Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6081/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FALCONIERI SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto:
1. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad essere
Parte_1 iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 102 giornate anziché per 77 CP_ giorni per le ragioni esposte in narrativa;
2. Per l'effetto, condannare l ad iscrivere il nominativo della sig.ra negli elenchi anagrafici del Comune di Nardò per l'anno 2022
Parte_1 per 102 giornate.
3. Accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto di usufruire
Parte_1 CP_ dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 da parte dell' per 102 giornate CP_ anziché per 77giornate per le ragioni esposte in narrativa;
4. Per l'effetto condannare l a liquidare prestazione per 102 giornate anziché per 77 giornate in favore della sig.ra
Parte_1 dal momento della presentazione della domanda sino al soddisfo;
5. per l'effetto condannare CP_ l' a corrispondere alla sig.ra a titolo di disoccupazione agricola, l'ulteriore
Parte_1 somma di € 657,00 - oltre quella già ricevuta di importo pari ad € 1.676,29 - ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
L' ha chiesto: Dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_1
Nelle note scritte, la ricorrente pur concordando con l' sulla cessata materia Controparte_2 del contendere insiste per la condanna di quest'ultimo alle spese e competenze di lite.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1
per l'anno 2022 presenza di numerosi lavoratori per i quali è stato disconosciuto il rapporto di lavoro con altre aziende;
scoperto contributivo dell'azienda vicino al 100%; volume di affari esiguo)”.
Pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell secondo soccombenza virtuale. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21/05/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 260,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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