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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2024/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034326554000 BONIFICA TERREN 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1971/2025 depositato il 14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi) ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 16.07.2024 la signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 presso lo studio della quale -in Casarano
(LE) alla Indirizzo_1 , - eleggeva domicilio- impugnava la cartella di pagamento n. 05920240034326554000, del 25/03/2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione- Agente della
Riscossione – prov. Lecce e notificata a mezzo pec in data 26/04/2024, ,nonché avverso il ruolo n. N.
2024/001059, reso esecutivo in data 05/03/2024, con i quali atti si intima alla ricorrente il pagamento, entro
60 giorni dalla notifica di complessivi € 304,88 per quota consortile anno 2023.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Nullità/Inesistenza dell'ingiunzione di Pagamento per palese violazione dell' art.2 comma 1 R.D.
14-04-1910 n. 639
2) Inesistenza giuridica della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
3) Inesistenza giuridica dell'ingiunzione di pagamento per omessa sottoscrizione del Concessionario e per mancanza della sottoscrizione del visto di esecutorietà da parte del Funzionario Responsabile del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi
4) Nullità dell'Ingiunzione per violazione degli Artt. 3 Legge n° 241/90 e 7 Legge n° 212/2000- Carenza di motivazione.
5) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa chiarezza del contenuto, con conseguente pregiudizio del diritto alla conoscenza dei motivi riguardanti la pretesa creditoria.
6) Violazione articoli 17, 18 e 19 L. R. Puglia n. 4/2012 – inesistenza del beneficio diretto derivante all'immobile soggetto a contributo nonché dell'incremento di valore dello stesso.
7) incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario (Corte Cost.
19/10/2018, n. 188)
Presentava perizia di parte a firma del Dottore Agronomo Nominativo_1.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato-
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 25.07.2024, impugnando e contestando quando dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo:
- Che l'avverso ricorso, sia dichiarato inammissibile poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi) si costituiva in data 02.10.2025 tramite l'avv. Nominativo_2 impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze di cui ai punti primo, secondo e terzo sono infondate in quanto si rileva la erroneità, l'infondatezza e la pretestuosità delle eccezioni sollevate, atteso che, nel caso di specie, si argomenta di cartella di pagamento e non di ingiunzione come correttamente ha dimostrato il Consorzio resistente.
Con riferimento ai rilievi mossi in merito alla sottoscrizione della cartella di pagamento si rileva che la Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n.
4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013). Più di recente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 577 del 12gennaio 2017 e con Cass. 26053/15; 25773/14, ha ribadito tale principio inserendosi in un solco interpretativo consolidato peraltro pure confermato da una pronuncia intermedia della Corte di Cassazione, Sezione V Civile, sent. del 13 maggio 2016, n. 9872.
Parimenti infondate sono i rilievi di cui al quarto punto del ricorso.
In realtà l'atto è sufficientemente motivato ed ha consentito al ricorrente la tempestiva difesa in giudizio.
L'atto impugnato è adeguatamente motivato, essendo indicato sia il codice del contributo, sia le fonti normative dell'obbligo, sia ancora i dati che individuano gli immobili di proprietà del contribuente, unitamente ai parametri utilizzati nel Piano di Classifica per il calcolo della contribuenza e l'imposta calcolata su ogni singola particella”. (Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, sez.5, Sentenza n.1849 del 2023)
“Sul punto, è sufficiente osservare che l'atto impugnato reca indicazione de: a) la causale del tributo
(contributo di miglioramento fondiario); b) l'annualità di riferimento;
c) il soggetto obbligato (la ricorrente); d)
l'importo oggetto di contribuzione;
e) i fondi oggetto di imposizione.
Per tali ragioni, esso assolve pienamente all'obbligo motivazionale, sottraendosi per questa via alle lamentate censure.”(Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, sez.3, la Sentenza n.2116 del 2023).
Con riferimento alle restanti doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2024/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240034326554000 BONIFICA TERREN 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1971/2025 depositato il 14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi) ed alla Agenzia delle Entrate Riscossione ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 16.07.2024 la signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 presso lo studio della quale -in Casarano
(LE) alla Indirizzo_1 , - eleggeva domicilio- impugnava la cartella di pagamento n. 05920240034326554000, del 25/03/2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione- Agente della
Riscossione – prov. Lecce e notificata a mezzo pec in data 26/04/2024, ,nonché avverso il ruolo n. N.
2024/001059, reso esecutivo in data 05/03/2024, con i quali atti si intima alla ricorrente il pagamento, entro
60 giorni dalla notifica di complessivi € 304,88 per quota consortile anno 2023.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1) Nullità/Inesistenza dell'ingiunzione di Pagamento per palese violazione dell' art.2 comma 1 R.D.
14-04-1910 n. 639
2) Inesistenza giuridica della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
3) Inesistenza giuridica dell'ingiunzione di pagamento per omessa sottoscrizione del Concessionario e per mancanza della sottoscrizione del visto di esecutorietà da parte del Funzionario Responsabile del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi
4) Nullità dell'Ingiunzione per violazione degli Artt. 3 Legge n° 241/90 e 7 Legge n° 212/2000- Carenza di motivazione.
5) Nullità dell'ingiunzione di pagamento per omessa chiarezza del contenuto, con conseguente pregiudizio del diritto alla conoscenza dei motivi riguardanti la pretesa creditoria.
6) Violazione articoli 17, 18 e 19 L. R. Puglia n. 4/2012 – inesistenza del beneficio diretto derivante all'immobile soggetto a contributo nonché dell'incremento di valore dello stesso.
7) incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario (Corte Cost.
19/10/2018, n. 188)
Presentava perizia di parte a firma del Dottore Agronomo Nominativo_1.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato-
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 25.07.2024, impugnando e contestando quando dedotto dalla ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo:
- Che l'avverso ricorso, sia dichiarato inammissibile poiché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi) si costituiva in data 02.10.2025 tramite l'avv. Nominativo_2 impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze di cui ai punti primo, secondo e terzo sono infondate in quanto si rileva la erroneità, l'infondatezza e la pretestuosità delle eccezioni sollevate, atteso che, nel caso di specie, si argomenta di cartella di pagamento e non di ingiunzione come correttamente ha dimostrato il Consorzio resistente.
Con riferimento ai rilievi mossi in merito alla sottoscrizione della cartella di pagamento si rileva che la Corte di Cassazione ha in più occasioni statuito che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (cfr. Cass. sent. n.
4757 del 2009; Cass. n. 4283 del 2010 nonché Cass. nn. 1644 e 13747 del 2013). Più di recente la Suprema
Corte, con la sentenza n. 577 del 12gennaio 2017 e con Cass. 26053/15; 25773/14, ha ribadito tale principio inserendosi in un solco interpretativo consolidato peraltro pure confermato da una pronuncia intermedia della Corte di Cassazione, Sezione V Civile, sent. del 13 maggio 2016, n. 9872.
Parimenti infondate sono i rilievi di cui al quarto punto del ricorso.
In realtà l'atto è sufficientemente motivato ed ha consentito al ricorrente la tempestiva difesa in giudizio.
L'atto impugnato è adeguatamente motivato, essendo indicato sia il codice del contributo, sia le fonti normative dell'obbligo, sia ancora i dati che individuano gli immobili di proprietà del contribuente, unitamente ai parametri utilizzati nel Piano di Classifica per il calcolo della contribuenza e l'imposta calcolata su ogni singola particella”. (Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, sez.5, Sentenza n.1849 del 2023)
“Sul punto, è sufficiente osservare che l'atto impugnato reca indicazione de: a) la causale del tributo
(contributo di miglioramento fondiario); b) l'annualità di riferimento;
c) il soggetto obbligato (la ricorrente); d)
l'importo oggetto di contribuzione;
e) i fondi oggetto di imposizione.
Per tali ragioni, esso assolve pienamente all'obbligo motivazionale, sottraendosi per questa via alle lamentate censure.”(Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, sez.3, la Sentenza n.2116 del 2023).
Con riferimento alle restanti doglianze del ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione
(indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Tuttavia, “il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione” (v. Corte Cost. 10 ottobre 2018
n. 188 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23, 1° comma, lett. a), l. Reg. Calabria 23 luglio 2003 n.
11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», invece che «in presenza del beneficio»). Ne discende che, se da un lato vi è un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica, per altro verso, nondimeno, l'imposizione fiscale presuppone necessariamente, a pena di illegittimità, che vi sia un beneficio diretto e specifico per il consorziato contribuente. In linea con detti principi, l'art. 18 della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4 dispone che “per benefìcio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica”.
Quanto all'onere probatorio, costituisce principio pacifico che “il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del consorzio di bonifica ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio. L'adozione del "perimetro di contribuenza" esonera il consorzio di bonifica dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica” (cfr. ex mu. Cass. 06-06-2012, n. 9101), spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari,
l'intenzione di non usufruire di quanto (nella specie, un impianto di irrigazione) realizzato dal primo (cfr. ex pl. Cass. 20-11-2015, n. 23815).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass. 17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Per quanto qui interessa, va puntualizzato che la Giunta Regionale della Regione Puglia, con delibera n.
1149/2013, a conclusione del prescritto iter procedimentale, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della Legge
Regionale n. 12 del 2011, il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici e “redatto nel rispetto dei principi normativi delle leggi statali e regionali, tra cui la recente L.R. n. 4/2012, nonché delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dall'ANBI”. Detto Piano di Classifica, in esito alla pubblicazione sul BURP n. 94 del 10.07.2013 è divenuto operante con lo scopo di provvedere al riparto, tra i titolari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico e può ritenersi, pertanto, legittimamente predisposto ai fini del calcolo del contributo di bonifica dovuto.
Con riferimento alla doglianza sull'insussistenza dello specifico vantaggio diretto e specifico e concreto beneficio in favore del fondo deve ritenersi che la ricorrente abbia offerto sufficienti elementi a sostegno dell'assunto di insussistenza di qualsiasi beneficio specifico.
Ne discende che sotto questo profilo il ricorso va accolto.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.