo sod- disfo”. Come è noto, secondo il costante insegnamento del S.C. (ex plurimis v. Cass. 21840/13, 9587/15), in siffatta ipotesi il de- creto ingiuntivo deve essere revocato. L'originaria infondatezza delle ragioni dell'opponente im- pone tuttavia la condanna del medesimo, come richiesta dall'opposto, al pagamento del residuo, ed alla rifusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 10.092,92, oltre interessi calcolati al tasso e secondo i criteri di cui agli artt.4 e 5 D.Lgs. 231/02;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite che si liquidano in 145,50 per spese ed Euro 2.500,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA co- me per legge. Napoli, 11/12/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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