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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2219 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANGELO MARINA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CLEMENTE MARIA Controparte_1
CE e dall'Avv. PRIVILEGGIO ROSSELLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio contratto in data 13.09.1980 in Celle Ligure (SV), trascritto nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Celle Ligure al numero 14, parte II, serie A, anno 1980, alle condizioni di seguito esposte:
• La casa già familiare di NO (MI), Viale Lombardia n. 2, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà con le sue pertinenze/accessori/arredi/corredi, nella sua esclusiva Controparte_1
disponibilità e presso l'immobile abiteranno (finché lo riterranno) i figli (maggiorenni ed economicamente indipendenti) ed . In ragione e secondo titolo di proprietà, la Sig.ra Per_1 Per_2
terrà a proprio esclusivo carico le spese “straordinarie” ed “ordinarie” Controparte_1
riguardanti l'immobile. Le parti si danno reciprocamente atto di avere separatamente assunto (e già
eseguito) accordi per l'asporto – da parte del Sig. e dalla casa già coniugale – di Parte_1
ogni residuo bene e/o effetto personale;
• La casa di Celle Ligure (SV), Via Costa n. 103 int. 2, di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
rimarrà, con le sue pertinenze/accessori/arredi/corredi nell'esclusiva disponibilità dello Parte_1
stesso. In ragione e secondo titolo di proprietà, il Sig. terrà a proprio esclusivo Parte_1
carico le spese “straordinarie” ed “ordinarie” riguardanti l'immobile;
• A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il Sig. con decorrenza Parte_1
05.08.2025 e in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni successivo mese, verserà alla
Sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato Controparte_1
(IBAN: [...]), la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo
Istat su base: luglio2025;
- Prendere atto delle seguenti, ulteriori dichiarazioni e/o pattuizioni:
• I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già paritariamente suddiviso risparmi e/o accantonamenti e/o investimenti frutto di comune risparmio, dando corso ai necessari conguagli sulle polizze da ciascuno trattenute;
• I coniugi convengono che le n. 20 monete d'oro (sterline) acquistate per i figli alla nascita degli stessi (e conservate nella cassaforte della casa già coniugale) sono state, alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo, attribuite direttamente e consegnate: -per la metà, al figlio;
-per la Per_1
restante metà, al figlio;
Per_2
• Quanto all'autovettura Hyundai Gallo per targa ZA 789 KB (di cui il Sig. è Parte_1
proprietario ed intestatario al P.R.A.), i coniugi convengono rimanga nell'esclusiva disponibilità
dello stesso, il quale, per l'effetto, dichiara di accollarsi (come appunto si accolla) ogni correlativo onere e/o obbligo economico e/o costo operativo;
• Quanto all'autovettura Renault Megane targa EB008NZ (di cui il Sig. è Parte_1
proprietario ed intestatario al P.R.A.), i coniugi convengono venga –a titolo gratuito –trasferita nella proprietà alla Sig.ra che quindi (oltre ad accollarsi le spese di passaggio di Controparte_1
proprietà) ne avrà esclusiva disponibilità e, con decorrenza data “trapasso”, terrà a proprio esclusivo carico ogni correlativo onere e/o obbligo economico e/o costo operativo;
• I coniugi si danno reciprocamente atto che quanto sopra pattuito costituisce definitiva regolazione dei reciproci rapporti dare-avere riferiti ai rapporti economico-patrimoniali indicati e che, con l'esecuzione di quanto nel presente accordo convenuto, nulla avranno più reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione e/o causa (anche risarcitoria e/o indennitaria).
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo