TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2411
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Superamento dei termini per l'azione disciplinare

    Il Tribunale ha ritenuto che i termini di 90 giorni per l'instaurazione e 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare siano stati rispettati, considerando la data di conoscenza integrale della sentenza irrevocabile della Cassazione e la data di adozione del provvedimento finale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione si sia basata sulle risultanze del processo penale, divenute irrevocabili e non più contestabili in sede disciplinare, e abbia effettuato una valutazione autonoma sulla gravità dei fatti e sulla non meritevolezza alla conservazione del grado.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia effettuato una valutazione autonoma sulla gravità dei fatti, evidenziando la violazione del dovere di rettitudine, la condotta in contrasto con la disciplina e i doveri di fedeltà, correttezza e lealtà, e il danno arrecato all'immagine della Guardia di Finanza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, ha esaminato il ricorso proposto da un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, il quale impugnava la determinazione con cui era stata disposta la perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione dal rapporto d'impiego, modificando l'originaria causa di cessazione per raggiunti limiti di età. Il ricorrente, precedentemente condannato in sede penale per corruzione, contestava il provvedimento disciplinare deducendo, con il primo motivo, l'avvenuto superamento dei termini per l'avvio e la conclusione dell'azione disciplinare, sostenendo che tali termini decorressero dalla sentenza di appello. Con il secondo motivo, lamentava un difetto di istruttoria per l'omesso esame di elementi che avrebbero consentito una rivalutazione del caso, contestando in particolare la valenza delle dichiarazioni testimoniali acquisite in sede penale. Infine, con il terzo motivo, denunciava un difetto di motivazione, ritenendo insufficiente il richiamo agli accertamenti penali come unica base del provvedimento. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi sollevati. Quanto al primo motivo, ha chiarito che i termini per l'instaurazione e la conclusione del procedimento disciplinare di stato, a seguito di giudizio penale, decorrono dalla data di integrale conoscenza della sentenza irrevocabile, individuata nella specie nella sentenza della Corte di Cassazione del 20 ottobre 2021, con conseguente acquisizione della copia conforme il 3 novembre 2021. Pertanto, la contestazione degli addebiti del 27 gennaio 2022 e l'adozione del provvedimento finale in data -OMISSIS- rientravano nei termini di 90 e 270 giorni previsti dall'art. 1392 del D. Lgs. n. 66/2010, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. In merito al secondo e terzo motivo, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione si fosse legittimamente basata sulle risultanze del processo penale, una volta intervenuto il giudicato, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per l'accertamento dei fatti. Per quanto concerne la gravità della condotta, la Pubblica Amministrazione aveva autonomamente valutato la non meritevolezza del ricorrente alla conservazione del grado, evidenziando la violazione del dovere di rettitudine, la condotta in contrasto con la disciplina e i doveri di fedeltà, correttezza e lealtà, nonché il danno arrecato all'immagine del Corpo, anche in relazione alla risonanza mediatica. La decisione è stata supportata da precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e dei TAR. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/02/2026, n. 2411
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2411
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo