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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4221/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4221/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23 ottobre 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in n Nola (NA), alla Via Sant'Antonio Abate n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carrozza Giancarlo (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Aversa alla CP_1 C.F._2
Via Orazio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sagramati Cristian (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di citazione di primo grado
APPPELLATO
E
(c.f.: Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 460/2024 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, pubblicata in data 27/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1553/2022
r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 da verbale dell'udienza del .
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante, , Parte_1 spiegava gravame avverso la sentenza n. 460/2024, resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore e pubblicata in data 27/02/2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1553/2022, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria ivi spiegata da nei confronti della predetta e dell'ulteriore convenuto CP_1 Parte_1 responsabile civile , al fine di ottenere il ristoro economico per i Controparte_2 danni subiti dal proprio mezzo, modello Alfa Giulietta targata EJ820FJ, rimasta danneggiata in occasione del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data
22/05/2018, alle ore 21:15 circa, in Sant'Antimo alla Via Nettuno e ascritto dall'attore alla responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Agility targato X86BSP di proprietà del . Per effetto dell'accoglimento della domanda, il Controparte_2 giudice di prime cure condannava al pagamento, in favore dello Parte_1 CP_1
, della somma complessiva di euro 5.011,05 per i danni riportati dal proprio
[...] veicolo, oltre interessi e spese legali, comprese quelle di CTU.
Con lo spiegato gravame, essa appellante, lamentava: (i) erronea, Parte_1 inadeguata e ingiusta pronuncia e/o motivazione in ordine alla declaratoria di proponibilità, procedibilità e ammissibilità della domanda ai sensi dell'148 del D.
Lgs. 209/2005 (cd. Cod. delle Ass. Priv.), per aver ritenuto il giudice di prime cure la domanda proponibile, nonostante l'attore, non avesse messo a CP_1 disposizione il proprio veicolo al fiduciario nominato da essa Compagnia
Assicurativa per le operazioni di accertamento e valutazione del danno, pur essendo stato egli attore a tanto invitato in modo tempestivo, immediatamente dopo la ricezione, da parte della Compagnia Assicurativa, della richiesta risarcitoria;
(ii) erronea, inadeguata ed ingiusta pronuncia e motivazione in ordine alla dichiarata titolarità della posizione soggettiva attiva dello e passiva del CP_1 [...]
ed errata valutazione delle risultanze processuali, considerato che la CP_2 documentazione prodotta da controparte (fotocopie di certificati e carte di circolazione) sarebbe inidonea a dimostrare la proprietà dei veicoli alla data del sinistro, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto;
(iii) erronea, inadeguata e ingiusta pronuncia e/o motivazione in ordine alla ammissione della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado nonché in ordine alla dichiarata identificazione del testimone nel primo atto formale nei confronti della convenuta compagnia di assicurazione ai sensi dell'art.135, comma 3 bis e comma 3 ter, del D. Lgs.209/2005;
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
(iv) errata e ingiusta pronuncia e/o motivazione in ordine alla dichiarata attendibilità del testimone ascoltato con conseguente accoglimento della domanda nel merito;
(v) vizio di motivazione sul nesso causale e sulle risultanze peritali, non avendo potuto il
C.T.U. nominato in primo grado ispezionare il veicolo asseritamente danneggiato, fondando, dunque, il proprio giudizio su rilievi fotografici e schede tecniche, senza riscontro diretto;
(vi) erronea liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado per illegittimo aumento del compenso unico del 30% ex art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, operato dal giudice di prime cure senza adeguata motivazione.
Tutto ciò premesso, la predetta appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito, in grado di appello, di:
“1) accertare e dichiarare la sentenza erronea, ingiusta e non conforme alle richiamate disposizioni di legge (art.148 del D. Lgs.209/2005) e, conseguentemente, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda;
2) accertare e dichiarare la carenza di prova in ordine alla titolarità della posizione soggettiva attiva del sig. e passiva del sig. e per CP_1 Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda;
3) accertare e dichiarare la sentenza erronea, ingiusta e non conforme alle citate disposizioni di legge (art.135, comma 3 bis e ter, del D. Lgs.209/2005) e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado.
4) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'inattendibilità del testimone e conseguentemente rigettare la domanda per Testimone_1 carenza di prova valutando l'eventuale trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica competente;
5) ancora in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare, anche a mezzo di apposita C.T.U. comparativa, ricostruttiva e modale di cui si fa espressa richiesta, la carenza assoluta di coerenza e/o di nesso di causalità tra i danni, diretti ed indiretti, riportati dal veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. EJ 820 FJ dell'appellato e la dedotta dinamica del sinistro, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda per carenza di prova del danno;
6) in ogni caso, riformare la sentenza impugnata, nel senso di accertare e dichiarare la sentenza erronea, ingiusta e non conforme alle disposizioni di legge quanto alla liquidazione del compenso unico aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 55/2014, e conseguentemente escludere tale voce dal compenso unitario liquidato;
7) per l'effetto della riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme già pagate o pagate in misura maggiore rispetto a quanto accertato in secondo grado, in esecuzione della sentenza di primo grado, per capitale, interessi e spese legali;
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
8) condannare l'appellato alla refusione delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 05 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, di contro, CP_1 impugnava e contestava tutto quanto avversamente dedotto, replicando, sui motivi di appello spiegati dalla Compagnia Assicurativa appellante: — il regolare invio della richiesta di risarcimento nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta in primo grado e il pieno rispetto dei termini di legge sanciti per la proponibilità della domanda;
— la corretta legittimazione delle parti, provata dalla documentazione PRA e dai certificati di circolazione prodotti in atti;
— la piena attendibilità della prova testimoniale acquisito al processo di primo grado, così come già ritenuta dal giudice di prime cure;
— l'attendibilità anche delle conclusioni esposte nella CTU tecnica espletata in primo grado, che avrebbe espresso compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro descritto;
— la correttezza della liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, conforme ai parametri del D.M. 55/2014, con aumento del 30% giustificato dalla pluralità di parti.
Tutto ciò premesso, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“1) Dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo ed infondato
l'atto di citazione in appello, per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da in Parte_1
p.l.r.p.t, avverso la sentenza n. 460/2024 perché inammissibile, improcedibile, improponibile oltreché infondato in fatto e diritto.
3) Confermare integralmente la Sentenza impugnata n. 460/2024 pubblicata il
27/02/2024, a definizione del giudizio con R.G. n. 1553/2022, Rep. 336/2024,
Cron. n. 1921/2024 del Giudice di Pace di Frattamaggiore Dott. e per Per_1
l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto da in p.l.r.pt.; Parte_1
4) Condannare appellante , in p.l.r.p.t, alla refusione delle spese e Parte_1 competenze professionali, oltre alle spese generali di studio ex art.15 L.p., Iva e
c.p.a., del presente grado di giudizio, come per legge, con attribuzione al sottoscritto antistatario procuratore.”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello operato anche nei confronti dell'ulteriore appellato (convenuto responsabile civile in primo grado)
, quest'ultimo non si costituiva neppure nel presente giudizio di Controparte_2 gravame, sicché dello stesso ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 30 maggio 2025.
Nel prosieguo del giudizio, disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e fissata l'udienza del 23 ottobre 2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. art. 352
c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 24 ottobre 2025.
Nel merito l'appello si è rivelato fondato con riguardo al suo primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento di tutti gli altri.
In particolare, parte appellante ha innanzitutto eccepito (riproponendo la medesima eccezione già sollevata nell'ambito del giudizio di primo grado e ivi respinta dal giudice di prime cure) la improponibilità della domanda risarcitoria proposta dalla odierna parte appellata (attore in primo grado), con riguardo al sinistro CP_1 stradale dedotto in lite, per violazione degli artt. 145 e 148, D.Lgs. 209/2005 (c.d.
Codice delle Assicurazioni Private).
Argomentava l'appellante al riguardo che, ricevuta la richiesta risarcitoria da parte dello in data 19.05.2020, prontamente si sarebbe attivata per conferire CP_1 incarico ad un proprio fiduciario (individuato nella società al Parte_2 fine di ispezionare il veicolo attore presuntivamente danneggiato in occasione del sinistro stradale dedotto, per l'eventuale formulazione di una offerta risarcitoria.
Tuttavia, nonostante reiteratamente invitato a porre a disposizione il proprio mezzo, con comunicazioni inoltrate a mezzo mail in data 22.05.2020 e a mezzo PEC in data
11.06.2020 (recapitate entrambe al procuratore dello che per conto e nome di CP_1 quest'ultimo aveva inoltrato alla Compagnia Assicurativa la richiesta risarcitoria),
l'attore vi si sarebbe sottratto, avendo serbato in merito un comportamento del tutto passivo e inerte e, in ogni caso, non collaborativo, dovendo da ciò discendere — secondo l'assunto della odierna appellante — l'improponibilità della domanda risarcitoria poi azionata in lite.
Il motivo di gravame si è rivelato fondato.
Sul punto giova premettere che, ai sensi dell'art. 145, comma 1, cod. ass. (D.Lgs.
209/2005), “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.”.
Il successivo art. 148, D.Lgs. cit. dispone, poi, che “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i
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quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.”
Ebbene, in ordine alla norma in parola, in giurisprudenza è stato osservato che la condizione di proponibilità della domanda da essa prevista deve ritenersi rispettata, in linea di principio, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente tutti gli elementi essenziali volti a consentire all'assicuratore una valutazione della richiesta stessa, secondo un giudizio da svolgersi, non già formalisticamente ex ante, bensì ex post ed in concreto, alla luce del contegno tenuto da entrambe le parti, da valutare ex fide bona.
Tale interpretazione è conforme a quella che indubbiamente è la ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità in parola, che è quella di consentire all'assicuratore un idoneo spatium deliberandi per valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, “[…] a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr. Cassazione civile sez. III 05 maggio 2011 n. 9912).
E' sotto quest'ottica che la norma in parola, pur prevedendo una barriera d'accesso alla giurisdizione, può considerarsi compatibile con gli artt. 3, 24 e 31 Cost., come, peraltro, pur osservato da Corte Cost. 111/2012, la quale, nel sancire la compatibilità
a costituzione dell'art. 145 cod. ass., ha espressamente sancito che “Tale previsione, infatti, lungi dal menomare la tutela del danneggiato, la rafforza, in virtù del raccordo esistente tra onere di diligenza a carico del danneggiato e obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. E ciò anche in considerazione del fatto che l'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" per l'assicuratore) di cui agli art. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma "vocatio in ius", senza che la
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durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (art. 2945, comma 2, in relazione all'art. 2943, comma 1, c.c.).”.
Ebbene, è del tutto evidente, quindi, che la individuata ratio della norma in commento sarebbe del tutto vanificata se la richiesta di risarcimento non sia seguita da fattiva collaborazione del danneggiato con l'impresa Assicuratrice chiamata ad istruire stragiudizialmente il sinistro, al fine di metterla in condizione di compiere una scelta consapevole sulla formulazione di una eventuale offerta risarcitoria finalizzata ad evitare la lite, onde rendere, dunque, effettivo — e non meramente formale — lo spatium deliberandi che a quest'ultima è garantito per legge.
Ciò precisato, nel caso di specie, dagli atti acquisiti sin dal giudizio di primo grado è chiaramente emerso che tale comportamento collaborativo sia stato del tutto omesso da parte del danneggiato, il quale, più volte e prontamente compulsato dalla
Compagnia Assicurativa messa in mora, non risulta aver mai posto a disposizione di quest'ultima (e, per essa, del proprio fiduciario) il veicolo presuntivamente danneggiato.
Dai documenti prodotti in atti dalle parti, infatti, emerge chiaramente che la
Compagnia Assicurativa convenuta in primo grado (e odierna appellante) risulta aver ricevuto la prima richiesta risarcitoria di messa in mora da parte del danneggiato in data 19.05.2020. CP_1
A tale messa in mora sono seguite una comunicazione a mezzo mail inviata in data
22.05.2020 dalla (fiduciaria della Compagnia Parte_3
Assicurativa appellante e incaricata da quest'ultima per l'istruzione del sinistro) al procuratore dello (e che per suo conto aveva inviato la menzionata richiesta CP_1 risarcitoria stragiudiziale), nonchè una ulteriore comunicazione a mezza PEC recapitata al medesimo procuratore dello in data 11.06.2020; in entrambe tali CP_1 comunicazioni si invita la parte danneggiata a porre a disposizione il proprio veicolo, onde periziarlo al fine di istruire il sinistro e formulare una eventuale offerta risarcitoria.
Tuttavia, entrambi i detti inviti sono risultati completamente disattesi da parte attrice
(odierna appellata), senza addurre, peraltro, alcuna idonea giustificazione a tale omessa collaborazione.
Del resto, anche nell'ambito del presente giudizio di gravame, la predetta parte appellata si è limitata ad addurre difese oltremodo generiche sul punto, da un lato, aderendo alle argomentazioni espresse dal giudice di prime cure in merito ad una presunta tardività degli inviti rivolti dalla Compagnia Assicurativa — con motivazione, tuttavia, da ritenersi manifestamente errata, come di qui a poco meglio si dirà — e, dall'altro lato, affermando che, in realtà, il veicolo attoreo sarebbe stato poi sottoposto a perizia.
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Tutte tali deduzioni si sono rivelate manifestamente infondate.
Quanto al presunto termine di cinque giorni entro cui la Compagnia Assicurativa avrebbe dovuto procedere alla perizia, così come anche affermato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 5 della stessa, ove il giudice di prime cure, al fine di superare l'eccezione di improponibilità formulata dalla Compagnia Assicurativa convenuta, affermava: “Agli atti non risulta regolare invito da parte della convenuta assicurazioni ad ispezionare il veicolo dell'istante nei termini voluti dalla legge (gg. 5 dalla richiesta di risarcimento ex art. 148 co. 1 c.d.a.”), esso non trova alcun appiglio normativo, se non nel travisato senso dell'art. 148 cit., malamente interpretato dal giudice di prime cure.
Ed infatti, il comma 1 dell'art. 148, D.Lgs. 209/2005 sul punto chiaramente afferma che è il danneggiato a dover necessariamente indicare nella richiesta risarcitoria il
“[…] luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta[…]”, onde il menzionato termine di cinque giorni non si riferisce affatto al termine entro cui la Compagnia Assicurativa deve necessariamente compiere le operazioni di stima del danno (termine che sarebbe, del resto, totalmente incongruo e inverosimile); piuttosto, è il successivo comma 2 dell'art. 148 cit. a chiarire che “[…] Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine […]”.
Appare, pertanto, chiaro che, in caso di constatazione amichevole del sinistro — come appare essere stato nella specie —, il termine entro cui alla Compagnia
Assicurativa è imposto di effettuare e concludere le procedure di accertamento del danno e di formulare (o rifiutare) la eventuale proposta risarcitoria stragiudiziale è di trenta giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria (e non cinque, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata).
Nella specie, la odierna appellante ha documentalmente provato in atti (cfr. relativa produzione di parte del giudizio di primo grado) di aver inoltrato all'attore — a mezzo propria Società fiduciaria — invito a mettere a disposizione il proprio veicolo per l'ispezione già in data 22.05.2020 (ovvero a soli quattro giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria).
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
Giova precisare in merito che la generica asserzione formulata dalla difesa dall'appellato secondo cui tale comunicazione sarebbe stata inviata a mezzo CP_1
“mail semplice” è del tutto inconferente e generica.
Ed invero, da un lato, tale comunicazione risulta essere stata documentalmente provata in atti da parte convenuta (odierna appellante) e, dall'altro lato, l'attore
(odierna parte appellata) non risulta averne mai specificamente disconosciuto la ricezione e/o il contenuto.
In secondo luogo, pur volendo obliterare tale primo invito, parte appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha prodotto in atti anche una seconda comunicazione, stavolta invitata a mezzo PEC al procuratore costituito per l'appellato (attore in primo grado), e da questi ritualmente ricevuta (come da ricevuta di consegna in atti, altrettanto mai disconosciuta o contestata dal predetto procuratore) in data
11.06.2020, vale a dire pur sempre pienamente entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta risarcitoria da parte della Compagnia Assicurativa convenuta (così come previsto dal richiamato art. 148, D.Lgs. cit.) e anch'essa rimasta del tutto (e ingiustificatamente) inevasa.
Nonostante tali reiterati inviti, non vi è alcuna prova in atti che l'attore (odierno appellato) abbia prestato la dovuta collaborazione alla Compagnia Assicurativa convenuta (odierna appellante) al fine di rendere effettivo il tentativo conciliativo previsto dagli artt. 145 e 148 c.d.a..
Anche in tal caso, infatti, la mera asserzione unilaterale formulata dalla difesa dell'appellato secondo cui il veicolo attoreo sarebbe poi stato periziato, è CP_1 rimasta priva di qualsivoglia appiglio probatorio.
Sul punto va osservato, infatti, da un lato, che la Compagnia Assicurativa odierna appellante ha prodotto in atti una relazione negativa di perizia, in cui risulta essere stato dato atto proprio della impossibilità di visionare il veicolo attoreo, nonostante i reiterati inviti rivolti all'istante in tal senso;
in secondo luogo, parte attrice (odierna appellata) neppure risulta aver dimostrato in atti il contrario, pur avendo ella il diritto (e il corrispondente onere) di richiedere autonomamente l'accesso agli atti eventualmente formati dalla compagnia assicurativa convenuta a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, ex art. 146,
D.Lgs. 209/2005.
Per tutto quanto sopra evidenziato, dunque, deve ritenersi che parte attrice (odierna appellante) non abbia prestato la dovuta collaborazione nella fase stragiudiziale del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, serbando un comportamento ingiustificatamente inerte e certamente contrario a buona fede, sottraendosi ripetutamente ai reiterati tentativi posti in essere (entro i termini di legge) dalla Compagnia Assicurativa convenuta (odierna appellante) per la esaustiva n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
istruzione del sinistro. Ciò ha comportato il sostanziale mancato rispetto dello spatium deliberandi sancito dagli artt. 145 e 148, D.Lgs. 209/2005 e della ratio ad essi sottesa.
Contrariamente a quanto statuito nella generica (ed erronea) motivazione resa sul punto nella impugnata decisione, dunque, l'eccezione di improponibilità correttamente avanzata dalla convenuta Compagnia Assicurativa in primo grado
(odierna appellante) avrebbe dovuto trovare accoglimento.
Per tutto quanto sopra illustrato, pertanto, in accoglimento del primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, la sentenza appellata va integralmente riformata e la domanda risarcitoria proposta da parte attrice (odierna appellata) in primo grado va dichiarata improponibile.
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti.
Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore, (odierno appellato), in virtù CP_1 del principio della soccombenza, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante ; per gli stessi Parte_1 motivi che precedono, anche le spese della CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo alla predetta odierna parte appellata, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato, , alla rifusione delle dette spese in favore dell'appellante CP_1
. Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 1.100,01 e fino a euro 5.200,00, parametrato al valore del decisum, nonché del valore delle condanne risarcitorie oggetto di gravame nel presente giudizio) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
5.516,05 — elargita in favore dell'appellato — , e di euro 2.621,58 — CP_1
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elargita, a titolo di spese di lite, in favore del procuratore di quest'ultimo — in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme la cui effettiva elargizione in favore della parte appellata costituita e del proprio difensore risulta essere stata documentalmente provata in atti da parte appellante — cfr. allegati numeri 13 e 14 della produzione di parte appellante — e non risulta essere mai stata specificamente contestata dalla stessa predetta parte appellata costituita e dal proprio difensore).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Peraltro, il menzionato obbligo restitutorio va imposto in toto in capo all'appellato
, sia per la sorta capitale che per le spese di lite (pure essendo state CP_1 queste ultime corrisposte direttamente in favore del procuratore costituito per lo
, non contenendo la sentenza di condanna qui riformata statuizione di CP_1 espressa attribuzione ex art. 93 c.p.c. delle menzionate spese di lite direttamente in favore del procuratore costituito per lo e non essendoci, dunque, titolo per CP_1 porre la statuizione di condanna alla restituzione delle spese di lite direttamente in capo al predetto difensore (cfr. Cass., 8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004;
Cass. 13752/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR EL, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 4221/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
460/2024 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 27/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1553/2022 r.g.”, pendente tra — appellante — e Parte_1
— appellata — e — appellato contumace — , CP_1 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, dichiara improponibile la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice,
(odierno appellato), nell'ambito del giudizio di primo grado;
CP_1
2. per l'ulteriore effetto, condanna la predetta parte appellata, , al CP_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), per compensi professionali,
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato, nonché attore del giudizio di primo grado, , con il conseguente diritto di parte CP_1 appellante di ripetere da quest'ultimo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato, , alla restituzione, in favore dell'appellante, CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva Parte_1 di euro 8.137,63 (ottomilacentotrentasette/63) da quest'ultima elargita in esecuzione della riformata decisione;
5. condanna, infine, l'appellato, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1 di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro
1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese ed euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 16/12/2025
IL GIUDICE
(dott. AR EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. AR EL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 4221/2024 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 23 ottobre 2025, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.Lgs. 149/2022)
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in n Nola (NA), alla Via Sant'Antonio Abate n. 8, presso lo studio dell'Avv. Carrozza Giancarlo (c.f.: ), dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Aversa alla CP_1 C.F._2
Via Orazio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sagramati Cristian (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._3 all'atto di citazione di primo grado
APPPELLATO
E
(c.f.: Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 460/2024 resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, pubblicata in data 27/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1553/2022
r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 da verbale dell'udienza del .
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante, , Parte_1 spiegava gravame avverso la sentenza n. 460/2024, resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore e pubblicata in data 27/02/2024, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1553/2022, con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria ivi spiegata da nei confronti della predetta e dell'ulteriore convenuto CP_1 Parte_1 responsabile civile , al fine di ottenere il ristoro economico per i Controparte_2 danni subiti dal proprio mezzo, modello Alfa Giulietta targata EJ820FJ, rimasta danneggiata in occasione del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data
22/05/2018, alle ore 21:15 circa, in Sant'Antimo alla Via Nettuno e ascritto dall'attore alla responsabilità esclusiva del conducente del motociclo Agility targato X86BSP di proprietà del . Per effetto dell'accoglimento della domanda, il Controparte_2 giudice di prime cure condannava al pagamento, in favore dello Parte_1 CP_1
, della somma complessiva di euro 5.011,05 per i danni riportati dal proprio
[...] veicolo, oltre interessi e spese legali, comprese quelle di CTU.
Con lo spiegato gravame, essa appellante, lamentava: (i) erronea, Parte_1 inadeguata e ingiusta pronuncia e/o motivazione in ordine alla declaratoria di proponibilità, procedibilità e ammissibilità della domanda ai sensi dell'148 del D.
Lgs. 209/2005 (cd. Cod. delle Ass. Priv.), per aver ritenuto il giudice di prime cure la domanda proponibile, nonostante l'attore, non avesse messo a CP_1 disposizione il proprio veicolo al fiduciario nominato da essa Compagnia
Assicurativa per le operazioni di accertamento e valutazione del danno, pur essendo stato egli attore a tanto invitato in modo tempestivo, immediatamente dopo la ricezione, da parte della Compagnia Assicurativa, della richiesta risarcitoria;
(ii) erronea, inadeguata ed ingiusta pronuncia e motivazione in ordine alla dichiarata titolarità della posizione soggettiva attiva dello e passiva del CP_1 [...]
ed errata valutazione delle risultanze processuali, considerato che la CP_2 documentazione prodotta da controparte (fotocopie di certificati e carte di circolazione) sarebbe inidonea a dimostrare la proprietà dei veicoli alla data del sinistro, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto;
(iii) erronea, inadeguata e ingiusta pronuncia e/o motivazione in ordine alla ammissione della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado nonché in ordine alla dichiarata identificazione del testimone nel primo atto formale nei confronti della convenuta compagnia di assicurazione ai sensi dell'art.135, comma 3 bis e comma 3 ter, del D. Lgs.209/2005;
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
(iv) errata e ingiusta pronuncia e/o motivazione in ordine alla dichiarata attendibilità del testimone ascoltato con conseguente accoglimento della domanda nel merito;
(v) vizio di motivazione sul nesso causale e sulle risultanze peritali, non avendo potuto il
C.T.U. nominato in primo grado ispezionare il veicolo asseritamente danneggiato, fondando, dunque, il proprio giudizio su rilievi fotografici e schede tecniche, senza riscontro diretto;
(vi) erronea liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado per illegittimo aumento del compenso unico del 30% ex art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, operato dal giudice di prime cure senza adeguata motivazione.
Tutto ciò premesso, la predetta appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito, in grado di appello, di:
“1) accertare e dichiarare la sentenza erronea, ingiusta e non conforme alle richiamate disposizioni di legge (art.148 del D. Lgs.209/2005) e, conseguentemente, dichiarare l'improponibilità, improcedibilità e inammissibilità della domanda;
2) accertare e dichiarare la carenza di prova in ordine alla titolarità della posizione soggettiva attiva del sig. e passiva del sig. e per CP_1 Controparte_2
l'effetto rigettare la domanda;
3) accertare e dichiarare la sentenza erronea, ingiusta e non conforme alle citate disposizioni di legge (art.135, comma 3 bis e ter, del D. Lgs.209/2005) e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità della prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado.
4) in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'inattendibilità del testimone e conseguentemente rigettare la domanda per Testimone_1 carenza di prova valutando l'eventuale trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica competente;
5) ancora in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare, anche a mezzo di apposita C.T.U. comparativa, ricostruttiva e modale di cui si fa espressa richiesta, la carenza assoluta di coerenza e/o di nesso di causalità tra i danni, diretti ed indiretti, riportati dal veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. EJ 820 FJ dell'appellato e la dedotta dinamica del sinistro, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda per carenza di prova del danno;
6) in ogni caso, riformare la sentenza impugnata, nel senso di accertare e dichiarare la sentenza erronea, ingiusta e non conforme alle disposizioni di legge quanto alla liquidazione del compenso unico aumentato nella misura del 30% ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.M. 55/2014, e conseguentemente escludere tale voce dal compenso unitario liquidato;
7) per l'effetto della riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme già pagate o pagate in misura maggiore rispetto a quanto accertato in secondo grado, in esecuzione della sentenza di primo grado, per capitale, interessi e spese legali;
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8) condannare l'appellato alla refusione delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 05 novembre 2024 si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, di contro, CP_1 impugnava e contestava tutto quanto avversamente dedotto, replicando, sui motivi di appello spiegati dalla Compagnia Assicurativa appellante: — il regolare invio della richiesta di risarcimento nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta in primo grado e il pieno rispetto dei termini di legge sanciti per la proponibilità della domanda;
— la corretta legittimazione delle parti, provata dalla documentazione PRA e dai certificati di circolazione prodotti in atti;
— la piena attendibilità della prova testimoniale acquisito al processo di primo grado, così come già ritenuta dal giudice di prime cure;
— l'attendibilità anche delle conclusioni esposte nella CTU tecnica espletata in primo grado, che avrebbe espresso compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro descritto;
— la correttezza della liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di prime cure, conforme ai parametri del D.M. 55/2014, con aumento del 30% giustificato dalla pluralità di parti.
Tutto ciò premesso, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“1) Dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo ed infondato
l'atto di citazione in appello, per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto da in Parte_1
p.l.r.p.t, avverso la sentenza n. 460/2024 perché inammissibile, improcedibile, improponibile oltreché infondato in fatto e diritto.
3) Confermare integralmente la Sentenza impugnata n. 460/2024 pubblicata il
27/02/2024, a definizione del giudizio con R.G. n. 1553/2022, Rep. 336/2024,
Cron. n. 1921/2024 del Giudice di Pace di Frattamaggiore Dott. e per Per_1
l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto da in p.l.r.pt.; Parte_1
4) Condannare appellante , in p.l.r.p.t, alla refusione delle spese e Parte_1 competenze professionali, oltre alle spese generali di studio ex art.15 L.p., Iva e
c.p.a., del presente grado di giudizio, come per legge, con attribuzione al sottoscritto antistatario procuratore.”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello operato anche nei confronti dell'ulteriore appellato (convenuto responsabile civile in primo grado)
, quest'ultimo non si costituiva neppure nel presente giudizio di Controparte_2 gravame, sicché dello stesso ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 30 maggio 2025.
Nel prosieguo del giudizio, disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e fissata l'udienza del 23 ottobre 2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. art. 352
c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 24 ottobre 2025.
Nel merito l'appello si è rivelato fondato con riguardo al suo primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento di tutti gli altri.
In particolare, parte appellante ha innanzitutto eccepito (riproponendo la medesima eccezione già sollevata nell'ambito del giudizio di primo grado e ivi respinta dal giudice di prime cure) la improponibilità della domanda risarcitoria proposta dalla odierna parte appellata (attore in primo grado), con riguardo al sinistro CP_1 stradale dedotto in lite, per violazione degli artt. 145 e 148, D.Lgs. 209/2005 (c.d.
Codice delle Assicurazioni Private).
Argomentava l'appellante al riguardo che, ricevuta la richiesta risarcitoria da parte dello in data 19.05.2020, prontamente si sarebbe attivata per conferire CP_1 incarico ad un proprio fiduciario (individuato nella società al Parte_2 fine di ispezionare il veicolo attore presuntivamente danneggiato in occasione del sinistro stradale dedotto, per l'eventuale formulazione di una offerta risarcitoria.
Tuttavia, nonostante reiteratamente invitato a porre a disposizione il proprio mezzo, con comunicazioni inoltrate a mezzo mail in data 22.05.2020 e a mezzo PEC in data
11.06.2020 (recapitate entrambe al procuratore dello che per conto e nome di CP_1 quest'ultimo aveva inoltrato alla Compagnia Assicurativa la richiesta risarcitoria),
l'attore vi si sarebbe sottratto, avendo serbato in merito un comportamento del tutto passivo e inerte e, in ogni caso, non collaborativo, dovendo da ciò discendere — secondo l'assunto della odierna appellante — l'improponibilità della domanda risarcitoria poi azionata in lite.
Il motivo di gravame si è rivelato fondato.
Sul punto giova premettere che, ai sensi dell'art. 145, comma 1, cod. ass. (D.Lgs.
209/2005), “Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.”.
Il successivo art. 148, D.Lgs. cit. dispone, poi, che “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i
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quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa,
l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.”
Ebbene, in ordine alla norma in parola, in giurisprudenza è stato osservato che la condizione di proponibilità della domanda da essa prevista deve ritenersi rispettata, in linea di principio, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente tutti gli elementi essenziali volti a consentire all'assicuratore una valutazione della richiesta stessa, secondo un giudizio da svolgersi, non già formalisticamente ex ante, bensì ex post ed in concreto, alla luce del contegno tenuto da entrambe le parti, da valutare ex fide bona.
Tale interpretazione è conforme a quella che indubbiamente è la ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità in parola, che è quella di consentire all'assicuratore un idoneo spatium deliberandi per valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, “[…] a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr. Cassazione civile sez. III 05 maggio 2011 n. 9912).
E' sotto quest'ottica che la norma in parola, pur prevedendo una barriera d'accesso alla giurisdizione, può considerarsi compatibile con gli artt. 3, 24 e 31 Cost., come, peraltro, pur osservato da Corte Cost. 111/2012, la quale, nel sancire la compatibilità
a costituzione dell'art. 145 cod. ass., ha espressamente sancito che “Tale previsione, infatti, lungi dal menomare la tutela del danneggiato, la rafforza, in virtù del raccordo esistente tra onere di diligenza a carico del danneggiato e obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. E ciò anche in considerazione del fatto che l'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" per l'assicuratore) di cui agli art. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non preclude la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni, mediante autonoma "vocatio in ius", senza che la
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durata del precedente giudizio rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione (art. 2945, comma 2, in relazione all'art. 2943, comma 1, c.c.).”.
Ebbene, è del tutto evidente, quindi, che la individuata ratio della norma in commento sarebbe del tutto vanificata se la richiesta di risarcimento non sia seguita da fattiva collaborazione del danneggiato con l'impresa Assicuratrice chiamata ad istruire stragiudizialmente il sinistro, al fine di metterla in condizione di compiere una scelta consapevole sulla formulazione di una eventuale offerta risarcitoria finalizzata ad evitare la lite, onde rendere, dunque, effettivo — e non meramente formale — lo spatium deliberandi che a quest'ultima è garantito per legge.
Ciò precisato, nel caso di specie, dagli atti acquisiti sin dal giudizio di primo grado è chiaramente emerso che tale comportamento collaborativo sia stato del tutto omesso da parte del danneggiato, il quale, più volte e prontamente compulsato dalla
Compagnia Assicurativa messa in mora, non risulta aver mai posto a disposizione di quest'ultima (e, per essa, del proprio fiduciario) il veicolo presuntivamente danneggiato.
Dai documenti prodotti in atti dalle parti, infatti, emerge chiaramente che la
Compagnia Assicurativa convenuta in primo grado (e odierna appellante) risulta aver ricevuto la prima richiesta risarcitoria di messa in mora da parte del danneggiato in data 19.05.2020. CP_1
A tale messa in mora sono seguite una comunicazione a mezzo mail inviata in data
22.05.2020 dalla (fiduciaria della Compagnia Parte_3
Assicurativa appellante e incaricata da quest'ultima per l'istruzione del sinistro) al procuratore dello (e che per suo conto aveva inviato la menzionata richiesta CP_1 risarcitoria stragiudiziale), nonchè una ulteriore comunicazione a mezza PEC recapitata al medesimo procuratore dello in data 11.06.2020; in entrambe tali CP_1 comunicazioni si invita la parte danneggiata a porre a disposizione il proprio veicolo, onde periziarlo al fine di istruire il sinistro e formulare una eventuale offerta risarcitoria.
Tuttavia, entrambi i detti inviti sono risultati completamente disattesi da parte attrice
(odierna appellata), senza addurre, peraltro, alcuna idonea giustificazione a tale omessa collaborazione.
Del resto, anche nell'ambito del presente giudizio di gravame, la predetta parte appellata si è limitata ad addurre difese oltremodo generiche sul punto, da un lato, aderendo alle argomentazioni espresse dal giudice di prime cure in merito ad una presunta tardività degli inviti rivolti dalla Compagnia Assicurativa — con motivazione, tuttavia, da ritenersi manifestamente errata, come di qui a poco meglio si dirà — e, dall'altro lato, affermando che, in realtà, il veicolo attoreo sarebbe stato poi sottoposto a perizia.
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Tutte tali deduzioni si sono rivelate manifestamente infondate.
Quanto al presunto termine di cinque giorni entro cui la Compagnia Assicurativa avrebbe dovuto procedere alla perizia, così come anche affermato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 5 della stessa, ove il giudice di prime cure, al fine di superare l'eccezione di improponibilità formulata dalla Compagnia Assicurativa convenuta, affermava: “Agli atti non risulta regolare invito da parte della convenuta assicurazioni ad ispezionare il veicolo dell'istante nei termini voluti dalla legge (gg. 5 dalla richiesta di risarcimento ex art. 148 co. 1 c.d.a.”), esso non trova alcun appiglio normativo, se non nel travisato senso dell'art. 148 cit., malamente interpretato dal giudice di prime cure.
Ed infatti, il comma 1 dell'art. 148, D.Lgs. 209/2005 sul punto chiaramente afferma che è il danneggiato a dover necessariamente indicare nella richiesta risarcitoria il
“[…] luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta[…]”, onde il menzionato termine di cinque giorni non si riferisce affatto al termine entro cui la Compagnia Assicurativa deve necessariamente compiere le operazioni di stima del danno (termine che sarebbe, del resto, totalmente incongruo e inverosimile); piuttosto, è il successivo comma 2 dell'art. 148 cit. a chiarire che “[…] Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine […]”.
Appare, pertanto, chiaro che, in caso di constatazione amichevole del sinistro — come appare essere stato nella specie —, il termine entro cui alla Compagnia
Assicurativa è imposto di effettuare e concludere le procedure di accertamento del danno e di formulare (o rifiutare) la eventuale proposta risarcitoria stragiudiziale è di trenta giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria (e non cinque, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata).
Nella specie, la odierna appellante ha documentalmente provato in atti (cfr. relativa produzione di parte del giudizio di primo grado) di aver inoltrato all'attore — a mezzo propria Società fiduciaria — invito a mettere a disposizione il proprio veicolo per l'ispezione già in data 22.05.2020 (ovvero a soli quattro giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria).
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Giova precisare in merito che la generica asserzione formulata dalla difesa dall'appellato secondo cui tale comunicazione sarebbe stata inviata a mezzo CP_1
“mail semplice” è del tutto inconferente e generica.
Ed invero, da un lato, tale comunicazione risulta essere stata documentalmente provata in atti da parte convenuta (odierna appellante) e, dall'altro lato, l'attore
(odierna parte appellata) non risulta averne mai specificamente disconosciuto la ricezione e/o il contenuto.
In secondo luogo, pur volendo obliterare tale primo invito, parte appellante, sin dal giudizio di primo grado, ha prodotto in atti anche una seconda comunicazione, stavolta invitata a mezzo PEC al procuratore costituito per l'appellato (attore in primo grado), e da questi ritualmente ricevuta (come da ricevuta di consegna in atti, altrettanto mai disconosciuta o contestata dal predetto procuratore) in data
11.06.2020, vale a dire pur sempre pienamente entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta risarcitoria da parte della Compagnia Assicurativa convenuta (così come previsto dal richiamato art. 148, D.Lgs. cit.) e anch'essa rimasta del tutto (e ingiustificatamente) inevasa.
Nonostante tali reiterati inviti, non vi è alcuna prova in atti che l'attore (odierno appellato) abbia prestato la dovuta collaborazione alla Compagnia Assicurativa convenuta (odierna appellante) al fine di rendere effettivo il tentativo conciliativo previsto dagli artt. 145 e 148 c.d.a..
Anche in tal caso, infatti, la mera asserzione unilaterale formulata dalla difesa dell'appellato secondo cui il veicolo attoreo sarebbe poi stato periziato, è CP_1 rimasta priva di qualsivoglia appiglio probatorio.
Sul punto va osservato, infatti, da un lato, che la Compagnia Assicurativa odierna appellante ha prodotto in atti una relazione negativa di perizia, in cui risulta essere stato dato atto proprio della impossibilità di visionare il veicolo attoreo, nonostante i reiterati inviti rivolti all'istante in tal senso;
in secondo luogo, parte attrice (odierna appellata) neppure risulta aver dimostrato in atti il contrario, pur avendo ella il diritto (e il corrispondente onere) di richiedere autonomamente l'accesso agli atti eventualmente formati dalla compagnia assicurativa convenuta a conclusione del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, ex art. 146,
D.Lgs. 209/2005.
Per tutto quanto sopra evidenziato, dunque, deve ritenersi che parte attrice (odierna appellante) non abbia prestato la dovuta collaborazione nella fase stragiudiziale del procedimento di valutazione, constatazione e liquidazione del danno, serbando un comportamento ingiustificatamente inerte e certamente contrario a buona fede, sottraendosi ripetutamente ai reiterati tentativi posti in essere (entro i termini di legge) dalla Compagnia Assicurativa convenuta (odierna appellante) per la esaustiva n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 9 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
istruzione del sinistro. Ciò ha comportato il sostanziale mancato rispetto dello spatium deliberandi sancito dagli artt. 145 e 148, D.Lgs. 209/2005 e della ratio ad essi sottesa.
Contrariamente a quanto statuito nella generica (ed erronea) motivazione resa sul punto nella impugnata decisione, dunque, l'eccezione di improponibilità correttamente avanzata dalla convenuta Compagnia Assicurativa in primo grado
(odierna appellante) avrebbe dovuto trovare accoglimento.
Per tutto quanto sopra illustrato, pertanto, in accoglimento del primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento di tutti gli altri, la sentenza appellata va integralmente riformata e la domanda risarcitoria proposta da parte attrice (odierna appellata) in primo grado va dichiarata improponibile.
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti.
Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore, (odierno appellato), in virtù CP_1 del principio della soccombenza, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante ; per gli stessi Parte_1 motivi che precedono, anche le spese della CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo alla predetta odierna parte appellata, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato, , alla rifusione delle dette spese in favore dell'appellante CP_1
. Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 1.100,01 e fino a euro 5.200,00, parametrato al valore del decisum, nonché del valore delle condanne risarcitorie oggetto di gravame nel presente giudizio) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
Per effetto dell'integrale accoglimento del proposto gravame e della consequenziale riforma della sentenza di primo grado, va, altresì, accolta la domanda di restituzione formulata da parte appellante e tesa a conseguire il rimborso delle somme di euro
5.516,05 — elargita in favore dell'appellato — , e di euro 2.621,58 — CP_1
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elargita, a titolo di spese di lite, in favore del procuratore di quest'ultimo — in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (somme la cui effettiva elargizione in favore della parte appellata costituita e del proprio difensore risulta essere stata documentalmente provata in atti da parte appellante — cfr. allegati numeri 13 e 14 della produzione di parte appellante — e non risulta essere mai stata specificamente contestata dalla stessa predetta parte appellata costituita e dal proprio difensore).
Invero, è principio di diritto pacifico in giurisprudenza quello per cui “La domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio” (cfr., ex multis, Cass.
11491/2006).
Peraltro, il menzionato obbligo restitutorio va imposto in toto in capo all'appellato
, sia per la sorta capitale che per le spese di lite (pure essendo state CP_1 queste ultime corrisposte direttamente in favore del procuratore costituito per lo
, non contenendo la sentenza di condanna qui riformata statuizione di CP_1 espressa attribuzione ex art. 93 c.p.c. delle menzionate spese di lite direttamente in favore del procuratore costituito per lo e non essendoci, dunque, titolo per CP_1 porre la statuizione di condanna alla restituzione delle spese di lite direttamente in capo al predetto difensore (cfr. Cass., 8215/2013; Cass. 10827/2007; Cass. 13736/2004;
Cass. 13752/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
AR EL, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 4221/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
460/2024 resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 27/02/2024 all'esito del giudizio iscritto al n. 1553/2022 r.g.”, pendente tra — appellante — e Parte_1
— appellata — e — appellato contumace — , CP_1 Controparte_2 ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, dichiara improponibile la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice,
(odierno appellato), nell'ambito del giudizio di primo grado;
CP_1
2. per l'ulteriore effetto, condanna la predetta parte appellata, , al CP_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), per compensi professionali,
n. 4221/2024 r.g.a.c. Pag. 11 di 12 N. 4221/2024 R.G.A.C.
oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato, nonché attore del giudizio di primo grado, , con il conseguente diritto di parte CP_1 appellante di ripetere da quest'ultimo quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellato, , alla restituzione, in favore dell'appellante, CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva Parte_1 di euro 8.137,63 (ottomilacentotrentasette/63) da quest'ultima elargita in esecuzione della riformata decisione;
5. condanna, infine, l'appellato, al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Parte_1 di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro
1.700,00 (millesettecento/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese ed euro
1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 16/12/2025
IL GIUDICE
(dott. AR EL)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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