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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 893/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4846/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6446/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. ALTRO 2012 IVA-ALTRO 2012
- DINIEGO AUTOTUT n. ALTRO 2012 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe indicata ed in questa sede appellata esponeva di aver avuto notificato un provvedimento di diniego di annullamento di cui alla nota trasmessa a mezzo p.e.c. il 16/9/2024 (prot. n. 253126/2024), con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
II di Napoli aveva respinto la richiesta di annullamento in autotutela degli atti di recupero di imposta n.
TFACRI201097/2021 (avente ad oggetto il recupero IVA per l'anno 2016) e n. TF5CRAE00415/2018 (avente ad oggetto il recupero IVA per l'anno 2012), nonché la precedente istanza di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18/6/2024; nonché di ogni altro atto, preordinato, conseguente o connesso, ivi compresa la nota dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione del 14/6/2024 (prot. n. 2024-ADERISC-3581455), nella parte in cui l'Agente della riscossione significava che, in riferimento alle cartelle n. 07120190073683184000, n. 07120190085141087000 e n.
07120220089485247000, “la documentazione allegata non costituisce attestazione di pagamento”, per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
evocava, quindi, l'illegittimità e, in ogni caso, la non debenza, della pretesa tributaria inerente il recupero dell'IVA per gli anni 2012 e 2016, di cui ai predetti atti di recupero n. TFACRI201097/2021 e n. TF5CRAE00415/2018, nonché dei relativi interessi e sanzioni, avendo legittimamente provveduto la ricorrente a portare in compensazione un credito IVA, mai contestato;
il tutto per un importo (quello di recupero Iva) pari a 331.708,45 per gli anni 2012 e 2016.
Contestava nel merito la pretesa per aver regolarmente e legittimamente provveduto al pagamento delle imposte dovute attraverso compensazioni di crediti di imposta mai contestati, costituendo la mancanza del visto di conformità di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 una violazione meramente formale priva di disvalore e comunque tale da non arrecare alcun pregiudizio per le casse erariali, anche in caso di mancanza dell'abilitazione del professionista.
In sostanza negava rispondesse al vero la circostanza secondo cui non avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del credito IVA ed il conseguente diritto di portarlo in compensazione;
ed altresì quella per cui, quand'anche avesse presentato la “documentazione idonea al fine di dimostrare la veridicità del credito”, sarebbero comunque spirati i termini per l'emissione dell'atto di autotutela, non avendo la parte istante opposto ricorso entro i termini previsti.
Ancora nel merito evidenziava come, nel caso di specie, era la stessa Amministrazione ad aver poi chiarito, sia pure in astratto, che “la mancata apposizione del visto di conformità nei termini di legge da parte del professionista abilitato si risolve in una violazione meramente formale che non comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative né tantomeno il venir meno del diritto alla compensazione del credito”, con ciò confermando l'errore sul presupposto legittimante l'attività di recupero posta in essere, dovendo trovare applicazione nel caso in esame il nuovo art. 10 quater L. n. 212/00 (cd 'Statuto dei Diritti del Contribuente') che onera l'amministrazione di provvedere d'ufficio alla caducazione di atti impositivi illegittimi, come quelli del caso in esame.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Napoli II che eccepiva l'inammissibilità del ricorso di cui comunque chiedeva il rigetto.
Precisava, infatti, la A.E. che gli atti prodromici -quelli di recupero Iva, sopra citati- erano oramai divenuti definitivi, essendo stati regolarmente notificati in data 19.12.2019 e 21.12.2021 e mai impugnati e dunque, in questa sede, non potevano essere recuperati i termini, ormai spirati, attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela, astrattamente ammissibile;
nel merito, l'Agenzia eccepiva il suo corretto operato, eccependo la definitività del diniego di autotutela e che la mancanza di apposizione del visto ha natura sostanziale e non formale, non potendo trovare applicazione la norma dell'art. 10 quater L. n. 212/00 sull'obbligo dell'amministrazione di procedere d'ufficio in autotutela all'annullamento quando vi sia un errore sul presupposto d'imposta, risultando in ogni caso rispettato il termine annuale per l'impugnazione del diniego in via di autotutela.
Non si costituiva in giudizio il concessionario Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Con sentenza n. 6446/2025 del 08.04.2025, depositata in data 14.04.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli, Sez. 33, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva appello avverso la predetta decisione l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, censurando la sentenza gravata sotto plurimi profili e specificamente lamentando: la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992; la violazione e falsa applicazione dell'art 10 quater dello statuto del contribuente lettera a); la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.
L. 50/2017.
Resisteva all'appello la contribuente Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., che instava per l'integrale rigetto del gravame proposto e la conseguente conferma della sentenza gravata siccome immune da vizi e/o censure. Nel corpo della memoria difensiva replicava punto per punto alle censure articolate nell'atto di appello e reiterava la fondatezza delle proprie ragioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, innanzitutto, questa Corte del gravame come la richiesta di annullamento in autotutela, alla base del diniego impugnato in questa sede, abbia ad oggetto gli atti di recupero di imposta n. TFACRI201097/2021
(avente ad oggetto il recupero IVA per l'anno 2016) e n. TF5CRAE00415/2018 (avente ad oggetto il recupero
IVA per l'anno 2012), nonché la precedente istanza di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18/6/2024.
Rileva ancora questa Corte come i due predetti atti di recupero siano stati poi alla base di due distinte cartelle di pagamento n.ri: 07120190085141087000 e 07120220089485247000 a loro volta confluite ed alla base anche della intimazione di pagamento n. 071 2024 90254204 36/000 e della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202400005012000.
Tutti questi atti, per i quali non è stata mai contestata dalla parte contribuente la regolare ricezione e degli ultimi, in ogni caso è pacifica oltre che documentata la regolarità della notifica, non sino mai stati impugnati nel rispetto dei relativi termini di decadenza.
Tanto premesso, rileva questa Corte di II° come l'art. 19, co. 3, del d.lgs. 546/92 espressamente preveda che:
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso portato all'esame di questa Commissione la parte ricorrente ha inteso impugnare il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela, non già per vizi suoi propri come abilmente la difesa istante vorrebbe tentare di sostenere, quanto piuttosto per contestare nel merito la pretesa oggetto di due prodromici atti di recupero, a loro volta allea base di due ulteriormente prodromiche cartelle ed infine di una ulteriore intimazione di pagamento e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti tutti notificati alla parte e mai impugnati e solo da ultimo, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, del provvedimento di diniego per la prima volta impugnato in questa sede.
Il ricorso, quindi, proposto per la prima volta nel merito della pretesa, già oggetto di due atti di recupero, di due cartelle di pagamento, di una intimazione di pagamento e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria regolarmente notificati, non può che essere dichiarato inammissibile per essersi la pretesa, nel merito della debenza, ampiamente cristallizzata.
Solo per completezza espositiva val la pena di sottolineare anche che la presentazione della richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario;
pertanto, quand'anche non fosse pacifica -come invece è- la notifica dei plurimi atti prodromici su indicati, la pretesa oggetto di causa si sarebbe in ogni caso resa stabile stante la pacifica mancata impugnativa nel rispetto del termine di decadenza degli ultimi due atti notificati alla contribuente (la intimazione di pagamento n. 071 2024 90254204 36/000 e la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202400005012000) fatti oggetto della sola istanza di autotutela e non già anche della prescritta impugnativa giudiziale nel rispetto dei termini.
Non si pongono evidentemente, nel caso in esame, neppure questioni di prescrizione delle pretese azionate.
La singolarità della vicenda fattuale alla base della presente decisione che peraltro non entra nel merito della debenza delle pretese azionate consente la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso originariamente introdotto. Compensa le spese di lite.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4846/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Studio Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6446/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. ALTRO 2012 IVA-ALTRO 2012
- DINIEGO AUTOTUT n. ALTRO 2012 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe indicata ed in questa sede appellata esponeva di aver avuto notificato un provvedimento di diniego di annullamento di cui alla nota trasmessa a mezzo p.e.c. il 16/9/2024 (prot. n. 253126/2024), con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
II di Napoli aveva respinto la richiesta di annullamento in autotutela degli atti di recupero di imposta n.
TFACRI201097/2021 (avente ad oggetto il recupero IVA per l'anno 2016) e n. TF5CRAE00415/2018 (avente ad oggetto il recupero IVA per l'anno 2012), nonché la precedente istanza di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18/6/2024; nonché di ogni altro atto, preordinato, conseguente o connesso, ivi compresa la nota dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione del 14/6/2024 (prot. n. 2024-ADERISC-3581455), nella parte in cui l'Agente della riscossione significava che, in riferimento alle cartelle n. 07120190073683184000, n. 07120190085141087000 e n.
07120220089485247000, “la documentazione allegata non costituisce attestazione di pagamento”, per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;
evocava, quindi, l'illegittimità e, in ogni caso, la non debenza, della pretesa tributaria inerente il recupero dell'IVA per gli anni 2012 e 2016, di cui ai predetti atti di recupero n. TFACRI201097/2021 e n. TF5CRAE00415/2018, nonché dei relativi interessi e sanzioni, avendo legittimamente provveduto la ricorrente a portare in compensazione un credito IVA, mai contestato;
il tutto per un importo (quello di recupero Iva) pari a 331.708,45 per gli anni 2012 e 2016.
Contestava nel merito la pretesa per aver regolarmente e legittimamente provveduto al pagamento delle imposte dovute attraverso compensazioni di crediti di imposta mai contestati, costituendo la mancanza del visto di conformità di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 una violazione meramente formale priva di disvalore e comunque tale da non arrecare alcun pregiudizio per le casse erariali, anche in caso di mancanza dell'abilitazione del professionista.
In sostanza negava rispondesse al vero la circostanza secondo cui non avrebbe prodotto documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del credito IVA ed il conseguente diritto di portarlo in compensazione;
ed altresì quella per cui, quand'anche avesse presentato la “documentazione idonea al fine di dimostrare la veridicità del credito”, sarebbero comunque spirati i termini per l'emissione dell'atto di autotutela, non avendo la parte istante opposto ricorso entro i termini previsti.
Ancora nel merito evidenziava come, nel caso di specie, era la stessa Amministrazione ad aver poi chiarito, sia pure in astratto, che “la mancata apposizione del visto di conformità nei termini di legge da parte del professionista abilitato si risolve in una violazione meramente formale che non comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative né tantomeno il venir meno del diritto alla compensazione del credito”, con ciò confermando l'errore sul presupposto legittimante l'attività di recupero posta in essere, dovendo trovare applicazione nel caso in esame il nuovo art. 10 quater L. n. 212/00 (cd 'Statuto dei Diritti del Contribuente') che onera l'amministrazione di provvedere d'ufficio alla caducazione di atti impositivi illegittimi, come quelli del caso in esame.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese con attribuzione. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Napoli II che eccepiva l'inammissibilità del ricorso di cui comunque chiedeva il rigetto.
Precisava, infatti, la A.E. che gli atti prodromici -quelli di recupero Iva, sopra citati- erano oramai divenuti definitivi, essendo stati regolarmente notificati in data 19.12.2019 e 21.12.2021 e mai impugnati e dunque, in questa sede, non potevano essere recuperati i termini, ormai spirati, attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela, astrattamente ammissibile;
nel merito, l'Agenzia eccepiva il suo corretto operato, eccependo la definitività del diniego di autotutela e che la mancanza di apposizione del visto ha natura sostanziale e non formale, non potendo trovare applicazione la norma dell'art. 10 quater L. n. 212/00 sull'obbligo dell'amministrazione di procedere d'ufficio in autotutela all'annullamento quando vi sia un errore sul presupposto d'imposta, risultando in ogni caso rispettato il termine annuale per l'impugnazione del diniego in via di autotutela.
Non si costituiva in giudizio il concessionario Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Con sentenza n. 6446/2025 del 08.04.2025, depositata in data 14.04.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I° di Napoli, Sez. 33, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Proponeva appello avverso la predetta decisione l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, censurando la sentenza gravata sotto plurimi profili e specificamente lamentando: la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992; la violazione e falsa applicazione dell'art 10 quater dello statuto del contribuente lettera a); la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.
L. 50/2017.
Resisteva all'appello la contribuente Resistente_1 s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., che instava per l'integrale rigetto del gravame proposto e la conseguente conferma della sentenza gravata siccome immune da vizi e/o censure. Nel corpo della memoria difensiva replicava punto per punto alle censure articolate nell'atto di appello e reiterava la fondatezza delle proprie ragioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, innanzitutto, questa Corte del gravame come la richiesta di annullamento in autotutela, alla base del diniego impugnato in questa sede, abbia ad oggetto gli atti di recupero di imposta n. TFACRI201097/2021
(avente ad oggetto il recupero IVA per l'anno 2016) e n. TF5CRAE00415/2018 (avente ad oggetto il recupero
IVA per l'anno 2012), nonché la precedente istanza di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18/6/2024.
Rileva ancora questa Corte come i due predetti atti di recupero siano stati poi alla base di due distinte cartelle di pagamento n.ri: 07120190085141087000 e 07120220089485247000 a loro volta confluite ed alla base anche della intimazione di pagamento n. 071 2024 90254204 36/000 e della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202400005012000.
Tutti questi atti, per i quali non è stata mai contestata dalla parte contribuente la regolare ricezione e degli ultimi, in ogni caso è pacifica oltre che documentata la regolarità della notifica, non sino mai stati impugnati nel rispetto dei relativi termini di decadenza.
Tanto premesso, rileva questa Corte di II° come l'art. 19, co. 3, del d.lgs. 546/92 espressamente preveda che:
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso portato all'esame di questa Commissione la parte ricorrente ha inteso impugnare il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela, non già per vizi suoi propri come abilmente la difesa istante vorrebbe tentare di sostenere, quanto piuttosto per contestare nel merito la pretesa oggetto di due prodromici atti di recupero, a loro volta allea base di due ulteriormente prodromiche cartelle ed infine di una ulteriore intimazione di pagamento e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti tutti notificati alla parte e mai impugnati e solo da ultimo, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, del provvedimento di diniego per la prima volta impugnato in questa sede.
Il ricorso, quindi, proposto per la prima volta nel merito della pretesa, già oggetto di due atti di recupero, di due cartelle di pagamento, di una intimazione di pagamento e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria regolarmente notificati, non può che essere dichiarato inammissibile per essersi la pretesa, nel merito della debenza, ampiamente cristallizzata.
Solo per completezza espositiva val la pena di sottolineare anche che la presentazione della richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario;
pertanto, quand'anche non fosse pacifica -come invece è- la notifica dei plurimi atti prodromici su indicati, la pretesa oggetto di causa si sarebbe in ogni caso resa stabile stante la pacifica mancata impugnativa nel rispetto del termine di decadenza degli ultimi due atti notificati alla contribuente (la intimazione di pagamento n. 071 2024 90254204 36/000 e la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202400005012000) fatti oggetto della sola istanza di autotutela e non già anche della prescritta impugnativa giudiziale nel rispetto dei termini.
Non si pongono evidentemente, nel caso in esame, neppure questioni di prescrizione delle pretese azionate.
La singolarità della vicenda fattuale alla base della presente decisione che peraltro non entra nel merito della debenza delle pretese azionate consente la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso originariamente introdotto. Compensa le spese di lite.