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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 156/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Ortona il 10.7.1971 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pasquale Piscopo E
n. in Svizzera il 13.9.1971 – CF Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Pasquale Piscopo
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi depositato il
21.3.2025
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- rilevato che le parti all'udienza del 16.6.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il 21.3.2025, del seguente preciso tenore:
Che entrambi i coniugi hanno proprie sostanze e capacità di lavoro patrimoniale tali da essere economicamente autonomi ed in grado ciascuno con le proprie forze ed il proprio lavoro di affrontare i bisogni quotidiani, per cui nulla è dovuto a titolo di contributi, spese e mantenimento dall'uno all'altro coniuge nel periodo della separazione. Infatti la sig.ra
[...]
dipendente ASL mentre il sig. è imprenditore come Pt_1 Parte_2 si evince dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, hanno conti correnti autonomi e non cointestati;
Che non si rende intollerabile almeno nell'immediato la convivenza e pertanto i coniugi rimarranno a vivere entrambi nell'abitazione di Lanciano, Villa Elce, 41, casa familiare, assieme alla figlia , per la Persona_1 quale provvederanno entrambi a livello economico per il mantenimento ed il sostentamento in misura non inferiore ad € 250,00 ciascuno ed al 50% ciascuno per le spese straordinarie da concordare;
Che i coniugi si obbligano a vivere nel reciproco rispetto e che la sig.ra
[...] sopra generalizzata intende cercare altra abitazione entro e non Pt_1 oltre il 31.12.2025 termine non essenziale e che nel frattempo risiede in Lanciano – Via Villa Elce, 41, nella casa familiare;
Che il mutuo ipotecario di casa (stipulato con atto per Notar rep. Per_2
65937 e raccolta n. 14845 del 24.1.2012) cointestato (e allegato) e intestato anche ad altri soggetti verrà pagato – nei rapporti tra i coniugi – dal sig.
senza che vi sia alcun diritto di rivalsa nei confronti di Parte_2
. Parte_1
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni concordate Parte_1 Parte_2
e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Ortona (Anno 1998 n.
5 - Parte II Serie A).
pagina 2 di 3 Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 18.6.2025
Il Presidente
Massimo Canosa
pagina 3 di 3