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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4014/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matia Grazia Russo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa sito in Milano, Via Amedeo D'Aosta
n.15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
C.F. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MB), Via Ramazzotti n.9, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Boscarini e dall'avv. Fausto
Martinetti ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Monza, Via
Giuseppe Missori n.14, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi danno atto di aver definito i rapporti patrimoniali inerenti le cointestazioni dei diritti di proprietà e di usufrutto acquisiti nel corso del matrimonio con la sentenza di separazione e, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa anche risarcitoria connessa alla pregressa convivenza matrimoniale, dichiarano di voler regolamentare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della L. n. 898/1970, a definizione di ogni e qualsiasi richiesta economica, l'attribuzione in favore della sig.ra in un'unica soluzione dell'importo di Euro 175.000,00, importo che si trova Parte_1 già nella disponibilità della sig.ra Parte_1
Le parti convengono che il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra la restituzione Pt_2 Parte_1 dell'importo di Euro 200.000,00, da quest'ultima prelevato in data 31 gennaio 2019 dal conto corrente n. 2611 ora n. 1000/4410 cointestato con il sig.
c/o Banca Intesa San Paolo, somma parzialmente restituita dalla sig.ra Pt_2 Pt_3
mediante il versamento sul conto deposito Banca Intesa n.
[...]
01621/3100/059702S7 , cointestato ad entrambi i coniugi, per un controvalore di Euro 50.000,00, importo che è stato investito nel conto titoli sopra indicato.
a) Euro 150.000,00 depositato sul conto n. 01621/3100/02000307 intestato alla sig.ra c/o Banca Intesa Sanpaolo;
Parte_1
Euro 25.000,00 facente parte del maggior importo del 50% delle somme già assegnate alla sig.ra
[...]
in occasione della ripartizione del conto titoli Pt_1
n. 01621/3100/05970257 c/o Banca Intesa San Paolo cointestato ad entrambi i coniugi, come previsto dalla clausola n. 5 delle condizioni di separazione.
L'importo di euro 175.000,00 deve intendersi devoluto dal sig. alla sig.ra Pt_2 Pt_3
a titolo di "una tantum" ex art. S legge sul divorzio n. 898/1070 a titolo di liquidazione, in
[...] un'unica soluzione, già nella piena disponibilità della sig.ra , con espressa rinuncia a Parte_1 chiedere le somme prelevate dalla signora dal conte corrente cointestato Parte_1 prevalentemente alimentato con i proventi del sig. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 843/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 e pubblicata in data 18.10.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. In particolare, si ritiene che l'importo previsto dalle parti a tiolo di una tantum che verserà a sia equo ex art. 5 comma 8 L. 898/1970 e Pt_2 Parte_1 successive modifiche.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 12.06.2024, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 28 dicembre 1974 (atto n. 61 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Caposelle (AV)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caposelle (AV), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4014/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matia Grazia Russo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa sito in Milano, Via Amedeo D'Aosta
n.15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
C.F. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MB), Via Ramazzotti n.9, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Boscarini e dall'avv. Fausto
Martinetti ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del difensore sito in Monza, Via
Giuseppe Missori n.14, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) I coniugi danno atto di aver definito i rapporti patrimoniali inerenti le cointestazioni dei diritti di proprietà e di usufrutto acquisiti nel corso del matrimonio con la sentenza di separazione e, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa anche risarcitoria connessa alla pregressa convivenza matrimoniale, dichiarano di voler regolamentare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della L. n. 898/1970, a definizione di ogni e qualsiasi richiesta economica, l'attribuzione in favore della sig.ra in un'unica soluzione dell'importo di Euro 175.000,00, importo che si trova Parte_1 già nella disponibilità della sig.ra Parte_1
Le parti convengono che il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra la restituzione Pt_2 Parte_1 dell'importo di Euro 200.000,00, da quest'ultima prelevato in data 31 gennaio 2019 dal conto corrente n. 2611 ora n. 1000/4410 cointestato con il sig.
c/o Banca Intesa San Paolo, somma parzialmente restituita dalla sig.ra Pt_2 Pt_3
mediante il versamento sul conto deposito Banca Intesa n.
[...]
01621/3100/059702S7 , cointestato ad entrambi i coniugi, per un controvalore di Euro 50.000,00, importo che è stato investito nel conto titoli sopra indicato.
a) Euro 150.000,00 depositato sul conto n. 01621/3100/02000307 intestato alla sig.ra c/o Banca Intesa Sanpaolo;
Parte_1
Euro 25.000,00 facente parte del maggior importo del 50% delle somme già assegnate alla sig.ra
[...]
in occasione della ripartizione del conto titoli Pt_1
n. 01621/3100/05970257 c/o Banca Intesa San Paolo cointestato ad entrambi i coniugi, come previsto dalla clausola n. 5 delle condizioni di separazione.
L'importo di euro 175.000,00 deve intendersi devoluto dal sig. alla sig.ra Pt_2 Pt_3
a titolo di "una tantum" ex art. S legge sul divorzio n. 898/1070 a titolo di liquidazione, in
[...] un'unica soluzione, già nella piena disponibilità della sig.ra , con espressa rinuncia a Parte_1 chiedere le somme prelevate dalla signora dal conte corrente cointestato Parte_1 prevalentemente alimentato con i proventi del sig. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 843/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 e pubblicata in data 18.10.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. In particolare, si ritiene che l'importo previsto dalle parti a tiolo di una tantum che verserà a sia equo ex art. 5 comma 8 L. 898/1970 e Pt_2 Parte_1 successive modifiche.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 12.06.2024, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 28 dicembre 1974 (atto n. 61 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Caposelle (AV)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caposelle (AV), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi