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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10532 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 16277/2023, posta in decisione all'udienza del 16.4.2025, vertente
TRA
- (CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Silvia Picconi (C.F. , fax C.F._2
06/39721585, PEC ), presso Email_1
quest'ultima elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 44 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- attore;
E
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Febbo (C.F.:
) in virtù di procura generale alle liti per atto del CodiceFiscale_3
Notaio di Roma, Rep. N. 55418, Racc. n. 16104, Persona_1
registrato a Roma in data 4 maggio 2022, n. 5514, presso la quale elegge domicilio nella Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale
Europa 190. Comunicazioni all'indirizzo
- convenuta; Email_2 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità precontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.4.2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte autorizzate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1
Esponeva l'attore: di essere intestatario di n. 13 buoni postali fruttiferi a termine e precisamente:
• serie AE n. 0343735011 sottoscritto in data 25.10.1996 per CP_2
l'importo di L. 500.000;
• serie AF n. 0512472811 sottoscritto in data 21.12.1999 per CP_2
l'importo di L. 500.000;
• serie AF n. 0991534912 sottoscritto in data 29.01.1997 per CP_2
l'importo di L. 1.000.000;
• B.P.F. serie CE n. 0495982511 sottoscritto in data 27.03.2001 per l'importo di L. 500.000;
• serie CE n. 1121582112 sottoscritto in data 27.03.2001 per CP_2
l'importo di L. 1.000.000;
• B.P.F. serie CE n. 1121582212 sottoscritto in data 27.03.2001 per l'importo di L. 1.000.000;
• serie CC n. 1250695112 sottoscritto in data 22.01.2000 per CP_2
l'importo di L. 1.000.000;
• B.P.F. serie CC n. 1250695212 sottoscritto in data 22.01.2000 per l'importo di L. 1.000.000;
B.P.F. serie CB n. 1250693912 sottoscritto in data 21.12.1999 per l'importo di L. .1.000.000; serie CC n. 0512474711 sottoscritto in data 25.02.2000 per CP_2
l'importo di L. 500.000; serie CC n. 1250695512 sottoscritto in data 22.01.2000 per CP_2
l'importo di L. 1.000.000; serie CC n. 1250695312 sottoscritto in data 22.01.2000 per CP_2
l'importo di L. 1.000.000; serie CC n. 1250695412 sottoscritto in data 22.01.2000 per CP_2
l'importo di L. 1.000.000; per un valore complessivo di £. 11.000.000, pari ad € 5.681,02;
- detti buoni erano stati sottoscritti, in suo favore, dal padre Sig. il quale, dipendente della società convenuta per Persona_2
oltre 40 anni, mosso da una fiducia incondizionata nei confronti di
[...]
, effettuava la sottoscrizione dei buoni sopra elencati, CP_1
destinandovi i propri risparmi, certo di poter contare su un investimento sicuro;
- al momento di riscuotere i buoni, però, l'attore si vedeva opporre un rifiuto da parte di , la quale eccepiva la prescrizione di CP_1
tutti i buoni in suo possesso;
- i buoni elencati, infatti, non presentavano una indicazione chiara della data di scadenza, pur trattandosi di buoni a termine, né della successiva data di prescrizione, così che l'attore non veniva messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto nel termine previsto;
- l' convenuto si guardava bene dall'indicare tanto la data di CP_3
scadenza del buono, quanto la data di maturazione della prescrizione, pur essendo entrambi determinabili già al momento della sottoscrizione, ma utilizzava formule poco chiare, criptiche e fuorvianti, oltre che sempre diverse, indicate in timbri apposti sul buono e costituite da diciture scritte in caratteri molto piccoli, in applicazione delle quali, solo dopo aver compiuto calcoli nient'affatto immediati, che prevedevano l'impiego di una diligenza superiore alla media, si sarebbe potuto individuare la scadenza;
- la individuazione della data di scadenza ultima del buono veniva, quindi, lasciata al sottoscrittore, nel caso di specie una persona anziana o all'intestatario del buono, senza che gli venisse consegnata la documentazione informativa necessaria, in violazione dell'obbligo di trasparenza;
- in tutti i buoni allegati compare una dicitura standard, seguita dall'apposizione di timbri che riportano ulteriori diciture, sempre diverse e di non immediata comprensione, quando non coperte da timbri recanti la data di sottoscrizione, apposti proprio sull'indicazione del termine prescrizionale;
nello stesso documento, inoltre, compare addirittura un doppio timbro, nel primo il buono viene indicato come appartenente alla serie AF, nel secondo timbro, invece, il buono è descritto come appartenente alla serie CB, ingenerando colpevolmente nell'intestatario una inevitabile confusione;
- l' convenuto non si preoccupava di allertare i numerosissimi CP_3
sottoscrittori dell'imminente scadenza dei buoni, lasciando che gli stessi si prescrivessero, tanto che è stata sanzionata per il CP_1
comportamento tenuto persino dall'AGCM, con una sanzione di 1,4 milioni di euro, per la scorretta attività di collocamento e gestione dei buoni fruttiferi postali;
- con istanza depositata in data 13.12.2022, l'attore dava avvio, quindi, al procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con verbale negativo all'esito del primo incontro, fissato alla data del 10.01.2023, al quale non riteneva di presenziare;
Controparte_1
così concludeva parte attrice: “Voglia l'Ill.mo adito Giudice, ogni contraria istanza disattesa e reietta, accertata la responsabilità della società convenuta per la violazione degli obblighi informativi e/o dei doveri di trasparenza, buona fede e correttezza condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, quantificato nel valore nominale dei buoni e del capitale investito, pari ad € 5.681,02, ovvero al versamento in favore dell'attore della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva contestando le domande, eccezioni, Controparte_1
deduzioni ed affermazioni di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, evidenziando le caratteristiche dei buoni fruttiferi per cui
è causa, descrivendole analiticamente per ogni Buono Fruttifero Postale dedotto in giudizio, rilevando che nessun importo era dovuto da in CP_1
relazione ai buoni fruttiferi per cui è causa, preliminarmente eccependo l'intervenuta prescrizione dei Buoni stessi, essendo stati presentati all'incasso successivamente alla scadenza del termine prescrizionale decennale dello stesso e nelle more non essendo stato compiuto alcun atto idoneo a interrompere la prescrizione, precisando che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali
a termine inizia a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale, rilevando che il termine era originariamente di cinque anni, ma l'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000
(pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) ha stabilito che “…i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (la previsione si applica a tutti i BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Ministeriale), essendo stato modificato pertanto il termine prescrizionale da 5 a 10 anni, evidenziando l'orientamento costantemente assunto dal Dicastero di non dar corso al rimborso dei titoli in ordine ai quali sia spirato, come nel caso in oggetto, il termine prescrizionale, al fine di garantire l'assoluta uniformità di trattamento tra possessori di titoli del debito pubblico
(difatti i B.F.P. in argomento sono equiparati a tutti gli effetti a questi ultimi e dunque disciplinati dalle norme per essi valevoli), eccependo altresì l'intervenuta prescrizione decennale dei Buoni Postali Fruttiferi, rammentando che, all'epoca dei fatti, gli obblighi informativi erano espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei BFP, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario, evidenziando che ha correttamente CP_1
adempiuto e rispettato gli obblighi previsti in tema di correttezza e buona fede nelle relazioni tra intermediari e clienti e non ha posto in essere alcuna condotta omissiva, rilevando come la parte attrice non lamenti l'esatta qualificazione del BFP, ma solo ed esclusivamente la carenza, a suo dire, di informazioni riguardanti la scadenza dello stesso, mentre era suo onere verificarla, vista la definizione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione e non di credito, evidenziando che gli obblighi informativi più volte invocati da parte attrice, sia in tema di responsabilità contrattuale che in ordine alla sospensione della prescrizione, non erano sussistenti all'epoca del collocamento del titolo, essendo sorti solo dal 2.9.2005 e relativi ai titoli emessi solo dopo tale data, evidenziando come nella fattispecie non trovi applicazione neppure il D.P.R. 22.6.2007 e il cd. Codice del Consumo, contestando altresì la fondatezza dell' exceptio doli, in quanto, la malafede in primo luogo deve essere provata dalla parte che la eccepisce con elementi oggettivi e inequivocabili e non basata su supposizioni e ricostruzioni ipotetiche, evidenziando di aver impugnato il provvedimento dell'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato del 18.10.2022 innanzi al TAR Lazio, assumendo come il sottoscrittore di un buono fruttifero postale, a rigore, non possa essere considerato consumatore ai sensi dell'art. 18 del Cod. Consumo, rientrando piuttosto nella categoria degli investitori/risparmiatori, rilevando ancora come le censure mosse dall'AGCM non siano riferibili – indistintamente – ai buoni cd.
“prescritti”, ma solo a quelli in cui troverebbe applicazione il codice del consumo, evidenziando come non esita una norma che pone a carico di degli obblighi informativi allorquando esercita una funzione CP_1
pubblicistica, come è nel caso di collocamento dei buoni fruttiferi
Postali, così infine concludendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- Nel merito - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei Buoni Postali fruttiferi in esame e rigettare la domanda attorea in quanto infondata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge”.
La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4.2025 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce oggetto della domanda attorea l'accertamento di responsabilità della società convenuta per la asserita violazione degli obblighi informativi e/o dei doveri di trasparenza, buona fede e correttezza in relazione ai tredici buoni fruttiferi postali, a lui intestati, sottoscritti dal padre nel corso degli anni dal 1996 al 2001, per un valore di € 5.681,02, dichiarati prescritti al momento della presentazione, da parte del beneficiario, per la riscossione.
Assume parte attrice che, recatasi a riscuotere i buoni, si era infatti vista opporre un rifiuto da parte di , che eccepiva CP_1
l'intervenuta prescrizione dei buoni in suo possesso.
Rileva parte attrice che i buoni non presentavano una indicazione chiara della data di scadenza, pur trattandosi di buoni a termine, né della successiva data di prescrizione, così che egli non era messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto nel termine previsto.
Assume altresì che l' non indicava la data di scadenza del buono CP_3
e quella di maturazione della prescrizione, pur essendo entrambi determinabili già al momento della sottoscrizione, ma utilizzava formule poco chiare, criptiche e fuorvianti, oltre che sempre diverse, indicate in timbri apposti sul buono e costituite da diciture scritte in caratteri molto piccoli, in applicazione delle quali, solo dopo aver compiuto calcoli per nulla immediati, che prevedevano l'impiego di una diligenza superiore alla media, si sarebbe potuto individuare la scadenza.
La domanda risulta fondata e per quanto di ragione va pertanto accolta.
Non vi è dubbio alcuno sulla intervenuta prescrizione dei tredici titoli in oggetto, poiché sul punto non vi è contestazione fra le parti, avendo parte attrice invocato, quale titolo di responsabilità della società convenuta, la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e informazione e il conseguente risarcimento del danno occorsogli, coincidente con la perdita del valore nominale dei buoni e del capitale investito, a causa della intervenuta prescrizione dei titoli derivante dall'omessa osservanza degli obblighi richiamati.
Rileva questo giudicante come la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del foglio informativo, non impedisca all'intermediario di eccepire, come nel caso, di specie, qualora ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione e tuttavia, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le condizioni, può senz'altro stigmatizzarsi l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l'eventuale negligenza dell'investitore.
Orbene, come già rilevato, nel caso di specie è lamentata la violazione dell'obbligo di consegna del , posto a presidio della Parte_2
correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, nonché la condotta omissiva tenuta dall'intermediario successivamente alla sottoscrizione del titolo, ossia, in sostanza, la mancata adozione di iniziative finalizzate ad informare il risparmiatore dell'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto dei buoni in suo possesso.
Il D.M. 19.12.2020 prescrive, all'art. 3, che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e, all'art. 6, dispone, in capo a l'obbligo di esporre al pubblico Controparte_1
le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto. Tale obbligo informativo è, evidentemente posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario e, al tempo stesso, a tutela della volontà del risparmiatore, che deve essere posto in condizione di comprendere esattamente, indipendentemente dalle proprie condizioni personali, quali siano le caratteristiche del buono acquistato e quando questo venga a scadenza.
E' vero che in Gazzetta Ufficiale vengono pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, ma la circostanza che la controparte possa procurarsi le informazioni necessarie mediante la propria iniziativa non vale a limitare o a ridurre la responsabilità della parte onerata per la violazione degli obblighi sulla stessa ricadenti.
Ed invero, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve proprio allo scopo di consentire al cliente di venire a conoscenza del prodotto acquistato e delle sue caratteristiche, con la conseguenza che la violazione di tale regola, determina in via presuntiva la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subita per l'intervenuta scadenza del buono.
Non vi è dubbio che non abbia consegnato al CP_1
sottoscrittore il prescritto obbligo informativo, perché non vi è prova in atti, né risulta provato che abbia avvisato il beneficiario della imminente scadenza del buono, a ciò non potendovi sopperire la comunicazione affissa nei vari uffici postali.
Non rileva, inoltre, in senso contrario, il dato secondo cui, all'epoca della sottoscrizione dei titoli, non vi era alcuna norma che imponesse la sottoscrizione dei fogli informativi consegnati ai clienti ed infatti, gli obblighi di trasparenza, che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (si vedano, ad esempio, gli artt. 21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000), costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Carta fondamentale.
E' orientamento costante in giurisprudenza quello secondo cui le disposizioni di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. operano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti;
sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte (così ad es.
Cass. 7358/2022).
La buona fede, dunque, assolve una funzione che, integrando il contenuto negoziale, mira a proteggere gli interessi di controparte, sia pure nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Tale funzione di protezione è maggiormente intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra l'investitore e un soggetto pubblico che, malgrado la forma privatistica, svolga una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni postali.
Alla base c'è un bilanciamento di interessi tra la tutela alla stabilità dell'economia pubblica e la tutela al risparmio costituzionalmente garantita (art. 47 Cost.), bilanciamento che trova un punto di equilibrio nella previsione normativa, sia pure di rango secondario, di quegli obblighi informativi, chiari e precisi, in ordine alla scadenza dei titoli, affinché sia altresì garantito il diritto di autodeterminazione negoziale relativo alla riscossione dei predetti buoni. In tale direzione, le argomentazioni contenute nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza del 18.10.202 che, nel comminare una importante sanzione per aver formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e prescrizione dei buoni, ha ribadito la necessità di una chiara formulazione della data di scadenza del titolo ed ha escluso che sia conforme a buona fede “addossare all'utente-consumatore l'onere di individuare la scadenza del buono.”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ne consegue che va affermata la responsabilità precontrattuale dell'emittente per non aver adeguatamente adempiuto alle obbligazioni collegate alla cessione dei buoni (trascurando un obbligo informativo predeterminato, la cui violazione, se non comporta la sospensione del termine prescrizionale, genera tuttavia responsabilità per inadempimento – così Collegio di
Coordinamento ABF con decisione n. 4656/2022), con la conseguenza che la convenuta va condannata a risarcire il danno Controparte_1
occorso all'attore, che non ha potuto riscuotere le somme portate nei titoli prescritti, corrispondente al valore nominale dei titoli stessi, pari ad € 5.681,02 oltre interessi dalla data della notifica della domanda sino a quella dell'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di € 5.681,02 oltre interessi come in motivazione;
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 250,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma in data 14.7.2025. Il Giudice