Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9879/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti RIVECCHIO LEANDRO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con Controparte_1 P.IVA_1 il Patrocinio dell'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Risultano, pertanto, pienamente confermati gli esiti della precedente relazione disposta nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
In tale sede, invero, il C.T.U. dott.ssa aveva già evidenziato che Per_1
“Tale noxa, già presente al momento della visita da parte della C.I.C. e confermata all'esame obiettivo eseguita in sede di CTU mostra un paziente con difficoltà nell'ascoltazione, seppur con presenza di protesi acustiche, ma ben orientato nello
spazio e nel tempo. La deambulazione avviene in maniera autonoma, seppur con
l'ausilio di un bastone. Lo stesso è portatore di impianto elettrostimolatore per stenosi
midollare. Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e dell'esame obiettivo è possibile affermare che il Sig. è soggetto invalido Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave100%, ma senza diritto all'indennità
d'accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2023 (data di domanda amministrativa)”.
Tali conclusioni sono state confermate dal C.T.U. dott. nominato nella Per_2
presente sede di opposizione e possono ritenersi condivisibili.
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Come è noto, invero, i requisiti per il riconoscimento dell'indennità in esame non si identificano affatto con il mero stato di invalidità del 100% o con la difficoltà grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, richiedendosi, inoltre, l'impossibilità per la persona di deambulare autonomamente ovvero l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua.
Ciò è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di
compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della
valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica
della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili
esplicazioni del vivere quotidiano (quali per esempio il portarsi fuori dalla propria
abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimenti di alcuni specifici atti della vita quotidiana” (Cass., civ. sez.
lav. 13 maggio 2002, n. 6882).
La Suprema Corte ha addirittura evidenziato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza in esame, vi è la “necessità di un aiuto permanente, sì da doversi escludere la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dall'abitazione
senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile che sia in grado di attendere
autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti
quotidiani della vita – quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della
propria abitazione, attendere ai passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano
fisico, ecc. – non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue
menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle
più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggiore impegno fisico che dette attività comportano” (Cass. Civ. sez. lav. 18 dicembre 1999 n. 14293; id. , 4 dicembre
2001, n. 15303).
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Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA che il requisito sanitario di parte ricorrente è quello di cui alla relazione del
C.T.U. nominato nella presente fase di merito ed in atti;
RIGETTA, per l'effetto, il ricorso;
NULLA sulle spese;
PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, lì 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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