Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 893
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione

    La Corte rileva che gli atti impositivi prodromici (atti di recupero IVA, cartelle di pagamento, intimazione di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca) non sono mai stati impugnati nei termini di decadenza. L'istanza di annullamento in autotutela e il conseguente diniego non sono impugnabili per vizi propri degli atti presupposti, ma solo per vizi propri del diniego stesso. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini per l'impugnazione giudiziale. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la pretesa tributaria si era già cristallizzata.

  • Rigettato
    Rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, rigettando implicitamente la richiesta di conferma della sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 893
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 893
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo