CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CAPRIO VINCENZO, Presidente
MA ILARIA, EL
AS ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3339/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 2025 3478
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2021/560 I.C.I.
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/354 IMU 2015
- ACCERTAMENTO ES n. 17309656 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 2021/231 TARI 2014
- ACCERTAMENTO ES n. 17315702 TARI
- INGIUNZIONE n. 2023/63 TARI 2015
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/312 TASI
- ACCERTAMENTO ES n. 17313436 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5104/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 2025/3478 emessa dal concessionario SO.GE.R.T. SPA eccependone l'illegittimità per non aver mai ricevuto gli atti presupposto della stessa e, dunque, la prescrizione, nonché che la notifica dell'intimazione è avvenuta mediante poste private, che non hanno alcuna autorizzazione in merito alla notifica di atti giudiziari, e la carenza di legittimazione attiva di Sogert alla riscossione.
Si è costituita la SOGERT eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnativa stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 D.lgs. 546/92, in quanto l'intimazione impugnata è stata notificata in data 12.05.2025, per cui Il termine per la notifica del ricorso spirava in data 11.07.2025
(venerdì), mentre il ricorrente provvedeva alla notifica del libello introduttivo solo in data 15.07.2025, quindi dopo ben 64 giorni dalla notifica dell'ingiunzione impugnata. Ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni del merito della pretesa.
Si è costituito, altresì, il Comune di Cellole eccependo la regolare notifica di avvisi di accertamento relativi alle annualità contestate e la presentazione da parte del contribuente anche di richieste di rateazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 “ Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso di specie l'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 12.5.2025 mentre è stato notificato a mezzo PEC del 15.7.2025, ossia 64 giorni dopo la notifica dell'atto.
Attesi i motivi della decisione le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CAPRIO VINCENZO, Presidente
MA ILARIA, EL
AS ANNA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3339/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 2025 3478
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2021/560 I.C.I.
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/354 IMU 2015
- ACCERTAMENTO ES n. 17309656 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 2021/231 TARI 2014
- ACCERTAMENTO ES n. 17315702 TARI
- INGIUNZIONE n. 2023/63 TARI 2015
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/312 TASI
- ACCERTAMENTO ES n. 17313436 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5104/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 2025/3478 emessa dal concessionario SO.GE.R.T. SPA eccependone l'illegittimità per non aver mai ricevuto gli atti presupposto della stessa e, dunque, la prescrizione, nonché che la notifica dell'intimazione è avvenuta mediante poste private, che non hanno alcuna autorizzazione in merito alla notifica di atti giudiziari, e la carenza di legittimazione attiva di Sogert alla riscossione.
Si è costituita la SOGERT eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnativa stante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 D.lgs. 546/92, in quanto l'intimazione impugnata è stata notificata in data 12.05.2025, per cui Il termine per la notifica del ricorso spirava in data 11.07.2025
(venerdì), mentre il ricorrente provvedeva alla notifica del libello introduttivo solo in data 15.07.2025, quindi dopo ben 64 giorni dalla notifica dell'ingiunzione impugnata. Ha, poi, eccepito il difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni del merito della pretesa.
Si è costituito, altresì, il Comune di Cellole eccependo la regolare notifica di avvisi di accertamento relativi alle annualità contestate e la presentazione da parte del contribuente anche di richieste di rateazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 “ Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso di specie l'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata a mezzo posta con raccomandata ricevuta il 12.5.2025 mentre è stato notificato a mezzo PEC del 15.7.2025, ossia 64 giorni dopo la notifica dell'atto.
Attesi i motivi della decisione le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate tra le parti.