CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 968/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7444/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018497209000 ILOR 2014
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010733638000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007035426000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021103591000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023470849000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170018814865000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011098676000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180013338562000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012709377000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190031512159000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055531130001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013420107000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015866613001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210011943511000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210028719289000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220009769213000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018430846000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018430947000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019729109000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220026615048000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027381587000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009894136000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013814789000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230023967763000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010501656 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010702428 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3442/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'intimazione di pagamento riportata in epigrafe per l'importo complessivo di € 656.155,35 notificata il 09.10.2024 nonchè le sottese n. 29 cartelle di pagamento con varie causali ,IRPEF,IVA,IRAP,diritto annuale CCIAA,Contributo unificato ed altro, n.28 avvisi di addebito e n.2 Avvisi di accertamento per omesso versamento IVA,ILOR ed altro per gli anni d'imposta dal 2012 al
2019; tutti gli atti sono descritti in epigrafe con l'indicazione della presunta imposta evasa.
Il ricorrente eccepisce in via preliminare l'inesistenza delle cartelle evidenziate ai n.18,24 e 25 del ricorso introduttivo,per mancata prova della notifica. Contesta poi:
1- Violazioni al protocollo d'intesa siglato dall'A.d.entrate e la A. d. Entrate RI circa la costituzione in giudizio;
2-Nullità della notifica delle cartelle esattoriali e di tutti gli atti connessi per irregolarità delle modalità di notifica mediante l'utilizzo della casella PEC.
3- Nullità delle notifiche degli atti per omessa spedizione della raccomandata informativa in violazione dell'art. 60 DPR 600/73.
4- Nullità per omessa motivazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Lamenta inoltre la evidente,a suo dire, violazione dell'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006
Chiede infine che venga,tra l'altro,dichiarata l'estinzione dei crediti,interessi e sanzioni per prescrizione e la decadenza della riscossione dei crediti.
Presenta memorie illustrative depositate in data 14.05.2025.
Si costituisce ritualmente l'DERI che confuta punto per punto l'assunto del ricorrente,confermando la piena regolarità delle notifiche di tutti gli atti impugnati,denunciando altresì la strumentalità dell'impugnazione.
Nel contestare così i motivi del ricorso,facendo riferimento a tutti gli atti depositati,parte resistente conclude per la loro reiezione, con tutte le conseguenze di legge,anche in ordine al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso, che non appare fondato,non può trovare accoglimento.
Si premette che delle cartelle ed atti ricompresi nell'intimazione di pagamento impugnata ,le cartelle che occupano ( in ordine progressivo) il num. 5,6,9,20 dell'elenco ,nonchè i 28 avvisi di addebito non rientrano nella competenza di questa Corte tributaria ,in quanto relativi a debiti di natura non tributaria,non appartenenti alla giurisdizione di questa Corte.
Occorre preliminarmente chiarire la piena validità dell'accordo -protocollo d'intesa sottoscritto dall'DE e dall'Agenzia delle entrate RI, considerato uno strumento legittimo finalizzato a coordinare la difesa in giudizio dei due soggetti,come confermato anche dalla Cassazione,da ultimo con ord. n.4814 del
24.02.2025.
Qualsiasi contestazione mossa sul punto,pertanto,non può che essere accantonata.
In via priliminare,inoltre, l'invocata decadenza dal potere impositivo dell'Amm.ne finanziaria unitamente all'invocata prescrizione del credito( o presunta tale) vantato dal Fisco è questione pregiudiziale che viene esaminata necessariamente alla luce della validità e regolarità della notifica degli atti prodromici, la sola che conferisce definitività alla pretesa impositiva. Dall'esame degli atti presenti nel fascicolo processuale non si può non giungere alla conclusione che vede gli atti presupposti debitamente e regolarmente notificati ,il che conferisce agli atti medesimi,non opposti nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, caratteristica di atto definitivo non più discutibile in questa sede giudiziaria,che cristallizza il credito tributario.
Su questo principio ormai si è depositata ,da tempo,copiosa giurisprudenza della Suprema corte che ha affermato la non impugnablità di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè incontestato, come anche ha ribadito la irretrattabilità del credito per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento o altro atto prodromico - Cass. sent. 11800/2018 ; Cass. civile Sez.VI sent. n. 1901 del 28.01.2020; ord. Cass.
n. 3005 del 07.02.2020 -
Tali atti sono impugnabili solo per vizi propri come prescrive l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/92 e ciò non
è stato ravvisato dal ricorrente nel caso di specie.
Per alcuni atti si è reso necessario fare ricorso alla procedura prevista dall'art.. 7 quater del D.L. 193/2016 conv. dalla L. n.225/2016 con rilascio dell'attestazione della UNIONCAMERE di avvenuto deposito telematico.
Il citato disposto normativo ha permesso l'estensione della notifica via PEC, già prevista dall'art. 26 DPR
602/73, anche agli atti tributari. In caso,poi,di casella PEC non attiva o satura,prevede un secondo tentativo che,qualora abbia anch'esso esito negativo, dispone il deposito telematico dell'atto presso l'area riservata al destinatario nel sito di Infocamere,con la comunicazione di avvenuta notifica dell'atto de quo ,perfezionatasi con l'attestazione del deposito telematico e la pubblicazione dell'avviso ex art. 26 suddetto DPR 602/73.
E' il caso dell'atto interruttivo consistente nella intimazione di pagamento numero (si riportano solo le cifre finali)...771000 di € 27.584,00 che ,in prima istanza,non è stata notificata per "indirizzo insufficiente" e che poi ,attraverso l'attestazione Infocamere di avvenuto deposito telematico, è approdata ad una regolare notifica,con la pubblicazione sul predetto sito avvenuta dal 23 al 24.02.2017.
Altro atto interruttivo ,anch'esso versato in atti, è rappresentato dall'intimazione di pagamento n........727000 di € 82.896,59 per somme a debito di IVA e IRAP anni 2012 e 2013,notificata a mezzo PEC, con la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario del 26.04.2019.
I suddetti atti ,si ripete, non risultano opposti e la loro definitività attribuisce sicuro valore alla pretesa tributaria sottesa alla/e intimazione/i di pagamento.
Medesime considerazioni si offrono per i due Avvisi di accertamento, incontestati,compresi nell'atto impugnato, notificati al ricorrente per anni di imposta successivi ,e precisamente:
-Avviso di accertamento n. TF9010501656/2019 -ruolo emesso dalla Dir. Prov.le DE di Salerno, per omesso versamento IVA,IRAP,IRPEF e Addizionali comunali e regionali a.i. 2014 ,per € 347.266,49 notificato il
23.12.2019 e
- Avviso di accertamento n. TF901702428/2020 -ruolo emesso dalla Dir. Prov.le DE di Salerno-per omesso versamento IVA,IRAP,IRPEF e Addizionali regionali e comunale a.i. 2015,per € 38.918,11,notificato il
24.11.2020.- Si risponde così anche all'eccezione sulla inesistenza degli atti per mancata notifica al ricorrente, sollevata nel ricorso introduttivo ed evidenziata ai punti 18,24 e 25 delle premesse dello stesso atto.
Sulla cartella di pagamento n.......109000 di € 18.589,03 emessa per IVA 2018, notificata il 04.07.2023,
l'eccezione sollevata è inconferente ,attesa la sua irretrattabilità rispetto a un debito ormai consolidato,come sopra illustrato.
E' di tutta evidenza che le notifiche effettuate nel tempo,di cui si è data prova, hanno certamento interrotto qualsiasi termine di prescrizione del credito ,peraltro ordinario ,trattandosi di tributi erariali e quindi decennale ex art. 2946 c.c.
Per quanto riguarda infine la censura sull'omissione di motivazione del calcolo degli interessi essa è destituita di fondamento in quanto è appena il caso di ricordare che essa è contenuta nella modulistica tecnico giuridica normalmente usata, approvata dagli organi ministeriali nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.M. 214 del 21.05.2009,come riconosciuto anche dalla Suprema corte con ord. n. 3005 del 07.02.2020
La soccombenza,ope legis,comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,sciogliendo la riserva, oggi 24/06/2025, così provvede: rigetta il ricorso,siccome infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'DE RI delle spese del giudizio, che si liquidano in € 4.000,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge, se dovuti. Salerno, 21-05 / 24-06-2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini SI BU
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7444/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140018497209000 ILOR 2014
contro
Ag.entrate - RI - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010733638000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007035426000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021103591000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023470849000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170018814865000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011098676000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180013338562000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190012709377000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190031512159000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190055531130001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013420107000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015866613001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210011943511000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210028719289000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220009769213000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018430846000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220018430947000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019729109000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220026615048000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027381587000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009894136000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230013814789000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230023967763000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010501656 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010702428 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3442/2025 depositato il
27/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'intimazione di pagamento riportata in epigrafe per l'importo complessivo di € 656.155,35 notificata il 09.10.2024 nonchè le sottese n. 29 cartelle di pagamento con varie causali ,IRPEF,IVA,IRAP,diritto annuale CCIAA,Contributo unificato ed altro, n.28 avvisi di addebito e n.2 Avvisi di accertamento per omesso versamento IVA,ILOR ed altro per gli anni d'imposta dal 2012 al
2019; tutti gli atti sono descritti in epigrafe con l'indicazione della presunta imposta evasa.
Il ricorrente eccepisce in via preliminare l'inesistenza delle cartelle evidenziate ai n.18,24 e 25 del ricorso introduttivo,per mancata prova della notifica. Contesta poi:
1- Violazioni al protocollo d'intesa siglato dall'A.d.entrate e la A. d. Entrate RI circa la costituzione in giudizio;
2-Nullità della notifica delle cartelle esattoriali e di tutti gli atti connessi per irregolarità delle modalità di notifica mediante l'utilizzo della casella PEC.
3- Nullità delle notifiche degli atti per omessa spedizione della raccomandata informativa in violazione dell'art. 60 DPR 600/73.
4- Nullità per omessa motivazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Lamenta inoltre la evidente,a suo dire, violazione dell'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006
Chiede infine che venga,tra l'altro,dichiarata l'estinzione dei crediti,interessi e sanzioni per prescrizione e la decadenza della riscossione dei crediti.
Presenta memorie illustrative depositate in data 14.05.2025.
Si costituisce ritualmente l'DERI che confuta punto per punto l'assunto del ricorrente,confermando la piena regolarità delle notifiche di tutti gli atti impugnati,denunciando altresì la strumentalità dell'impugnazione.
Nel contestare così i motivi del ricorso,facendo riferimento a tutti gli atti depositati,parte resistente conclude per la loro reiezione, con tutte le conseguenze di legge,anche in ordine al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso, che non appare fondato,non può trovare accoglimento.
Si premette che delle cartelle ed atti ricompresi nell'intimazione di pagamento impugnata ,le cartelle che occupano ( in ordine progressivo) il num. 5,6,9,20 dell'elenco ,nonchè i 28 avvisi di addebito non rientrano nella competenza di questa Corte tributaria ,in quanto relativi a debiti di natura non tributaria,non appartenenti alla giurisdizione di questa Corte.
Occorre preliminarmente chiarire la piena validità dell'accordo -protocollo d'intesa sottoscritto dall'DE e dall'Agenzia delle entrate RI, considerato uno strumento legittimo finalizzato a coordinare la difesa in giudizio dei due soggetti,come confermato anche dalla Cassazione,da ultimo con ord. n.4814 del
24.02.2025.
Qualsiasi contestazione mossa sul punto,pertanto,non può che essere accantonata.
In via priliminare,inoltre, l'invocata decadenza dal potere impositivo dell'Amm.ne finanziaria unitamente all'invocata prescrizione del credito( o presunta tale) vantato dal Fisco è questione pregiudiziale che viene esaminata necessariamente alla luce della validità e regolarità della notifica degli atti prodromici, la sola che conferisce definitività alla pretesa impositiva. Dall'esame degli atti presenti nel fascicolo processuale non si può non giungere alla conclusione che vede gli atti presupposti debitamente e regolarmente notificati ,il che conferisce agli atti medesimi,non opposti nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, caratteristica di atto definitivo non più discutibile in questa sede giudiziaria,che cristallizza il credito tributario.
Su questo principio ormai si è depositata ,da tempo,copiosa giurisprudenza della Suprema corte che ha affermato la non impugnablità di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè incontestato, come anche ha ribadito la irretrattabilità del credito per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento o altro atto prodromico - Cass. sent. 11800/2018 ; Cass. civile Sez.VI sent. n. 1901 del 28.01.2020; ord. Cass.
n. 3005 del 07.02.2020 -
Tali atti sono impugnabili solo per vizi propri come prescrive l'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/92 e ciò non
è stato ravvisato dal ricorrente nel caso di specie.
Per alcuni atti si è reso necessario fare ricorso alla procedura prevista dall'art.. 7 quater del D.L. 193/2016 conv. dalla L. n.225/2016 con rilascio dell'attestazione della UNIONCAMERE di avvenuto deposito telematico.
Il citato disposto normativo ha permesso l'estensione della notifica via PEC, già prevista dall'art. 26 DPR
602/73, anche agli atti tributari. In caso,poi,di casella PEC non attiva o satura,prevede un secondo tentativo che,qualora abbia anch'esso esito negativo, dispone il deposito telematico dell'atto presso l'area riservata al destinatario nel sito di Infocamere,con la comunicazione di avvenuta notifica dell'atto de quo ,perfezionatasi con l'attestazione del deposito telematico e la pubblicazione dell'avviso ex art. 26 suddetto DPR 602/73.
E' il caso dell'atto interruttivo consistente nella intimazione di pagamento numero (si riportano solo le cifre finali)...771000 di € 27.584,00 che ,in prima istanza,non è stata notificata per "indirizzo insufficiente" e che poi ,attraverso l'attestazione Infocamere di avvenuto deposito telematico, è approdata ad una regolare notifica,con la pubblicazione sul predetto sito avvenuta dal 23 al 24.02.2017.
Altro atto interruttivo ,anch'esso versato in atti, è rappresentato dall'intimazione di pagamento n........727000 di € 82.896,59 per somme a debito di IVA e IRAP anni 2012 e 2013,notificata a mezzo PEC, con la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario del 26.04.2019.
I suddetti atti ,si ripete, non risultano opposti e la loro definitività attribuisce sicuro valore alla pretesa tributaria sottesa alla/e intimazione/i di pagamento.
Medesime considerazioni si offrono per i due Avvisi di accertamento, incontestati,compresi nell'atto impugnato, notificati al ricorrente per anni di imposta successivi ,e precisamente:
-Avviso di accertamento n. TF9010501656/2019 -ruolo emesso dalla Dir. Prov.le DE di Salerno, per omesso versamento IVA,IRAP,IRPEF e Addizionali comunali e regionali a.i. 2014 ,per € 347.266,49 notificato il
23.12.2019 e
- Avviso di accertamento n. TF901702428/2020 -ruolo emesso dalla Dir. Prov.le DE di Salerno-per omesso versamento IVA,IRAP,IRPEF e Addizionali regionali e comunale a.i. 2015,per € 38.918,11,notificato il
24.11.2020.- Si risponde così anche all'eccezione sulla inesistenza degli atti per mancata notifica al ricorrente, sollevata nel ricorso introduttivo ed evidenziata ai punti 18,24 e 25 delle premesse dello stesso atto.
Sulla cartella di pagamento n.......109000 di € 18.589,03 emessa per IVA 2018, notificata il 04.07.2023,
l'eccezione sollevata è inconferente ,attesa la sua irretrattabilità rispetto a un debito ormai consolidato,come sopra illustrato.
E' di tutta evidenza che le notifiche effettuate nel tempo,di cui si è data prova, hanno certamento interrotto qualsiasi termine di prescrizione del credito ,peraltro ordinario ,trattandosi di tributi erariali e quindi decennale ex art. 2946 c.c.
Per quanto riguarda infine la censura sull'omissione di motivazione del calcolo degli interessi essa è destituita di fondamento in quanto è appena il caso di ricordare che essa è contenuta nella modulistica tecnico giuridica normalmente usata, approvata dagli organi ministeriali nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.M. 214 del 21.05.2009,come riconosciuto anche dalla Suprema corte con ord. n. 3005 del 07.02.2020
La soccombenza,ope legis,comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,sciogliendo la riserva, oggi 24/06/2025, così provvede: rigetta il ricorso,siccome infondato.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'DE RI delle spese del giudizio, che si liquidano in € 4.000,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge, se dovuti. Salerno, 21-05 / 24-06-2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini SI BU