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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1738/2020 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA MESSINA n. 7, C.F._1
CANICATTINI BAGNI, . presso lo studio dell'avv. NELLY FICARA (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore; elettivamente domiciliato in VIA ANDRONE n. 39,
CATANIA, presso lo studio dell'avv. PIETRO FERLITO (c.f.
), che lo rappr. e dif. per procura in atti C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
1 prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 9.09.2020, , Parte_1 dipendente del quale Ispettore di Polizia Municipale, Controparte_1 ha impugnato << il provvedimento disciplinare, emesso nei propri confronti, in data 26 novembre 2018, dall
[...]
, all'esito del procedimento disciplinare Controparte_2 avviato a seguito di nota di contestazione n°8858 del 22.10.2018, e comunicato in data 28.11.2018 (Prot. n°10011) >>.
Si è costituito in giudizio il contestando le Controparte_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
Ciò posto, si osserva che come si legge nel provvedimento disciplinare (all. 1 al ricorso), << Con nota del 17.10.2018 l è stato Pt_2 informato di un episodio avvenuto in data 21.4.2017; i fatti sono dettagliatamente esplicitati nella relazione a firma del Comandante del
Corpo di Polizia Municipale Dott. (prot. n° 156770 del Persona_1
16.10.2018). Tale episodio, come riferisce il Dr. ha visto coinvolti Per_1 il Sig. e il Sig. >>, quest'ultimo Parte_1 Controparte_3
Agente di Polizia Municipale.
L'episodio in questione concerne il sinistro stradale che ha visto coinvolti il minore , poi deceduto, e tale , Persona_2 Persona_3 figlio di un proprio collega, , anch'egli Ispettore della Controparte_4
Polizia Municipale di . CP_1
Il procedimento disciplinare si è concluso ritenendo la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare in capo all'Ispettore e Pt_1 all'Agente in relazione: 1) al mancato ritiro della patente in capo CP_3 al responsabile del sinistro, ; 2) alla mancata richiesta di Persona_3 effettuazione, in capo al medesimo , di rilievi alcolemici e Persona_3 tossicologici;
e comminando al la sospensione dal servizio con Pt_1 privazione della retribuzione per mesi 2 (e al la sospensione dal CP_3 servizio con privazione della retribuzione per giorni 15).
In via preliminare, ha eccepito l'illegittimità della Parte_1 sanzione disciplinare applicata << per illegittimità dello stesso procedimento disciplinare in conseguenza di intervenuta decadenza
2 dall'azione disciplinare per mancato rispetto dei termini e, in particolare, del termine per la conclusione del procedimento medesimo >>.
Quanto ai termini procedimentali, va rilevato che l'art. 55-bis D.Lgs.
165/2001 prevede che << Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55- quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito >>.
Tanto premesso, vengono quindi in rilievo il termine di dieci giorni di cui al citato comma 4 per la trasmissione degli atti all'ufficio competente da parte del responsabile della struttura e il termine di 30 giorni per la contestazione disciplinare da parte dell'ufficio competente.
Orbene, quanto al termine di 10 giorni per la segnalazione da parte del responsabile della struttura, deve richiamarsi il successivo comma 9-ter dell'art. 55-bis D.Lgs. 165/2001, che sancisce che << La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e
3 le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3- ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento >>.
Sul punto si richiama anche Cass. Sez. Lav. n. 10284 del 18/04/2023:
<< Vale dunque il consequenziale principio - di cui al medesimo precedente, alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - secondo il quale «in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs.
n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti >>.
Dal disposto della norma in esame risulta quindi che alcuna conseguenza in termini di decadenza e/o invalidità degli atti è ricollegata al mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui si discute, salvo che ciò non comporti una irrimediabile lesione del diritto di difesa del dipendente.
Nel caso in esame appare essersi verificata proprio tale irrimediabile lesione del diritto di difesa del dipendente.
Si consideri quanto è ricavabile testualmente dal ricorso.
<< Alcuni mesi dopo, e precisamente in data 5.7.2018, alle ore 13,35 circa, si verificava uno spiacevole episodio … Infatti, nella richiamata Co occasione, l' . , che si trovava in servizio di “Pronto intervento 2”, Pt_1 unitamente al proprio collega , allorché si accingeva CP_5 Controparte_4
a risalire sulla propria auto di pattuglia una volta terminate le operazioni di rilievo di un sinistro stradale, veniva improvvisamente avvicinato da una donna con un microfono in mano, che era accompagnata da un uomo, che stava evidentemente girando un video con la videocamera che impugnava.
Nell'occasione, l'odierno ricorrente veniva incalzato in modo oltre-modo
4 aggressivo dalla predetta donna, che, riferito di essere una giornalista de
“Le Iene”, noto programma televisivo che va regolarmente in onda sulla emittente televisiva Italia 1, rivolgeva una serie di pressanti domande dapprima sull'intervento di rilievo di sinistro appena terminato e, subito dopo, su quanto avvenuto in occasione del sinistro, già sopra richiamato, del 21.4.2017, in cui aveva drammaticamente perso la vita il minore
[...]
In particolare, tra le varie domande, peraltro rivolte all'odierno Per_2 ricorrente, oltre che al collega , con un atteggiamento evidente Per_3 mente non sereno e carico di pregiudizio, si percepivano specifiche domande inerenti al mancato ritiro della patente al responsabile del sinistro, di cui si è detto, avvenuto il 21.4.2017, e alla mancata richiesta di effettuazione di rilievi alcolemici e tossicologici in capo al medesimo responsabile.
L' , unitamente al collega , rispondeva CP_5 Pt_1 Per_3 garbatamente di non poter rispondere alle domande rivoltegli e, a fronte della insistenza della presunta giornalista, che, con fare sempre più volgarmente aggressivo, non consentiva quasi neanche la ripartenza della pattuglia della Polizia Municipale di , si allontanava dal luogo del CP_1 predetto “incontro”, veniva seguito (in verità, veniva inseguito) dai due predetti soggetti rispettivamente muniti di microfono e videocamera, i quali, allorché l'autovettura di pattuglia era arrestata in corrispondenza di segnale semaforico rosso, inserivano so-to il tergicristallo lato guida della stessa autovettura un foglio di carta, che si apprendeva successivamente essere una copia del provvedimento prefettizio relativo alla sospensione della validità della patente di guida del SI , figlio del Persona_3 collega dell'odierno ricorrente, , che, all'esito dei Controparte_4 relativi accertamenti era stato, come sopra già esposto, individuato quale responsabile del sinistro avvenuto in data 21.4.2017 e, come tale, sottoposto a procedimento penale, sopra anch'esso richiamato, pendente in relazione alla morte del minore Persona_2
L' , compreso che l'episodio verificatosi in data 5.7.2018 CP_5 Pt_1 fosse certamente da mettere in relazione ai rilievi effettuati in occasione del sinistro del 21.4.2017 e alla morte del povero rilevato Persona_2 peraltro che le domande aggressivamente rivoltegli dalla sedicente giornalista facevano specifico riferimento a circostanze specifiche quali il mancato ritiro della patente di guida e la mancata richiesta di effettuazione di rilievi alcolemici e tossicologici sul SI , riteneva Persona_3 assolutamente doveroso notiziare per iscritto di quanto accaduto il proprio
5 Comando e depositava, pertanto, in data 9 luglio 2020 una circostanziata nota (n°10917/Prot. P.M.), con la quale esponeva puntualmente quanto avvenuto, chiedendo che il Comandante della Polizia Municipale di prendesse con sollecitudine i provvedimenti ritenuti più opportuni CP_1 in relazione a quanto avvenuto >>.
Al di là dell'incontro con la giornalista e delle modalità dello stesso, è documentale che il 9.07.2018 ha effettivamente Parte_1 depositato presso il una nota (n. 10917/Prot. P.M.) in Controparte_1 cui riferiva dell'accaduto e precisava che la giornalista faceva << domande sulla procedura e cioè se avessimo fatto il controllo dell'alcool test, se avessimo ritirato la patente come avremmo dovuto fare nell'incidente del 21 aprile dello scorso anno >>.
Da tale nota emergono, a tutta evidenza, quelli che sono gli aspetti disciplinari poi contestati al ricorrente, ovvero << 1) al mancato ritiro della patente in capo al responsabile del sinistro, ; 2) alla mancata Persona_3 richiesta di effettuazione, in capo al medesimo , di rilievi Persona_3 alcolemici e tossicologici >>.
Il convenuto si attivava solo a seguito della trasmissione del CP_1 sopra richiamato servizio televisivo, avvenuta in data 10 ottobre 2018; e con nota del giorno successivo il Sindaco di riteneva opportuno CP_1 chiedere al Comandante della Polizia Municipale di una relazione CP_1 relativa ai fatti richiamati nello stesso servizio televisivo e, dunque, ai fatti inerenti le operazioni di rilievo e di ricostruzione del sinistro avvenuto in data 21 aprile 2017 con esiti mortali per il minore Persona_2
In memoria difensiva si legge che << da tale nota del 9.7.2018 non poteva affatto evincersi l'esistenza di presupposti per avviare alcun procedimento disciplinare (acquisizione della conoscenza dell'infrazione) in quanto il servizio televisivo non era ancora andato in onda. Non vi era, dunque, alcuna notizia della infrazione. Anzi, si evince proprio dalla relazione del Comandante il fatto che la contestazione sia fondata proprio sulla conoscenza avvenuta attraverso la visione il 10.10.2018 del video della trasmissione de Le Iene >>; ma, come visto, la nota del
9.07.2018 riportava chiaramente le possibili infrazioni rimproverabili (e che, infatti, sono poi state rimproverate).
E i mesi intercorsi tra la nota e l'avvio del procedimento disciplinare hanno cagionato una irrimediabile lesione del diritto di difesa del dipendente, attesa anche la rilevanza mediatica assunta;
e bene il CP_1 avrebbe potuto effettuare le sue verifiche tra la data della nota (9.07.2018)
6 e quella della messa in onda del servizio televisivo (10.10.2018), mentre tali verifiche sono state effettuate solo successivamente, e sulla scia di esso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione disciplinare irrogata va annullata.
Il ricorrente ha anche chiesto << condannare, in ogni caso, il al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_3 della complessiva somma di euro 120.000,00, pari a circa n°4 anni di retribuzione, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di equità da codesto Tribunale, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immagine dell' sia in ambito lavorativo sia in Parte_3 ambito sociale e derivanti dalla pubblicizzazione della illegittima sanzione disciplinare irrogata >>; domanda che non può trovare accoglimento: ed infatti, anche ipotizzando per un attimo effettivamente un danno all'immagine del , esso sarebbe conseguenza del servizio televisivo Pt_1
(a diffusione nazionale, e avvenuto prima del procedimento disciplinare) e non della pubblicizzazione della sanzione disciplinare irrogata.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con una congrua riduzione per effetto del rigetto della domanda risarcitoria.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1738/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla la sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del
26.11.2018, comunicato in data 28.11.2018; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di quanto dovuto e non corrisposto in conseguenza della Parte_1 illegittima irrogazione della suddetta sanzione disciplinare (e, quindi, di quanto trattenuto in esecuzione dell'anzidetto provvedimento); su tali somme dovrà essere corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, dal dovuto al soddisfo;
condanna il al rimborso in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 259,00 per spese vive, € 1.200,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.
Siracusa, 10/01/2024
7 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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