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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 747/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, RE
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17184/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento
TARI dal 2018 al 2023, notificato l'8.11.2024, dell'importo complessivo di € 16.207,00, in relazione all'immobile in Roma, Indirizzo_1.
Parte ricorrente deduceva di dimorare presso l'immobile tassato, acquistato il 27.10.1977, e sosteneva che la TARI per tale unità abitativa sarebbe stata chiesta a Società_1 snc. Deduceca la prescrizione per gli anni 2018 e 2019 e la duplicazione illegittima della pretesa, lamentando la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, il difetto di motivazione, l'illegittimo calcolo della sanzione per violazione del principio del cumulo giuridico. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con distrazione delle spese. Allegava detto atto, quietanze di pagamento TARI, nota di trascrizione della compravendita, certificato di residenza, atti notificati ad altro soggetto, nota spese.
In data 3.12.2025 Parte ricorrente, con memoria illustrativa, faceva constare la mancata costituzione del
Comune di Roma.
Si costituiva in data 13.1.2025, il Comune di Roma che chiedeva il rigetto del ricorso, allegando l'avviso di accertamento impugnato. Negava la prescrizione per tutte le annualità richieste, sosteneva la sufficiente motivazione ed insisteva nella pretesa nella sua interezza.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha ammesso di essere proprietaria dell'unità abitativa tassata ai fini TARI, nonché di avervi dimorato per le annualità di cui è causa, con ciò integrando i presupposti per la debenza del tributo.
Senza contestare la quantificazione del tributo, sulla base della superficie, degli occupanti e della categoria di utenza, non ha provato di aver versato il tributo di cui è causa, né ha provato in modo convincente l'asserito assolvimento del tributo a sé imputato, da parte di terzi.
Dalla documentazione in atti, è emerso che l'avviso impugnato riguarda l'immobile in Indirizzo_1, cat. Indirizzo_2 (abiotazione) di mq 480, codice utenza 0003265742, sanzionando un'omessa dichiarazione in relazione a due unità in cat. A/7 e una in C/2 dati catastali ed il certificato di residenza del 14.1.2024 indica appunto Indirizzo_1. Gli avvisi di accertamento a Società_1 recano anch'essi Indirizzo_1, ma la metratura è di 338 mq e la categoria è A/10 (uffici), a conferma della estraneità - in mancanza di altre diverse risultanze probatorie - della posizione della detta Società_1 rispetto a quella della ricorrente. Ciò posto, non possono trovare accoglimento nemmeno le altre doglianze, circa la motivazione, che appare sufficiente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, essendo stati specificati tutti presupposti in fatto e in diritto della tassazione TARI, né la deduzione circa la violazione dell'art. 10 dello
Statuto stesso (L. n.212/00), non constando che sia stato aperto dalla contribuente un contraddittorio col
Comune di Roma tramite un'istanza di autotutela, non provata.
Non sussiste la prescrizione, nemmeno per la più risalente delle annualità, il 2018, in quanto per tale annualità il tributo poteva essere pagato sino a tutto il 2019, con la conseguenza che la notifica dell'atto impositivo nel 2024 risulta tempestiva ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.
Anche le sanzioni sono state correttamente quantificate, secondo i canoni di legge, come dettagliatamente motivato nell'avviso di accertamento a pag. 4.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispsoitivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 1.500,00.
Roma, 14.1.2026
Il RE Il Presidente Dott.
BR NE Dott. Antonio Spataro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
UP FABRIZIO, RE
TATO' GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17184/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071000 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti del Comune di Roma, un avviso di accertamento
TARI dal 2018 al 2023, notificato l'8.11.2024, dell'importo complessivo di € 16.207,00, in relazione all'immobile in Roma, Indirizzo_1.
Parte ricorrente deduceva di dimorare presso l'immobile tassato, acquistato il 27.10.1977, e sosteneva che la TARI per tale unità abitativa sarebbe stata chiesta a Società_1 snc. Deduceca la prescrizione per gli anni 2018 e 2019 e la duplicazione illegittima della pretesa, lamentando la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, il difetto di motivazione, l'illegittimo calcolo della sanzione per violazione del principio del cumulo giuridico. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con distrazione delle spese. Allegava detto atto, quietanze di pagamento TARI, nota di trascrizione della compravendita, certificato di residenza, atti notificati ad altro soggetto, nota spese.
In data 3.12.2025 Parte ricorrente, con memoria illustrativa, faceva constare la mancata costituzione del
Comune di Roma.
Si costituiva in data 13.1.2025, il Comune di Roma che chiedeva il rigetto del ricorso, allegando l'avviso di accertamento impugnato. Negava la prescrizione per tutte le annualità richieste, sosteneva la sufficiente motivazione ed insisteva nella pretesa nella sua interezza.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha ammesso di essere proprietaria dell'unità abitativa tassata ai fini TARI, nonché di avervi dimorato per le annualità di cui è causa, con ciò integrando i presupposti per la debenza del tributo.
Senza contestare la quantificazione del tributo, sulla base della superficie, degli occupanti e della categoria di utenza, non ha provato di aver versato il tributo di cui è causa, né ha provato in modo convincente l'asserito assolvimento del tributo a sé imputato, da parte di terzi.
Dalla documentazione in atti, è emerso che l'avviso impugnato riguarda l'immobile in Indirizzo_1, cat. Indirizzo_2 (abiotazione) di mq 480, codice utenza 0003265742, sanzionando un'omessa dichiarazione in relazione a due unità in cat. A/7 e una in C/2 dati catastali ed il certificato di residenza del 14.1.2024 indica appunto Indirizzo_1. Gli avvisi di accertamento a Società_1 recano anch'essi Indirizzo_1, ma la metratura è di 338 mq e la categoria è A/10 (uffici), a conferma della estraneità - in mancanza di altre diverse risultanze probatorie - della posizione della detta Società_1 rispetto a quella della ricorrente. Ciò posto, non possono trovare accoglimento nemmeno le altre doglianze, circa la motivazione, che appare sufficiente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, essendo stati specificati tutti presupposti in fatto e in diritto della tassazione TARI, né la deduzione circa la violazione dell'art. 10 dello
Statuto stesso (L. n.212/00), non constando che sia stato aperto dalla contribuente un contraddittorio col
Comune di Roma tramite un'istanza di autotutela, non provata.
Non sussiste la prescrizione, nemmeno per la più risalente delle annualità, il 2018, in quanto per tale annualità il tributo poteva essere pagato sino a tutto il 2019, con la conseguenza che la notifica dell'atto impositivo nel 2024 risulta tempestiva ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.
Anche le sanzioni sono state correttamente quantificate, secondo i canoni di legge, come dettagliatamente motivato nell'avviso di accertamento a pag. 4.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispsoitivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 1.500,00.
Roma, 14.1.2026
Il RE Il Presidente Dott.
BR NE Dott. Antonio Spataro