CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS IU, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1303/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Me 1 S.p.a. In Liquidazione - Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033132347000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035368370000 TARSU/TIA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035368370000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 agisce nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e ATOME1 spa in liquidazione per l'annullamento delle cartelle di pagamento nn.29520230033132347000 TARSU/TIA
2006, 29520240035368370000 TARSU/TIA 2008, 29520240035368370000 TARSU/TIA 2010, notificate il
7/1/2025.
Il ricorrente contesta la pretesa eccependo per l'anno 2008 di avere regolarmente regolarmente pagato il tributo per l'anno 2008 come da documentazione allegata, mentre per i rimanenti anni 2006 e 2010 eccepisce la decadenza del termine triennale per la notifica della cartella di cui all'art.1 comma 163 della legge 296/2006. nonche la prescrizione quinquennale di cui alla predetta norma, comma 161.
Non si è costituito l'Società_1 in liquidazione.
Si è costitutita l'Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Alla luce degli atti processuali, stante il regolare pagamento dell'annualità 2008 e la decadenza del termine di cui all'art. 1 comma 163 della legge 296/2006 per la notifica delle cartelle esattoriali deve accogliersi la tesi del ricorrente.
Spese compensate.
P.Q.M.
La CT1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato,spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS IU, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1303/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 Me 1 S.p.a. In Liquidazione - Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033132347000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035368370000 TARSU/TIA 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035368370000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 524/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 agisce nei confronti di Agenzia delle entrate riscossione e ATOME1 spa in liquidazione per l'annullamento delle cartelle di pagamento nn.29520230033132347000 TARSU/TIA
2006, 29520240035368370000 TARSU/TIA 2008, 29520240035368370000 TARSU/TIA 2010, notificate il
7/1/2025.
Il ricorrente contesta la pretesa eccependo per l'anno 2008 di avere regolarmente regolarmente pagato il tributo per l'anno 2008 come da documentazione allegata, mentre per i rimanenti anni 2006 e 2010 eccepisce la decadenza del termine triennale per la notifica della cartella di cui all'art.1 comma 163 della legge 296/2006. nonche la prescrizione quinquennale di cui alla predetta norma, comma 161.
Non si è costituito l'Società_1 in liquidazione.
Si è costitutita l'Agenzia delle entrate riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Alla luce degli atti processuali, stante il regolare pagamento dell'annualità 2008 e la decadenza del termine di cui all'art. 1 comma 163 della legge 296/2006 per la notifica delle cartelle esattoriali deve accogliersi la tesi del ricorrente.
Spese compensate.
P.Q.M.
La CT1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato,spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso