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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5269 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6979/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6979/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. Claudio Sansò, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Lucia Catapano, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. (CF. ) quale tutore Controparte_2 C.F._3 del minore [nato a [...] in data [...] (c.f. Persona_1
)] C.F._4
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 18.12.2025 Proc. R.G. n. 6979/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2023 Parte_1
[nata a [...] il [...], C.F. ], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio con [nato a [...] il [...], CP_1
C.F. ] in data 26.12.2015 in Salerno, e che dall'unione era C.F._2 nato un figlio (02.10.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 personale dal coniuge e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili.
Con comparsa del 19.12.2023 si costituiva il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione personale, spiegando contestuale domanda di addebito.
Il resistente chiedeva inoltre: 1) l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé; 2) la previsione a carico della Vicinanza di un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento del minore, oltre alla corresponsione del 50% delle spese sostenute nel suo interesse;
3) il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente.
In data 22.01.2024 si costituiva, inoltre, l'Avv. , nominata CP_2 Controparte_2 dal G.D. con decreto del 4.10.2023, curatore speciale del minore Per_1
Espletata l'udienza di comparizione personale delle parti e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del
24.01.2024 ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 1202/2024 del 5.3.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 33/2024 del 25.3.2024 il Tribunale per i Minorenni di Salerno dichiarava la propria incompetenza funzionale con riferimento al ricorso ex art. 333 c.c. proposto dal PMM nei confronti di entrambi i genitori.
Con ordinanza del 28.1.2025 il G.D. disponeva in via provvisoria la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore ed il collocamento del piccolo regime di residenzialità con nomina dell'Avv. Per_1
quale tutore del minore. CP_2
Con decreto emesso in data 8.7.2025 il GD disponeva il rientro del minore presso la residenza paterna nei weekend e due incontri settimanali madre-figlio presso Proc. R.G. n. 6979/2023
la struttura dove il minore rimaneva collocato.
Attesa la pendenza del giudizio di divorzio introdotto dal sig. alla udienza CP_1 del 18.12.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 1202/2024 del 5.3.2024, attiene alle questioni afferenti alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Va preliminarmente esaminata la domanda di addebito proposta dal resistente che ha allegato che “la separazione dei coniugi è stata causata dal CP_1 comportamento della ricorrente che ha minacciato e picchiato in più occasioni il marito, che infine si è deciso a denunciare la moglie quando la stessa ha rischiato di mettere a repentaglio la vita del piccolo Appare dunque evidente Per_2 che la separazione sia addebitabile alla medesima che con il suo comportamento ha fatto venir meno la serenità coniugale e minacciato di mettere in pericolo la vita del figlio. E tale comportamento, pur se determinato da una patologia mentale, è colpevole, in quanto la stessa si è sempre rifiutata di prendere i farmaci prescritti dallo psichiatra per il suo disturbo, che avrebbero potuto stabilizzare il suo umore” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Com'è noto, secondo i consolidati principi di legittimità, la pronuncia di addebito non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo invece necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto
(cfr. Cass. civ., sez. I, 27/03/2025, n. 8071).
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare l'irreversibilità della crisi coniugale.
Conseguentemente, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione Proc. R.G. n. 6979/2023
al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. civ., sez. I, 24/05/2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, 08/06/2023, n.16287).
Nel caso di specie la domanda di addebito proposta dal resistente non può trovare accoglimento non avendo questi articolato alcuna prova a sostegno delle condotte violente tenute nei suoi confronti dalla ricorrente (non risultano allegati nemmeno episodi specifici), ed avendo egli stesso ammesso in sede di comparizione personale che la crisi del matrimonio era antecedente all'episodio del 16.8.2023 (“Il 16 agosto 2023 era la terza volta che l mi cacciava di Parte_1 casa. Purtroppo, erano situazioni legate al suo stato di agitazione. Il 16 agosto mi affidò anche nostro figlio per tenerlo con me. Lei mi disse di tenerlo per tutta la giornata e quindi lo portai con me a Mentre ero a casa col bambino Pt_2 arrivarono i Carabinieri che mi dicono che io mi ero allontanato col bambino e lo avevo tolto alla madre. La signora era venuta con loro e ha preso il bambino con se, io in quel momento non ho fatto alcuna rimostranza perché non avevo timori a lasciare il bambino”).
Piuttosto all'esito del giudizio è emerso che la crisi del matrimonio è ascrivibile alle problematiche di salute mentale della ricorrente, come peraltro chiaramente dedotto nella comparsa di costituzione dalla stessa difesa del (“L'unione CP_1 coniugale, inizialmente felice, si è ben presto deteriorata a causa dei problemi di salute mentale della signora di cui il comparente è venuto a Parte_1 conoscenza solo dopo il matrimonio per esperienza diretta. Infatti, la signora in più di un episodio è andata in escandescenze per futili motivi Parte_1 manifestando così i suoi problemi di salute mentale” cfr. pag. 2 della comparsa).
B) Con l'entrata in vigore della l. n. 55/2015 si sono significativamente ridotti i tempi per proporre la domanda di divorzio. Questo dato, unito alla più risalente introduzione, con la l. n. 263/2005, della sentenza non definitiva di separazione, comporta che ormai siano frequentissimi i casi di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio. Proc. R.G. n. 6979/2023
Nella fattispecie è pacifico che risulta pendente tra le parti il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (proc. R.G. n. 3626/2025), nel corso del quale è stata già celebrata la prima udienza e sono stati già resi i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La S.C. ha all'uopo chiarito che la contemporanea pendenza del giudizio di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018,
n. 3913). Di recente i giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 27/03/2020, n. 7547; v. anche Cass. Civ., sez. I, 23/10/2019,
n.27205).
Pertanto, in questa sede va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore ed alla frequentazione del medesimo da parte dei genitori. Proc. R.G. n. 6979/2023
Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
Per quanto, invece, attiene agli obblighi di mantenimento dei genitori verso il minore vanno confermati i provvedimenti resi con l'ordinanza del 24.1.2024
(mantenimento diretto ordinario a carico del padre e contribuzione della madre alle spese straordinarie nella misura del 50%).
Va, invece, rigettata la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente considerato che la è stata esonerata dal versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento indiretto per il minore, il cui mantenimento ordinario è stato integralmente posto a carico del padre.
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- stabilisce, con riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 3626/2025), che:
• il mantenimento ordinario del figlio minore è interamente a Per_1 carico del padre sig. CP_1 Proc. R.G. n. 6979/2023
• le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore Per_1 sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara cessata la materia del contendere sulle altre domande proposte attesa la contestuale pendenza del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 3626/2025);
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6979/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa come in atti dall'Avv. Claudio Sansò, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Lucia Catapano, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. (CF. ) quale tutore Controparte_2 C.F._3 del minore [nato a [...] in data [...] (c.f. Persona_1
)] C.F._4
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 18.12.2025 Proc. R.G. n. 6979/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2023 Parte_1
[nata a [...] il [...], C.F. ], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio con [nato a [...] il [...], CP_1
C.F. ] in data 26.12.2015 in Salerno, e che dall'unione era C.F._2 nato un figlio (02.10.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 personale dal coniuge e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili.
Con comparsa del 19.12.2023 si costituiva il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione personale, spiegando contestuale domanda di addebito.
Il resistente chiedeva inoltre: 1) l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé; 2) la previsione a carico della Vicinanza di un assegno mensile di € 200,00 per il mantenimento del minore, oltre alla corresponsione del 50% delle spese sostenute nel suo interesse;
3) il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente.
In data 22.01.2024 si costituiva, inoltre, l'Avv. , nominata CP_2 Controparte_2 dal G.D. con decreto del 4.10.2023, curatore speciale del minore Per_1
Espletata l'udienza di comparizione personale delle parti e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del
24.01.2024 ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 1202/2024 del 5.3.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 33/2024 del 25.3.2024 il Tribunale per i Minorenni di Salerno dichiarava la propria incompetenza funzionale con riferimento al ricorso ex art. 333 c.c. proposto dal PMM nei confronti di entrambi i genitori.
Con ordinanza del 28.1.2025 il G.D. disponeva in via provvisoria la sospensione di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore ed il collocamento del piccolo regime di residenzialità con nomina dell'Avv. Per_1
quale tutore del minore. CP_2
Con decreto emesso in data 8.7.2025 il GD disponeva il rientro del minore presso la residenza paterna nei weekend e due incontri settimanali madre-figlio presso Proc. R.G. n. 6979/2023
la struttura dove il minore rimaneva collocato.
Attesa la pendenza del giudizio di divorzio introdotto dal sig. alla udienza CP_1 del 18.12.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 1202/2024 del 5.3.2024, attiene alle questioni afferenti alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Va preliminarmente esaminata la domanda di addebito proposta dal resistente che ha allegato che “la separazione dei coniugi è stata causata dal CP_1 comportamento della ricorrente che ha minacciato e picchiato in più occasioni il marito, che infine si è deciso a denunciare la moglie quando la stessa ha rischiato di mettere a repentaglio la vita del piccolo Appare dunque evidente Per_2 che la separazione sia addebitabile alla medesima che con il suo comportamento ha fatto venir meno la serenità coniugale e minacciato di mettere in pericolo la vita del figlio. E tale comportamento, pur se determinato da una patologia mentale, è colpevole, in quanto la stessa si è sempre rifiutata di prendere i farmaci prescritti dallo psichiatra per il suo disturbo, che avrebbero potuto stabilizzare il suo umore” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione).
Com'è noto, secondo i consolidati principi di legittimità, la pronuncia di addebito non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo invece necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto
(cfr. Cass. civ., sez. I, 27/03/2025, n. 8071).
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare l'irreversibilità della crisi coniugale.
Conseguentemente, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione Proc. R.G. n. 6979/2023
al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. civ., sez. I, 24/05/2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, 08/06/2023, n.16287).
Nel caso di specie la domanda di addebito proposta dal resistente non può trovare accoglimento non avendo questi articolato alcuna prova a sostegno delle condotte violente tenute nei suoi confronti dalla ricorrente (non risultano allegati nemmeno episodi specifici), ed avendo egli stesso ammesso in sede di comparizione personale che la crisi del matrimonio era antecedente all'episodio del 16.8.2023 (“Il 16 agosto 2023 era la terza volta che l mi cacciava di Parte_1 casa. Purtroppo, erano situazioni legate al suo stato di agitazione. Il 16 agosto mi affidò anche nostro figlio per tenerlo con me. Lei mi disse di tenerlo per tutta la giornata e quindi lo portai con me a Mentre ero a casa col bambino Pt_2 arrivarono i Carabinieri che mi dicono che io mi ero allontanato col bambino e lo avevo tolto alla madre. La signora era venuta con loro e ha preso il bambino con se, io in quel momento non ho fatto alcuna rimostranza perché non avevo timori a lasciare il bambino”).
Piuttosto all'esito del giudizio è emerso che la crisi del matrimonio è ascrivibile alle problematiche di salute mentale della ricorrente, come peraltro chiaramente dedotto nella comparsa di costituzione dalla stessa difesa del (“L'unione CP_1 coniugale, inizialmente felice, si è ben presto deteriorata a causa dei problemi di salute mentale della signora di cui il comparente è venuto a Parte_1 conoscenza solo dopo il matrimonio per esperienza diretta. Infatti, la signora in più di un episodio è andata in escandescenze per futili motivi Parte_1 manifestando così i suoi problemi di salute mentale” cfr. pag. 2 della comparsa).
B) Con l'entrata in vigore della l. n. 55/2015 si sono significativamente ridotti i tempi per proporre la domanda di divorzio. Questo dato, unito alla più risalente introduzione, con la l. n. 263/2005, della sentenza non definitiva di separazione, comporta che ormai siano frequentissimi i casi di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio. Proc. R.G. n. 6979/2023
Nella fattispecie è pacifico che risulta pendente tra le parti il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (proc. R.G. n. 3626/2025), nel corso del quale è stata già celebrata la prima udienza e sono stati già resi i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c.
La S.C. ha all'uopo chiarito che la contemporanea pendenza del giudizio di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018,
n. 3913). Di recente i giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 27/03/2020, n. 7547; v. anche Cass. Civ., sez. I, 23/10/2019,
n.27205).
Pertanto, in questa sede va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore ed alla frequentazione del medesimo da parte dei genitori. Proc. R.G. n. 6979/2023
Per queste domande, la potestas decidendi del giudice della separazione è fisiologicamente limitata da un punto di vista temporale, e la valutazione e decisione sulle stesse all'interno del processo di divorzio non può quindi che avere carattere assorbente rispetto agli stessi profili ancora eventualmente sub iudice nella separazione.
Per quanto, invece, attiene agli obblighi di mantenimento dei genitori verso il minore vanno confermati i provvedimenti resi con l'ordinanza del 24.1.2024
(mantenimento diretto ordinario a carico del padre e contribuzione della madre alle spese straordinarie nella misura del 50%).
Va, invece, rigettata la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente considerato che la è stata esonerata dal versamento di un assegno di Parte_1 mantenimento indiretto per il minore, il cui mantenimento ordinario è stato integralmente posto a carico del padre.
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente;
- stabilisce, con riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 3626/2025), che:
• il mantenimento ordinario del figlio minore è interamente a Per_1 carico del padre sig. CP_1 Proc. R.G. n. 6979/2023
• le spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore Per_1 sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dichiara cessata la materia del contendere sulle altre domande proposte attesa la contestuale pendenza del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 3626/2025);
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi