TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 05/02/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 10822 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. ANTONACCI ORIANA;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LA GATTA CARMELINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio Parte_1 in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (assegno di invalidità civile) con decorrenza dalla domanda amministrativa ovvero da quella ritenuta di giustizia;
in tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
---------
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico al dott.
. Persona_1
Il c.t.u. ha affermato che: «L'esame della documentazione medica in atti consente di affermare che la IG.ra
è affetta da: cardiopatia ipertensiva con episodi di fibrillazione, sindrome del rene Parte_1 policistico, gonartrosi destra, sindrome depressiva endoreattiva. Pertanto, possiamo affermare che le patologie di cui è affetta la IG.ra , ai sensi del DM del Ministero della Salute del 05.02.1992, Parte_1 possono essere così elencate: Sindrome depressiva endoreattiva grave, cod. 2206: valutata con il 31%.
1 Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca EV (I classe NYHA) cod. 6441 valutata con il
21%. Rene policistico bilaterale come da esame ecografico del 01.08.2024 e lieve diminuzione del filtrato glomerulare 67,04 come da esame del 28.11.2023 cod. 6480 valutata con il 70%. Applicando un criterio analogico ed una sommatoria a scalare alle menomazioni presentate, la menomazione può complessivamente essere valutata nel 84%. La condizione menomativa presentata dalla IG.ra è stata Parte_1 documentata con l'esame ecografico del 01.08.2024 che ha dimostrato la bilateralità delle lesioni cistiche e con filtrato glomerulare lievemente ridotto come da esame del 28.11.2023. Pertanto, il beneficio economico dell'assegno di invalidità civile può essere fatto decorrere dal giorno 28.11.2023.
CONCLUSIONI
Al quesito proposto si risponde:
1) La IG.ra è affetta da: cardiopatia ipertensiva con episodi di fibrillazione, sindrome del Parte_1 rene policistico, gonartrosi destra, sindrome depressiva endoreattiva. Pertanto, possiamo affermare che le patologie di cui è affetta la IG.ra , ai sensi del DM del Ministero della Salute del 05.02.1992, Parte_1 applicando un criterio analogico ed una sommatoria a scalare alle menomazioni presentate, la menomazione può complessivamente essere valutata nel 84%. La condizione menomativa presentata dalla IG.ra Parte_1
è stata documentata con l'esame ecografico del 01.08.2024 che ha dimostrato la bilateralità delle
[...] lesioni cistiche e con filtrato glomerulare lievemente ridotto come da esame del 28.11.2023. Pertanto, il beneficio economico dell'assegno di invalidità civile può essere fatto decorrere dal giorno 28.11.2023».
La relazione di c.t.u., immune da vizi, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie di parte ricorrente alla data della visita diagnostica del
28.11.2023.
Peraltro, le conclusioni del c.t.u. non hanno formato oggetto di contestazione delle parti.
La domanda, quindi, va accolta per quanto di ragione.
---------
In conclusione, va dichiarato che si trova nelle condizioni sanitarie previste per Parte_1 beneficiare dell'assegno di invalidità civile data dal 28.11.2023.
Le spese del giudizio, in considerazione della decorrenza possono essere interamente compensate.
Pone i costi di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
CP_ Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' Parte_1 con ricorso depositato il 13/10/2022, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di invalidità civile dal 28.11.2023;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Bari, in data 05/02/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
2