Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2023, proposto da
LL N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Butti, Federico Peres e Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot e dall’avvocato Chiara Candiollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Longhin e dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Torino, non costituita in giudizio;
SA UR, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi, Teodora Marocco e Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carpice S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Massaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota di Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Servizi Ambientali prot. n. 00136922/2022 del 8.11.2022, pervenuta a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Codici Anagrafe 1215 e 1281. Procedimento di bonifica ex Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sito inquinato: “Area Carpice compresa tra Strada Carpice, Via Vinovo (ex Str. Rusca), Viale Europa, nel Comune di Moncalieri”. Comunicazioni”;
di ogni atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Comune di Moncalieri, di SA UR e di Carpice S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Piemonte, con nota del 8.11.2022, premesso che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8032 del 2.12.2021, aveva individuato in LL NV uno dei soggetti responsabili dell’inquinamento dell’area Carpice e che i proprietari non responsabili avevano presentato istanza di svincolo delle garanzie finanziarie prestate per gli interventi approvati con D.D. n. 938 del 30.5.2007 (quanto a Carpice s.r.l.) e n. 937 del 30.5.2007 (quanto alla proprietà della signora UR), ha invitato LL a presentare un nuovo progetto di bonifica corredato da garanzie finanziarie in relazione alla situazione ambientale aggiornata, e a subentrare nelle correnti garanzie finanziarie (al fine di permettere di liberare i proprietari incolpevoli), stante l’impossibilità di accogliere le istanze di svincolo su un sito ancora sottoposto a obbligo di bonifica.
Avverso tale atto la parte ricorrente è insorta deducendo:
1)incompetenza e violazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 4 della L.R. n. 42/2000, dell’art. 43 della L.R. n. 9/2007 e dell’art. 25 della L.R. n. 3/2015;
2) eccesso di potere per travisamento, falsità del presupposto, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (la ricorrente ha già presentato il progetto integrativo di messa in sicurezza);
3) eccesso di potere per travisamento, falsità del presupposto, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (i proprietari sono ancora soggetti procedenti);
4) eccesso di potere nelle forme della falsità del presupposto, carenza di istruttoria, sviamento, manifesta ingiustizia, violazione dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (la Regione si è rivolta alla sola ricorrente e non anche agli altri soggetti che devono intervenire nel procedimento);
5) eccesso di potere per manifesta illogicità e carenza di istruttoria, atipicità, violazione dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (la richiesta di subentrare nelle garanzie finanziarie non è prevista dalla normativa vigente).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Moncalieri, la Regione Piemonte, Carpice s.r.l. e la dottoressa UR SA.
All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto impugnato costituirebbe una mera comunicazione.
L’eccezione è infondata.
La contestata nota regionale esprime la richiesta di presentare un nuovo progetto di bonifica e di subentrare in garanzie finanziarie, traducendosi nell’imposizione di adempimenti onerosi per la ricorrente. Pertanto, incidendo sulla sfera giuridica della destinataria, l’atto in questione costituisce provvedimento amministrativo lesivo e, quindi, impugnabile.
2. E’ stato altresì eccepito che la sopravvenuta determinazione del Comune in data 23.6.2023 (documento n. 25 depositato in giudizio il 14.1.2026 dalla ricorrente) ha fatto venire meno l’interesse alla trattazione del gravame.
Il rilievo non ha pregio.
Il sopraggiunto provvedimento comunale non si pone in sostituzione, ma in aggiunta all’atto impugnato con il ricorso in epigrafe. Si tratta di due disposizioni distinte promananti da enti diversi. Persiste pertanto l’interesse all’impugnazione della nota regionale.
3. E’ stata infine eccepita l’improcedibilità della parte del ricorso riferita al subentro nelle fideiussioni (antecedenti all’entrata in vigore della L.R. n. 3/2015), in quanto, in pendenza di giudizio, è intervenuto lo svincolo nei confronti dei proprietari incolpevoli (documenti n. 29 e 30 depositati in giudizio da LL).
L’eccezione è condivisibile.
Per effetto dello svincolo, è venuta meno la possibilità del subentro fatto valere dalla nota impugnata, la quale quindi ha perso, in parte qua, l’originaria lesività.
Né si potrebbe sostenere che la richiesta regionale di subentro si traduca sostanzialmente, a seguito dello svincolo, nella prescrizione di attivare una nuova garanzia fideiussoria, in quanto la gestione delle garanzie finanziarie pertiene alla Regione solo per quelle prestate e accettate alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3 dell’11.3.2015 (come le fideiussioni poi svincolate dei due proprietari incolpevoli) mentre le altre (successive) devono essere prestate ai comuni (si veda l’art. 4 della L.R. n. 42/2000, novellato dall’art. 25 della L.R. n. 3 del 2015) e quindi non possono essere ricondotte, nemmeno implicitamente, alla volontà regionale. Ne deriva che la nota impugnata non può avere, come residuo significato, quello di imporre una nuova garanzia finanziaria; l’unico suo significato possibile, ovvero la richiesta di subentrare in garanzie ancora in essere, è superato dal sopraggiunto svincolo delle fideiussioni.
4. Entrando nel merito della trattazione del ricorso (limitatamente alla parte in cui residua l’interesse a ricorrere, ovvero quella riferita alla richiesta di presentare un nuovo progetto di bonifica), valgono le seguenti considerazioni.
Con il primo motivo l’esponente deduce che l’atto impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Comune di Moncalieri o dalla Provincia e non dalla Regione.
La censura è fondata.
La richiesta di presentare un progetto di bonifica esula dalla competenza regionale, alla luce dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 42/2000 e dell’art. 43 della L.R. n. 9/2007; per effetto di tali norme, la competenza ad approvare i progetti di bonifica fa capo al Comune.
5. La fondatezza della censura incentrata sull’incompetenza determina l’assorbimento delle restanti doglianze (Cons. Stato, A.P., n. 5/2015).
6. In conclusione, il ricorso deve essere in parte accolto (quanto alla parte dell’atto impugnato che richiede la presentazione di un nuovo progetto di bonifica) e in parte dichiarato improcedibile (in relazione alla parte del contestato provvedimento che dispone il subentro nelle correnti garanzie finanziarie).
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA LL, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Alessandro Fardello, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA LL |
IL SEGRETARIO