Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14143 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Generoso Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determinazione numero -OMISSIS-/2022 datata -OMISSIS-, notificata in data 3 agosto 2022, con la quale veniva disposta, nei confronti del signor -OMISSIS-, la perdita del grado per rimozione e conseguente cessazione dal rapporto d’impiego per tale causa a far data dal -OMISSIS-, intendendosi così modificata l’originaria causa di cessazione dal servizio permanente effettivo “ per età ” ai sensi del combinato disposto dei richiamati articoli 667 e 923 comma 5 del Codice dell’Ordinamento Militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa US PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- apparteneva al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Potenza.
Il -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. attivato dinanzi al Tribunale di Potenza, veniva indagato per l’ipotesi di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, e veniva sottoposto dall’Amministrazione di appartenenza alla sospensione precauzionale dall’impiego nel periodo compreso tra il 7 giugno 2002 e il 27 maggio 2007, per poi essere riammesso in servizio, attesa la decorrenza della durata massima della sospensione ai sensi dell’art. 9 L. 19/1990, a far data dal 28 maggio 2008.
In data -OMISSIS- il signor -OMISSIS- veniva congedato per raggiunti limiti di età.
2. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. -OMISSIS-, condannava il signor -OMISSIS- alla pena sospesa di due anni di reclusione per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; la condanna veniva confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Potenza con sentenza n. -OMISSIS-, e poi anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. -OMISSIS-.
3. Con atto di contestazione degli addebiti del 27 gennaio 2022, notificato in pari data, la Guardia di Finanza avviava, nei confronti del -OMISSIS-, un procedimento disciplinare; il 1° febbraio 2022 veniva nominato il difensore d’ufficio; con determinazione dell’Ufficiale inquirente del 14 marzo 2022 veniva disposto l’annullamento in autotutela dell’inchiesta formale a partire da tale atto di nomina del difensore d’ufficio.
Con atto in data 15 marzo 2022 l’ufficiale inquirente comunicava all’interessato la rinnovazione del procedimento disciplinare a suo carico, e il 15 marzo 2022 veniva nominato il nuovo difensore d’ufficio, che il successivo 23 marzo 2022 presentava memoria difensiva.
Il rapporto finale dell’Ufficiale inquirente, adottato il 7 aprile 2022 e notificato all’inquisito nella stessa data, proponeva il deferimento del signor -OMISSIS- a una Commissione di disciplina; in data 13 aprile 2022 il Comandante Regionale per la Campania esprimeva parere conforme, cui seguiva ulteriore parere favorevole espresso in data 26 aprile 2022 dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale.
Con determinazione in data 18 maggio 2022 il Comandante Generale deferiva -OMISSIS- al giudizio di una Commissione di disciplina; con foglio del 1° giugno 2022 era nominato un difensore d’ufficio, che in data 11 giugno 2022 depositava memoria difensiva.
Come risulta dal verbale della Commissione di disciplina del -OMISSIS-, nel corso della seduta il difensore d’ufficio presentava uno scritto difensivo; il signor -OMISSIS- era infine giudicato « non meritevole di conservare il grado ».
In virtù della determinazione n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS- del Comando Generale della Guardia di Finanza veniva disposta nei confronti del signor -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione, e la cessazione dal rapporto d’impiego per tale causa a far data dal -OMISSIS- « intendendosi così modificata l’originaria causa di cessazione dal servizio permanente effettivo “per età”, ai sensi del combinato disposto dei richiamati artt. 867 e 923 comma 5 Codice dell’ordinamento Militare », per la seguente motivazione: « Rilevato che le gravi responsabilità disciplinari in ordine ai fatti contestati si ritengono pienamente acclarate sulla scorta delle risultanze dell’inchiesta formale operata dall’ufficiale inquirente, il quale ha ritenuto provato l’addebito contestato al magg. (ris.) -OMISSIS-, indicendo puntualmente e dettagliatamente gli elementi di prova che ne dimostrano la fondatezza. In particolare, l’inquisito all’epoca dei fatti Comandante dell’allora Nucleo PT di Potenza, ha omesso lo svolgimento di controlli di un noto gruppo imprenditoriale ovvero ha preannunciato l’avvio di eventuali attività ispettive in cambio della ricezione di indebite utilità consistenti in buoni carburante nonché nell’utilizzo di un’utenza telefonica, Ritenuto che: le memorie difensive prodotte nel corso del procedimento disciplinare non recano elementi tali da confutare la legittimità della procedura, esimere l’interessato dalle responsabilità emerse o attenuare la gravità dei fatti acclarati; gli ulteriori scritti difensivi presentati a seguito del deferimento al giudizio della Commissione di disciplina non hanno fatto emergere aspetti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già puntualmente vagliati e confutati in fase di inchiesta formale; Considerato che il Magg. (Ris.) -OMISSIS-, con le condotte acclarate nel presente procedimento disciplinare: ha consapevolmente posto in essere una serie di comportamenti di assoluta gravità, violando gli obblighi derivanti dal suo status; ha trasgredito al dovere di rettitudine che deve contraddistinguere, in ogni circostanza, l’operato dell’appartenente al Corpo, a fortiori se Ufficiale; ha tenuto comportamenti incompatibili con il proprio ruolo, contrari alla disciplina e in dispregio ai doveri di fedeltà, correttezza e lealtà assunti con il giuramento prestato, con ciò denotando un’irreparabile carenza di qualità morali e di carattere; ha assunto, scientemente, atteggiamenti riprovevoli che hanno comportato contestazioni in sede penale, arrecando un rilevante nocumento all’immagine e al prestigio del Corpo e anche alla luce della vasta eco avuta sui media e nell’opinione pubblica, minando, in tal modo, l’affidamento della collettività nella correttezza dell’operato degli appartenenti al Corpo; ha leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la guardia di Finanza; Ritenuto in linea col giudizio di non meritevolezza a conservare il grado formulato dall’organo collegiale in data -OMISSIS-, di dover irrogare nei confronti del Magg. (Ris.) -OMISSIS- la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, ai sensi dell’art. 1357 del C.O.M. ».
4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio -OMISSIS- impugnava il provvedimento disciplinare, chiedendone l’annullamento, sulla base di plurimi argomenti di censura, e domandando altresì la condanna della PA al risarcimento del danno.
Attraverso il primo motivo di gravame, il signor -OMISSIS- rilevava l’avvenuto superamento dei termini previsti dal D. Lgs. 66/2010 per l’avvio e per la conclusione dell’azione disciplinare, con conseguente prescrizione della stessa. Ad avviso del ricorrente, i suddetti termini avrebbero infatti iniziato a decorrere dalla sentenza di appello.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, per l’omesso esame degli elementi che avrebbero consentito una rivalutazione del caso. Si contestavano in particolare le dichiarazioni testimoniali rese dai colleghi, ed acquisite in sede penale, che sarebbero risultate interessate e dovute a rapporti antagonistici.
Nel terzo motivo, infine, il ricorrente contestava il difetto di motivazione, non essendo sufficiente il richiamo agli accertamenti penali, a suo dire unici elementi posti dalla PA alla base del provvedimento.
5. Si costituivano in giudizio il Ministero delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, instando per la reiezione del ricorso, del quale deducevano la completa infondatezza.
6. All’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione.
7. Il Collegio prende in esame i motivi di impugnazione proposti dal signor -OMISSIS-.
7.1. Quanto al termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, l’art.1392 del D. Lgs n. 66/2010 stabilisce che: «- Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale…deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione. - Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione. - In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta».
Orbene, il provvedimento di condanna irrevocabile emesso in sede penale nei confronti del signor -OMISSIS- è la sentenza della Corte di Cassazione, in virtù della quale la condanna resa dalla Corte d’Appello di Potenza è diventata definitiva. La sentenza in questione veniva emessa dalla Corte di Cassazione in data 20 ottobre 2021, e la relativa integrale conoscenza veniva a perfezionarsi in data 3 novembre 2021, epoca dell’acquisizione della copia conforme all’originale dei provvedimenti giudiziari, come comprovato dal “ Visto ” apposto dal funzionario giudiziario sul dispositivo della Cassazione.
Tanto precisato, non può che evidenziarsi che in data 27 gennaio 2022, quando al ricorrente veniva notificata la contestazione degli addebiti, il termine di 90 giorni di cui al comma 1 dell’art.1392 cit. risultava pienamente osservato.
Il provvedimento finale veniva invece adottato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza in data -OMISSIS-, e dunque 264 giorni dopo la data di avvio dei termini, e dunque nel pieno rispetto dello spatium temporis di 270 giorni che la norma impone per la conclusione del procedimento.
Le conclusioni cui si è addivenuti sono pienamente confermate dalla costante giurisprudenza, secondo cui: « Il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi degli articoli 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lg. 15 marzo 2010 n. 66 , a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione; la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge » (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 settembre 2022 n. 14).
La censura qui in esame è dunque priva di fondamento.
7.2. Anche il secondo e il terzo dei motivi proposti in ricorso, afferenti alla dedotta carenza di istruttoria nella ricostruzione del fatto e al difetto di motivazione sulla gravità della condotta del -OMISSIS-, si appalesano infondati.
Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione si è basata sulle risultanze del processo penale quanto all’accertamento dei fatti, che una volta intervenuto il giudicato penale (come occorso nel caso di specie) non possono più essere messi in discussione ai sensi dell’art. 653 c.p.p.
Per ciò che concerne invece la gravità dei fatti medesimi, la P.A. ha posto in essere una valutazione autonoma, evidenziando la non meritevolezza del ricorrente alla conservazione del grado, con riferimento alla dedotta violazione del dovere di rettitudine da parte del signor -OMISSIS-, alla condotta da questi tenuta in contrasto con la disciplina e con i doveri di fedeltà, correttezza e lealtà, e ponendo in luce il notevole danno dal medesimo arrecato all’immagine e al prestigio della Guardia di Finanza, anche in relazione alla notevole rilevanza mediatica avuta dalla vicenda.
Si vedano, su entrambi gli aspetti oggetto di censura: Consiglio di Stato, sentenza n. 6993 del 17 luglio 2023 e n. 1034 del 3 aprile 2019; T.A.R. Lazio, 17 dicembre 2020, sentenza n.915; T.A.R. Molise, Sez. I, 26 gennaio 2024, sentenza n.20.
8. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che dovrà rifonderle all’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna il signor -OMISSIS- alla refusione, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.000,00 (Mille/00) oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
US PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US PI | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.