Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 4241/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 18.10.2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA FISICHELLA,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MATTIA CRIVELLI,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate in data 22/23.10.2024 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto ZI, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso,
IN VIA PRINCIPALE:
a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto e per le circostanze dedotte in narrativa;
(moglie/resistente) in SA GN (VA) in data 09/04/2011 con atto trascritto nei
[...]
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto N. 4 parte II - anno 2011 Serie C, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) disporre la IG.ra perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito Controparte_1
del matrimonio;
d) disporre che la casa coniugale sita in AZ (VA) alla via G. Leopardi n 47 rimarrà di esclusiva proprietà del IG. che continuerà ad abitarla in via esclusiva;
Parte_1
e) Revocare l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione a decorrere dal deposito del presente ricorso, e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge valutate le capacità reddituali di ciascun coniuge, e la capacità della resistente di svolgere un'attività lavorativa tramite la quale provvedere al proprio sostentamento, tenuto in considerazione della sua età, e dell'assenza di alcuna infermità tale da renderla inabile al lavoro.
f) Dare atto che i coniugi hanno risolto ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro.
g) Adottare ogni altro provvedimento del caso, in ogni caso, con condanna della controparte alla rifusione in favore del ricorrente di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ivi comprese le spese generali ex art. 14 T.F. e gli accessori di legge e le successive occorrende del presente giudizio.
In via Istruttoria
A) Senza inversione del relativo onere, si insiste sull'ammissione prova per testimoni sulle circostanze dei capitoli separati e l'indicazione di testimoni qui di seguito indicati:
1) Vero che la IG.ra durante la vita coniugale con il IG è Controparte_1 Parte_1
sempre stata una casalinga, e saltuariamente si dedicava alla ricostruzione delle unghie dietro compenso presso la sua abitazione.
2) Vero che la IG.ra ed il IG in una sola occasione sono stati ospiti Controparte_1 Pt_1
a casa nostra durante le vacanze estive;
3) Vero che ho cenato con la IG.ra ed il IG. presso la loro Controparte_1 Parte_1
abitazione nel periodo in cui gli stessi erano sposati;
Pag. 2 di 17 Indicando come testi i sig.ri:
- IG.ra residente in [...] Tes_1
- IG.ra residente in [...]; Testimone_2
- IG. residente in [...]; Tes_3
- IG.re residente in [...]; Testimone_4
- IG.re residente in [...]; Tes_5
- IG.ra residente in [...]( VA); Tes_6
- IG.ra residente in [...]; Testimone_7
- IG.ra residente in [...]; Testimone_8
- IG.ra residente in [...]. Testimone_9
B) Si chiede l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi e/o CUD della IG.ra Controparte_1
degli anni dal 1994 al 2023;
C) Ove tali documenti non venissero prodotti in giudizio dalla resistente si chiede sin d'ora che il Giudice
Voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. all'Agenzia delle Entrate di competenza.
Ciò posto si richiama in toto il contenuto dei propri precedenti scritti difensivi insistendo per l'ammissione delle istanze istruttorie, le conclusioni e le eccezioni e contestazioni tutte ivi svolte ivi svolte.
Si richiamano i documenti già prodotti in atti”.
Per la resistente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
NEL MERITO,
1) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett. B della Legge n.898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 09.04.2011 in SA GN (Va)- tra il IG. Pt_1
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...](Va)
[...] CodiceFiscale_3
Via Giacomo Leopardi n.47 e la IG.ra , C.F. Controparte_1 C.F._4
, nata a [...] il [...], residente in [...](Va) Via Monte Grappa
[...]
n.9, con atto trascritto dei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n.4, parte II, anno
2011, serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) disporre che la IG.ra perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a Controparte_1
seguito del matrimonio;
Pag. 3 di 17 3) confermare che l'ex casa coniugale sita in AZ (Va) alla Via G. Leopardi n. 47, rimanga di esclusiva proprietà del IG. che continuerà ad abitarla in via esclusiva, come previsto in sede di Pt_1
separazione consensuale
4) respingere le richieste avversarie contenute ai punti D) E) F) del “ricorso per scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio” nonché ai punti E) F) G) delle “note di trattazione scritta ed istanze e conclusioni” 14.03.2024 del IG. in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, Pt_1
disporre che il medesimo - valutate le capacità reddituali dello stesso, la sua situazione patrimoniale e quelle della IG.ra , nonché le oggettive difficoltà incontrate, alla medesima non Controparte_1
imputabili, nel reperire un'attività lavorativa che abbia carattere di continuità e costanza - versi alla medesima l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di assegno divorzile, rivalutato annualmente secondo gli indici del costo della vita, ovvero un maggiore o minor importo che codesto Ill.mo
Giudicante riterrà equo. Disporre che detta somma debba essere versata dal IG. alla IG.ra Pt_1
entro il giorno 15 di ciascun mese tramite bonifico bancario sul conto corrente già in essere CP_1
intestato alla medesima, già utilizzato dalle parti per l'accredito dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale.
6) Disporre che il cane di razza Pincher, di nome di proprietà del IG. , resterà in cura Per_1 Pt_1
alla IG.ra , come già statuito in sede di separazione consensuale, che se ne farà carico per CP_1
quanto riguarda i costi di mantenimento. Disporre che le spese del veterinario che dovessero servire per la cura del cane, saranno sostenute al 50% tra il IG. e la IG.ra dalla data in cui Pt_1 CP_1
quest'ultima reperirà un'occupazione lavorativa continuativa e stabile, oppure una misura di sostegno al reddito. Prima di allora le spese veterinarie saranno a carico del IG. previo accordo tra le parti a Pt_1
ricorrervi. Quest'ultimo potrà richiedere di poter trascorrere del tempo con il suo cane, dando preavviso telefonico di 24 ore alla IG.ra , comunicando i giorni in cui il cane resterà presso di sé. CP_1
7) Disporre che il gatto di proprietà del IG. resterà con il medesimo, come già avviene. Pt_1
8) Adottare ogni altro provvedimento del caso.
IN OGNI CASO, condannare la controparte alla refusione delle spese e dei compensi legali del presente giudizio, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora ammettersi prove per interpello e testi sui capitoli indicati negli atti depositati in corso di causa, preceduti dalle parole “vero che”. Si indica quale teste: la IG,ra residente in [...](Va), con riserva di altri indicarne. Testimone_10
Pag. 4 di 17 Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente.
Con espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza, anche istruttoria e di nominare ulteriori testimoni e di ogni più ampia, ulteriore difesa.
Si produce: doc. b) copia prospetto calcolo rivalutazione istat ed interessi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 18.10.2023 il ricorrente ha allegato che le parti hanno contratto matrimonio civile in SA GN (VA) in data in data 09.04.2011 optando per il regime della separazione dei beni, che non sono nati figli, che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Varese in data
21.11.2022, che ricorrono i presupposti per estinguere il vincolo coniugale e che in data
21.11.2022 la resistente ha rilasciato la casa coniugale andando a vivere dapprima in
Golasecca (VA), Via Vittorio Veneto n. 12 e, a seguire, in Vergiate (VA), Via Monte
Grappa n. 9, dove attualmente risiede;
ha dedotto che “il perdurante stato di disoccupazione in cui versa la IG.ra non può gravare sul ricorrente che dispone di uno stipendio Controparte_1
adeguato; - che la IG.ra non ha spese relative all'abitazione e dispone di una Controparte_1
concreta capacità lavorativa, non essendole stata riconosciuta alcuna infermità tale da renderla inabile al lavoro” e, tra l'altro, ha chiesto “Revocare l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione a decorrere dal deposito del presente ricorso, e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione di un assegno divorzile”.
Costituendosi in giudizio tempestivamente in data 29.12.2023 la resistente ha replicato di essersi “adoperata per reperire un'attività lavorativa senza sosta, come evidenziato dalla documentazione allegata, in uno al curriculum vitae, al presente atto quale doc. 1) […] si era iscritta presso alcune agenzie per il lavoro sin dal 3 giugno 2022! […] che la resistente il prossimo mese di aprile 2024 compirà 56 anni. È, inoltre, importante precisare che le uniche esperienze lavorative della medesima risalgono al periodo precedente il matrimonio con il IG. in quanto quest'ultimo non ha Pt_1
mai voluto che la medesima lavorasse e si è sempre opposto fermamente all'opportunità di ricercare una qualsiasi attività lavorativa in quanto, a proprio dire, la moglie “non doveva abbassarsi a svolgere attività umili, quali donna delle pulizie, assistenza anziani ed altro”, ma essendo lui l'uomo di casa e percependo un buon stipendio, avrebbe provveduto egli stesso a mantenere la famiglia. Pertanto, i coniugi da sempre avevano l'accordo che la IG.ra si occupasse esclusivamente della casa e dei lavori CP_1
Pag. 5 di 17 domestici […] che i medesimi sono stati sposati per ben 11 anni, dal 2011 al 2022 […] per potersi sentire un minimo indipendente, si è dedicata a svolgere alcuni lavoretti di manicure e pedicure per le proprie amiche e conoscenti, ma è ovvio che tali mansioni sporadiche non possano portare ad alcuna autosufficienza economica. Tra l'altro, essendosi dovuta trasferire in altra città, causa la separazione, la
IG.ra non ha più potuto mantenere i contatti con le vecchie conoscenze e, pertanto, solo ora e CP_1
con fatica, ha potuto ricominciare a svolgere alcuni lavoretti, in modo assolutamente sporadico, tramite alcune nuove conoscenze che non portano, di certo, ad un'autonomia economica. […] Dal 06 dicembre
2023 (si veda scambio di e-mail- doc.3), a seguito di un ulteriore colloquio in data 10.10.2022 ed alla successiva frequentazione di un corso Aeroportuale Autogrill in data 06.11.2022, la IG.ra CP_1
ha intrapreso l'attività lavorativa con la qualifica di “operaio, mansione commiss.”, livello di inquadramento VI°, con previsione di 24 ore settimanali, 104 ore mensili e con una retribuzione mensile lorda di circa € 1.383,00, come risulta dal contratto a tempo determinato prodotto quale doc.
4); la medesima è stata assunta da Autogrill Italia Spa a tempo determinato con contratto scadente il
31.01.2024 con estinzione automatica nella medesima data, senza alcun obbligo di preavviso da entrambe le parti e solo, appunto, nei primi giorni del mese di dicembre è stata assunta in quanto per problemi burocratici sono decorsi circa due mesi da quanto le è stata data conferma della propria assunzione […] in data 30.11.2023 effettuava una videochiamata per un colloquio telefonico con filiale di Gallarate, come addetta alle pulizie, per un'impresa di pulizie a 24 ore CP_2
settimanali, ma anche in quell'occasione non vi è stato alcun seguito (si veda screenshot allegato quale doc.5) […] La data di versamento [dell'assegno concordato in sede di separazione per il suo mantenimento] è prevista per il 15 di ogni mese tramite bonifico e ad oggi viene versato dall' , Pt_1
anche se frequentemente in ritardo e senza applicazione dell'aggiornamento istat previsto nel suddetto verbale;
infatti, l'importo aggiornato all'agosto 2022 è pari ad € 519,50 [che] versa mensilmente l'importo di € 200/300,00 mensili per il pagamento delle bollette di luce e gas e per il cibo. La medesima non può di certo “pesare”, anche per quanto riguarda le spese, su persone che l'hanno ospitata in un monolocale di loro proprietà senza chiedere alcunchè a titolo di canone, ma semplicemente per darle una mano in un momento di estrema fragilità. Infatti, nonostante la abbia cercato di ottenere CP_1
un contratto di locazione per altri immobili, la risposta è sempre stata negativa in quanto la medesima non aveva un contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato. Fra l'altro, l'immobile sito in
Vergiate Via Monte Grappa n.9, ove attualmente è ospite la resistente, è stato posto in vendita già da
Pag. 6 di 17 tempo dai proprietari (si veda doc.6) e, non appena effettuato il preliminare di compravendita, la medesima dovrà rilasciarlo e reperire altro immobile con esborso per un canone di locazione e spese per le varie utenze […] è debitrice nei confronti di (che ha ceduto il proprio Controparte_3
credito a come risulta dalla notifica di cessione del credito per un Controparte_4
importo di € 45.536,14 (si veda doc.7), e di cui il IG. era al corrente sin da prima che i due si Pt_1
unissero in matrimonio;
ulteriore motivo per il quale il medesimo consigliava la di non CP_1
lavorare al fine di evitare eventuali pignoramenti sullo stipendio. Pertanto, può esservi la possibilità che gli introiti derivanti da attività lavorativa della resistente possano essere soggetti a pignoramento […]
Controparte, ad arte, produce spontaneamente la visura degli immobili siti in AZ Via G. Leopardi
n.47, ex domicilio coniugale, di cui è proprietario al 100%, ma evita di precisare nel proprio atto che, a seguito della successione in morte del padre, ha ereditato, in uno al fratello ed alla sorella, due immobili di cui risulta proprietario per una quota del 33,33% (si veda dichiarazione anno 2023-redditi 2022 prodotta dalla stessa controparte). Al 2022, il IG. aveva un introito annuale di € 31.384,00 Pt_1
(ciò vuol dire che mensilmente il medesimo percepisce circa € 2.500,00), come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, introito che certamente nell'anno successivo ha subito aumenti, pertanto, il tenore di vita del medesimo non è cambiato rispetto a quando, consensualmente, ha ritenuto equo l'importo di €
500,00 mensile da versare alla IG.ra quale contributo al mantenimento della medesima. CP_1
Ma, anzi, come sopra specificato, a seguito del decesso del padre, il IG. ha ereditato, oltre a Pt_1
somme di danaro, anche la quota del 33,33% di ben due immobili […] Relativamente agli immobili siti in AZ Via G. Leopardi n. 47, ex domicilio coniugale […] il IG. ha terminato di Pt_1
pagare il mutuo nello scorso anno 2022. Pertanto, è ovvio che, se il medesimo, quando ancora il mutuo era in essere, aveva deciso spontaneamente di versare l'importo di € 500,00 alla moglie per il mantenimento della stessa, a maggior ragione oggi il versamento di un assegno divorzile di pari importo di certo non influirebbe in modo drastico sul tenore di vita del medesimo [tale] da permettergli recentemente l'acquisto di una nuova moto di grossa cilindrata (si vedano fotografie pubblicate sul proprio profilo WhatsApp – doc.8)”.
A mezzo della memoria depositata in data 09.01.2024 il ricorrente ha ribadito che “la
IG.ra che non si è mai adoperata nel cercare un lavoro. Inoltre, falsa è l'affermazione CP_1
dell'esistenza di un 'accordo tra i coniugi che la IG.ra dovesse rimanere a casa ad occuparsi CP_1
Pag. 7 di 17 del menage famigliare, non senza evidenziare che dall'unione coniugale non sono nati nemmeno figli, quindi, anche le stesse faccende domestiche erano assai ridotte!”
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 31.01.2024, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale delle parti come innanzi omologata (che, tra l'altro, prevedevano l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a partire dal mese di luglio
2022 ovvero dal trasferimento della resistente nell'immobile condotto in locazione in
Golasecca anche grazie all'assegno circolare dell'importo di € 5.000,00 all'uopo emesso dal ricorrente), non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti perché o non rilevanti ai fini del decidere o vertenti su circostanze pacifiche o formulate in termini generici ed è stato disposto che le parti depositassero tutta la documentazione prevista all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. entro e non oltre il 13.03.2024.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 09.04.2024, tra l'altro, è stato rilevato che “il ricorrente non ha offerto la documentazione idonea a giustificare gli accrediti/bonifici ricevuti nel corso del primo trimestre dell'anno 2023 (anche a titolo di caparra il 13.01.2023 e per l'eredità di Per_2
v. disposizione pagamento 02.12.2022), né il contratto in forza del quale paga mensilmente la
[...]
rata di oltre 340,00 euro, né gli estratti della carta di credito di cui è titolare, che la resistente non ha offerto la documentazione comprovante né il contratto di locazione dell'immobile sito in Golasecca ove si sarebbe trasferita dal 01.07.2022 (v. la condizione n. 2 della separazione consensuale omologata da questo Tribunale nel mese di novembre 2022), né le spese all'uopo sostenute, né quelle sostenute per le utenze dell'immobile sito in Vergiate, Via Monte Grappa 9 (dove si sarebbe trasferita a vivere dal?), né la destinazione delle somme prelevate dal libretto aperto il 05.07.2022, che a fronte della regolare corresponsione dell'assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00 (dal mese di luglio 2022) risulta il sistematico prelievo (con destinazione non documentata) dell'importo mensile di € 400,00 da parte della resistente che, per l'effetto, dal mese di luglio 2022 al mese di dicembre 2023 avrebbe soddisfatto i suoi bisogni con l'esiguo importo mensile di € 100,00”.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 20.09.2024 il giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post divorzio: “1) conferma delle condizioni n. 2, 6 e 7 della separazione consensuale delle parti
Pag. 8 di 17 (recentemente) omologata dal Tribunale di Varese in data 21/22.11.2022; 2) conferma del versamento dell'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge dall'01.01.2023, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, da parte del ricorrente alla resistente sino al mese di novembre 2023 compreso, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge separato;
3) sospensione dell'obbligo di versare l'importo di cui al precedente capo n. 2 (a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile e a titolo di assegno divorzile a seguire) durante la vigenza di rapporto di lavoro che garantisca alla resistente entrate mensili nette di importo pari o non inferiore a € 900,00
(e/o, comunque, in caso di percezione da parte della resistente di importi analoghi a titolo di pensione e/o indennità e/o similari); 4) trasmissione al ricorrente da parte della resistente via e-mail dei contratti di lavoro sottoscritti, delle buste paghe ricevute entro 10 giorni dalla sottoscrizione/ricezione e/o di altra documentazione utile (cedolini pensione, ecc.); 5) spese di lite compensate”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 24.10.2024, “dato atto che il ricorrente non ha accettato la predetta proposta (che la resistente ha accettato) e che le parti hanno precisato le conclusioni che chiedono accogliere ma non hanno dichiarato se intendano o meno rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, lett. b) e c), c.p.c.” è stata all'uopo fissata l'udienza con trattazione scritta del 07.11.2024 dove, “dato atto che le parti non hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, lettere b e c, c.p.c.”, sono stati concessi i medesimi e alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data
09.01.2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 per l'estinzione del vincolo coniugale.
***
L'odierno thema decidendum investe 1) la debenza o meno dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla resistente nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi omologata in data 21.11.2022 (che il ricorrente ha chiesto revocare in data 18.10.2023) e 2) la
Pag. 9 di 17 debenza o meno dell'assegno divorzile che la resistente ha chiesto quantificare nella misura mensile di € 500,00.
Valga ricordare che, “soltanto” il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno, con effetti ex nunc, il vincolo matrimoniale e lo status di coniugi separati che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenere il coniuge economicamente debole che contestualmente cessa ed è (eventualmente) sostituito da quello di corrispondergli l'assegno divorzile.
***
In assenza di prole, non è controverso il diritto del ricorrente di continuare a godere della casa coniugale - di cui, peraltro, è il proprietario pieno ed esclusivo - sita in AZ
(VA), Via G. Leopardi n. 47, già rilasciata dalla resistente in forza delle condizioni della separazione consensuale omologata come sopra.
***
Rispetto alle conclusioni precisate dalla resistente ai punti n. 6) e 7) in data 29.12.2023 e in data 23.10.2024 (reiterate in data 04.11.2024 ai punti 5 e 6) – di cui il ricorrente ha chiesto il rigetto – è doveroso precisare che ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (ratione temporis applicabile al presente giudizio promosso dopo il 28.02.2023) i “soli” accordi che possono essere rivisti nella presente sede, “qualora sopravvengano giustificati motivi”, sono quelli aventi contenuto “essenziale” o “necessario” e non anche quelli avente contenuto
“eventuale” o “accessorio”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione1 “ha più volte affermato che l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile. Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 24321 del 22/11/2007). Tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare
Pag. 10 di 17 interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4306 del 15/05/1997; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004; Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006). In sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili. Si tratta di quegli accordi assunti “in occasione” della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc.), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015). Ben possono, le dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate)
–, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. [per i giudizi promossi post 28.02.2023] sostituito dall'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022).
8.3. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale
Pag. 11 di 17 assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio”.
Ne consegue che le condizioni n. 6 e 7 della separazione consensuale delle parti omologata dal Tribunale di Varese riguardanti “la destinazione [la gestione e il mantenimento] degli animali domestici” (il cane e il gatto) non costituiscono “il contenuto necessario della separazione” e non possono essere né revocati, né modificati nella presente sede (ergo continuano a vincolare le parti).
***
Per ius receptum, “L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio”2.
Com'è facile comprendere, infatti, alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non necessariamente consegue una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale.
Il legislatore è stato largamente consapevole del forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale scelto (o, comunque, adottato) dai coniugi può determinare sulle loro condizioni, non solo economico-patrimoniali, successive allo scioglimento del vincolo coniugale.
Per questa ragione, nell'istituire l'assegno divorzile, con una prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, stante il riacquisto dello stato libero per effetto del divorzio,
Pag. 12 di 17 ha imposto al giudice di “tenere conto” di una serie d'indicatori che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità ma anche come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita.
Se la relazione coniugale è retta (come deve), fin dall'inizio, dai principi di libertà e autoresponsabilità, la funzione conformativa di detti principi deve essere valorizzata nel regime giuridico dell'unione matrimoniale anche in relazione agli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo senza incidere sull'efficacia solutoria di tale determinazione ma senza azzerare l'esperienza della relazione coniugale (soprattutto se duratura).
Ne consegue che il giudizio di adeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge economicamente più debole deve avere, con il limite della domanda (“tipico” dei diritti a disponibilità attenuata)3, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso (fermo restando che la determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale determinano un complessivo deterioramento delle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità relazionali, reddituali, economiche e patrimoniali proprie).
La declinazione di detti principi nella fattispecie che qui ci occupa impone considerare quanto segue:
- le parti si sono unite in matrimonio all'età di 38 anni (il ricorrente) e 43 anni (la resistente), a dire del ricorrente, “in età già avanzata”4;
- dopo dieci anni di convivenza coniugale i coniugi sono separati “di diritto” dal
25.10.2022;
- la convivenza coniugale, di fatto, è cessata il 01.07.2022 quando, all'età di 54 anni, la resistente ha rilasciato la casa coniugale di proprietà del coniuge e si è trasferita a vivere nell'immobile sito in Golasecca, Via Vittorio Veneto 12, condotto in locazione anche grazie all'assegno circolare emesso dal ricorrente in forza della condizione
“separativa” concordata al punto n. 4;
- pacificamente, in costanza di convivenza coniugale (non sia inutile ripeterlo: durata 10 anni), la resistente non ha svolto attività lavorativa retribuita in forza di 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 4 Così nella comparsa conclusionale
Pag. 13 di 17 regolare contratto di lavoro (al più, “per potersi sentire un minimo indipendente, si è dedicata a svolgere alcuni lavoretti di manicure e pedicure per le proprie amiche e conoscenti”); ai fini che qui ci occupa, come innanzi anticipato, non rileva se ciò sia stato il frutto di un accordo inter partes siglato o di una scelta unilaterale della resistente;
a tacer d'altro, non è stato articolato alcun mezzo di prova utile a dimostrare che il ricorrente “si è sempre opposto fermamente all'opportunità di ricercare una qualsiasi attività lavorativa in quanto, a proprio dire, la moglie “non doveva abbassarsi a svolgere attività umili, quali donna delle pulizie, assistenza anziani ed altro”, ma essendo lui l'uomo di casa e percependo un buon stipendio, avrebbe provveduto egli stesso a mantenere la famiglia”;
- per quanto non sia stato né allegato né provato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e/o lavorative, non è certamente agevole entrare o rientrare stabilmente nel mondo del lavoro all'età di 54 anni (dopo una pausa avente durata decennale);
- in data 04.12.2024 il ricorrente ha sostenuto che la resistente è “occupata da anni, anche se con contratti a tempo determinato” e che “Non sono prodotti e provati gli asseriti tentativi dalla stessa esperiti mediante l'invio del curriculum vitae alle proposte di lavoro nonché mediante autocandidature presentate spontaneamente nei più disparati settori d'impiego”; in senso contrario depongono i documenti offerti dalla resistente da n. 1 a n. 5 (che attestano la ricerca di attività lavorative sin dal mese di giugno/luglio 2022);
- in data 06.12.2023 (all'età di 55 anni) la resistente è stata assunta a tempo pieno e determinato dalla società Autogrill Italia S.p.A. con la qualifica di “operaio”5, ha ottenuto in data 01.02.2024 la proroga di detto contratto sino al 31.03.20246 e in data 01.04.2024
l'ulteriore proroga sino al 17.11.20247 e ha percepito nei primi otto mesi dell'anno 2024 un reddito mensile netto medio dell'importo di circa € 1.026,00; a seguire, in data
09.12.2024 è stata assunta con contratto a tempo determinato, scadente l'08.03.2025, dalla Adecco Italia S.p.A. -Filiale di Airport Malpensa Tourism & Travel, “con la mansione di “operatore pluri-servizio” e qualifica di “operaio” cat. Livello 5, con retribuzione oraria lorda di €
8,69”;
Pag. 14 di 17 - dal 02.05.2024 la resistente (che non è proprietaria di beni immobili) soddisfa le sue esigenze abitative sostenendo l'esborso fisso mensile dell'importo di € 200,00 per godere dell'immobile sito in Vergiate, Via Pasquee 49, condotto in locazione in forza del contratto offerto in data 07.06.2024;
- diversamente, il ricorrente ha percepito nell'anno 2022 un reddito netto da lavoro dipendente, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 30.10.1995 (ancora in essere), dell'importo medio mensile di € 2.035,00 e nell'anno 2023 lo stipendio netto mensile percepito dal ricorrente è stato pari all'importo di circa € 2.068,00; nel mese di agosto dell'anno 2023 ha terminato di pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa (coniugale) dove abita e alla data del 31.12.2023 il suo c/c presentava un saldo attivo di € 48.518,85 (con una giacenza media ai fini ISEE di oltre € 57.000,00).
In estrema sintesi, la resistente ha dimostrato gli sforzi compiuti per collocarsi utilmente sul mondo del lavoro e per rendersi economicamente indipendente (quanto meno) dal mese di giugno/luglio dell'anno 2022.
Non pare che alcuna omissione/inerzia possa esserle legittimamente imputata.
A mezzo delle note scritte depositate in data 23.10.2024 la resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore8 che, testualmente, prevedeva: “2) conferma del versamento dell'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge dall'01.01.2023, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, da parte del ricorrente alla resistente sino al mese di novembre 2023 compreso, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge separato;
2) sospensione dell'obbligo di versare l'importo di cui al precedente capo n. 2 (a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile e a titolo di assegno divorzile a seguire) durante la vigenza di rapporto di lavoro che garantisca alla resistente entrate mensili nette di importo pari o non inferiore a € 900,00 (e/o, comunque, in caso di percezione da parte della resistente di importi analoghi a titolo di pensione e/o indennità e/o similari); 3) trasmissione al ricorrente da parte della resistente via e-mail dei contratti di lavoro sottoscritti, delle buste paghe ricevute entro 10 giorni dalla sottoscrizione/ricezione e/o di altra documentazione utile (cedolini pensione, ecc.)”.
Non si può tacere che, se il ricorrente avesse accettato detta proposta, il suo obbligo di versare alla coniuge l'importo mensile di € 500,00 a titolo di assegno di mantenimento 8 Tra l'altro, dichiarando che “provvederà, a partire dal prossimo mese di dicembre 2024, a trasmettere al Legale di controparte copia delle buste paga, nonché degli eventuali rinnovi del proprio contratto di lavoro, attualmente a tempo determinato”
Pag. 15 di 17 (confermato in via provvisoria e urgente in data 31.01.2024) sarebbe rimasto sospeso dal mese di gennaio 2024 al mese di novembre 2024 (a fronte delle buste paghe del mese di dicembre 2023 del complessivo importo di € 792,65 offerte dalla resistente all'udienza celebrata in data 31.01.2024).
Reputa il Collegio, anche in forza dei principi enunciati da Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
11795 del 05/05/20219, che la proposta conciliativa formulata alle parti in corso di causa meriti essere quivi recepita non potendosi negare la componente assistenziale dell'assegno richiesto ove venissero a mancare le risorse che, a oggi, l'attività lavorativa svolta ha consentito alla resistente di percepire.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività espletata, della mancata accettazione da parte del resistente della proposta conciliativa accettata dalla resistente e della nota spese in atti versata, sono poste a carico del resistente (riconoscendo il compenso esposto nella nota in atti versata ritenuti congrui).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto ZI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
09.04.2011;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico
Pag. 16 di 17 bancario, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge separato, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
5) SOSPENDE gli obblighi di cui ai precedenti capi n. 3) e 4) durante la vigenza di rapporto di lavoro che garantisca alla resistente entrate mensili nette di importo pari o non inferiore a € 900,00 e/o, comunque, in caso di percezione da parte della resistente di importi analoghi a titolo di pensione e/o rendite e/o similari;
6) PONE a carico della resistente l'obbligo di trasmettere al ricorrente, tramite e- mail, le copie dei contratti di lavoro sottoscritti, delle proroghe dei medesimi, delle buste paghe ricevute e/o di ogni altra documentazione necessaria e/o utile (cedolini pensione, ecc.) entro 10 giorni dalla sottoscrizione/ricezione;
7) CONDANNA il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso in Busto ZI, 21/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024 2 Cfr., di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 5 V. doc. n. 4 6 V. doc. n. 5B 7 V. doc. a) depositato in data 18.06.2024 9 A tenore della quale, “in tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale”