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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1478/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 87028 Praia A Mare CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6817/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4071 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione avverso avviso di accertamento n. 4071 (avente ad oggetto il pagamento di TASI per l'anno 2016) Resistente_1 e Resistente_2 ne chiedevano l'annullamento Asserivano i ricorrenti che alla morte del padre Nominativo_1 avevano proceduto a dividere di fatto l'abitazione paterna di Nominativo_2 giusta concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° Numero_2, creando due ingressi indipendenti uno sempre in Indirizzo_1 e un altro sull'altro lato del fabbricato adiacente alla Via Nominativo_3 6 in Praia a Mare dove gli stessi abitavano con le rispettive famiglie come risultava dai certificati di residenza e dalle utenze di acqua luce e gas agli stessi intestate .
Pur non avendo effettuato tempestivamente la successione, gli stessi avendo pacificamente dimora abituale presso detti immobili avevano diritto all'esenzione
TASI.
Il Comune di Praia a Mare si costituiva in giudizio per contestare le argomentazioni attoree contestando che non vi era diritto all'esenzione per il ritardo nella presentazione della successione, la mancata dichiarazione IMU, nonché la circostanza dell'acquisto da parte del Comune di Praia a Mare dell'ex compendio demaniale di cui alla legge 113/83, cd. “Legge Praja” sulla sdemanializzazione di parte dell'ex arenile di Praia a Mare, su cui ricadrebbe la particella oggetto di lite.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza sezione 6, con sentenza
6817/2023 emessa in data 18.7.2023, depositata il 29.12.2023 accoglieva il ricorso e annullava l'accertamento riteneva che il ricorso fosse fondato, che i ricorrenti, infatti, mediante la documentazione prodotta in giudizio, avessero adeguatamente provato che l'immobile oggetto di accertamento costituisse abitazione principale dei medesimi e che, pertanto, fosse esente dal pagamento della TASI.
Diversamente il Comune non avesse fornito idonea prova del contrario, limitandosi a proporre controdeduzioni generiche ed indimostrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso detta decisione il Comune di Praia a Mare notificava appello in data
13.5.2024 chiedendo la riforma totale della sentenza
Il presupposto per l'esenzione IMU ricorda la Cassazione è che l'art 13 comma 2 del
D.L. 201/11, nella formulazione modificata dall'art 4 comma 5 del D.L. 16/12, prevede l'esenzione per l'ipotesi di immobile in cui il contribuente “e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, ancorando in tal modo la concessione del beneficio al doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare.
Con gli allegati 10.1 e 10.2 in primo grado i ricorrenti hanno dimostrato che con le rispettive famiglie dimorano abitualmente presso il fabbricato per cui è imposta ciascuno nella propria quota, allegando le utenze di acqua, fogna, spazzatura, luce, gas e telefono.
A nulla rilevano sotto il profilo giuridico dell'esenzione dell'imposta le circostanze afferenti il ritardo nella presentazione della successione, la mancata dichiarazione
IMU, e tantomeno la questione relativa all'ex compendio demaniale di cui alla legge
113/83 cd. “Legge Praja” di sdemanializzazione di parte dell'ex arenile di Praia a
Mare .
In prime cure parte ricorrente ha documentato che l'immobile su due livelli per cui è accertamento è stato oggetto di lavori con cui veniva dotato di due accessi indipendenti per i due nuclei familiari, ognuno su una via pubblica diversa come risulta dalla planimetria allegata alla concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° Numero_2 (doc. 3 primo grado ), pratica edilizia prot. Numero_1, ubicato all'angolo tra Indirizzo_1 e Indirizzo_2; in detto immobile le rispettive famiglie stabilivano la propria residenza famigliare come da certificazione anagrafica prodotta in prime cure.
La difesa del Comune appellante travisa la portata dell'obbligo di denuncia IMU;
difatti è bene premettere che la circostanza che la stessa sia obbligatoria laddove cambino i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'imposta che non siano immediatamente conoscibili dall'Ente non condiziona i presupposti per il diritto all'esenzione. Nel caso di specie difatti non vi era alcuna modificazione dell'imposta da comunicare atteso che come il de cuius residente e dimorante nell'immobile sino alla sua morte godeva dell'esenzione così pure i figli, andando ad abitare il fabbricato, legittimamente diviso, avevano e hanno diritto alla medesima esenzione.
Il Comune pertanto, prima di procedere all'accertamento dell'imposta, avrebbe dovuto accertarsi – con estrema semplicità – della consistenza dei consumi delle utenze di acqua, fogna e spazzatura regolarmente intestate a ciascuno di essi dallo stesso Ufficio Tributi e delle residenze nei fabbricati divisi, previa ristrutturazione con idoneo titolo edilizio.
Tali circostanze erano tra l'altro immediatamente conoscibili dall'Ente atteso che lo stesso Ufficio Tributi aveva autorizzato gli allacci e monitorava i consumi e i relativi pagamenti.
Diversamente l'Ente, in modo illegittimo e surrettizio, ha assunto a pretesto la mancata dichiarazione IMU e persino la tardiva denuncia di successione – fatto assolutamente irrilevante ai fini di ciò di cui si discute - per porre in essere un accertamento dell'imposta del tutto illegittimo in quanto sganciato da qualsiasi presupposto di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condonna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate euro 1.233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1478/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Comune di Praia A Mare - Piazza Municipio 87028 Praia A Mare CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6817/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4071 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione avverso avviso di accertamento n. 4071 (avente ad oggetto il pagamento di TASI per l'anno 2016) Resistente_1 e Resistente_2 ne chiedevano l'annullamento Asserivano i ricorrenti che alla morte del padre Nominativo_1 avevano proceduto a dividere di fatto l'abitazione paterna di Nominativo_2 giusta concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° Numero_2, creando due ingressi indipendenti uno sempre in Indirizzo_1 e un altro sull'altro lato del fabbricato adiacente alla Via Nominativo_3 6 in Praia a Mare dove gli stessi abitavano con le rispettive famiglie come risultava dai certificati di residenza e dalle utenze di acqua luce e gas agli stessi intestate .
Pur non avendo effettuato tempestivamente la successione, gli stessi avendo pacificamente dimora abituale presso detti immobili avevano diritto all'esenzione
TASI.
Il Comune di Praia a Mare si costituiva in giudizio per contestare le argomentazioni attoree contestando che non vi era diritto all'esenzione per il ritardo nella presentazione della successione, la mancata dichiarazione IMU, nonché la circostanza dell'acquisto da parte del Comune di Praia a Mare dell'ex compendio demaniale di cui alla legge 113/83, cd. “Legge Praja” sulla sdemanializzazione di parte dell'ex arenile di Praia a Mare, su cui ricadrebbe la particella oggetto di lite.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza sezione 6, con sentenza
6817/2023 emessa in data 18.7.2023, depositata il 29.12.2023 accoglieva il ricorso e annullava l'accertamento riteneva che il ricorso fosse fondato, che i ricorrenti, infatti, mediante la documentazione prodotta in giudizio, avessero adeguatamente provato che l'immobile oggetto di accertamento costituisse abitazione principale dei medesimi e che, pertanto, fosse esente dal pagamento della TASI.
Diversamente il Comune non avesse fornito idonea prova del contrario, limitandosi a proporre controdeduzioni generiche ed indimostrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso detta decisione il Comune di Praia a Mare notificava appello in data
13.5.2024 chiedendo la riforma totale della sentenza
Il presupposto per l'esenzione IMU ricorda la Cassazione è che l'art 13 comma 2 del
D.L. 201/11, nella formulazione modificata dall'art 4 comma 5 del D.L. 16/12, prevede l'esenzione per l'ipotesi di immobile in cui il contribuente “e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, ancorando in tal modo la concessione del beneficio al doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare.
Con gli allegati 10.1 e 10.2 in primo grado i ricorrenti hanno dimostrato che con le rispettive famiglie dimorano abitualmente presso il fabbricato per cui è imposta ciascuno nella propria quota, allegando le utenze di acqua, fogna, spazzatura, luce, gas e telefono.
A nulla rilevano sotto il profilo giuridico dell'esenzione dell'imposta le circostanze afferenti il ritardo nella presentazione della successione, la mancata dichiarazione
IMU, e tantomeno la questione relativa all'ex compendio demaniale di cui alla legge
113/83 cd. “Legge Praja” di sdemanializzazione di parte dell'ex arenile di Praia a
Mare .
In prime cure parte ricorrente ha documentato che l'immobile su due livelli per cui è accertamento è stato oggetto di lavori con cui veniva dotato di due accessi indipendenti per i due nuclei familiari, ognuno su una via pubblica diversa come risulta dalla planimetria allegata alla concessione edilizia per esecuzioni di lavori edili n° Numero_2 (doc. 3 primo grado ), pratica edilizia prot. Numero_1, ubicato all'angolo tra Indirizzo_1 e Indirizzo_2; in detto immobile le rispettive famiglie stabilivano la propria residenza famigliare come da certificazione anagrafica prodotta in prime cure.
La difesa del Comune appellante travisa la portata dell'obbligo di denuncia IMU;
difatti è bene premettere che la circostanza che la stessa sia obbligatoria laddove cambino i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'imposta che non siano immediatamente conoscibili dall'Ente non condiziona i presupposti per il diritto all'esenzione. Nel caso di specie difatti non vi era alcuna modificazione dell'imposta da comunicare atteso che come il de cuius residente e dimorante nell'immobile sino alla sua morte godeva dell'esenzione così pure i figli, andando ad abitare il fabbricato, legittimamente diviso, avevano e hanno diritto alla medesima esenzione.
Il Comune pertanto, prima di procedere all'accertamento dell'imposta, avrebbe dovuto accertarsi – con estrema semplicità – della consistenza dei consumi delle utenze di acqua, fogna e spazzatura regolarmente intestate a ciascuno di essi dallo stesso Ufficio Tributi e delle residenze nei fabbricati divisi, previa ristrutturazione con idoneo titolo edilizio.
Tali circostanze erano tra l'altro immediatamente conoscibili dall'Ente atteso che lo stesso Ufficio Tributi aveva autorizzato gli allacci e monitorava i consumi e i relativi pagamenti.
Diversamente l'Ente, in modo illegittimo e surrettizio, ha assunto a pretesto la mancata dichiarazione IMU e persino la tardiva denuncia di successione – fatto assolutamente irrilevante ai fini di ciò di cui si discute - per porre in essere un accertamento dell'imposta del tutto illegittimo in quanto sganciato da qualsiasi presupposto di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condonna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate euro 1.233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.