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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente e Relatore
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
PASI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 459/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 29/03/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20091T002102000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico registrato il 21 luglio 2009, i sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4 trasferivano alla società Società_1 S.r.l. la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Sassuolo, censito al Catasto Terreni Luogo_1 per il corrispettivo dichiarato di euro 195.000,00.
A seguito di attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena, Ufficio Territoriale di Sassuolo – emetteva avviso di rettifica e liquidazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986, rideterminando il valore venale del bene in euro 280.995,00, poi ridotto in sede di contraddittorio ad euro
233.347,00.
L'atto impositivo veniva impugnato sia dai venditori, con ricorsi separati, sia dalla società acquirente.
La CTP di Modena, previa riunione dei ricorsi dei venditori, con sentenza n. 115/02/2013 accoglieva parzialmente le doglianze, determinando il valore del terreno in euro 233.347,00 e compensando le spese.
Analoga decisione veniva assunta nel parallelo giudizio promosso dall'acquirente.
I contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano appello dinanzi alla CTR Emilia-Romagna la quale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio d'appello instaurato dalla società acquirente – con la quale l'avviso di rettifica era stato annullato – accoglieva il gravame dei contribuenti e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00.
Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per Cassazione deducendo la mancata liquidazione delle spese del primo grado e l'incongruità della liquidazione operata per il giudizio d'appello.
L'Agenzia non si costituiva. La Suprema Corte, con ordinanza n. 26734/2024, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
Giustizia Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, dinanzi alla quale i contribuenti hanno riassunto il giudizio.
Si è costituita l'AdE con controdeduzioni con le quali, contestate preliminarmente le difese e richieste avversarie, ha comunicato l'esistenza della pendenza di trattative per la chiusura transattiva della vertenza.
Nelle more della convocazione delle parti per l'udienza di discussione dinanzi a questa Corte, lDifensore_1 procuratore dei contribuenti, munito di espressa delega allegata al ricorso in riassunzione a rinunciare agli atti, con nota depositata in Segreteria ha dichiarato di rinunciare, con espressa accettazione della compensazione delle spese, agli atti e alle domande svolte dai suoi rappresentati nel presente giudizio in riassunzione, chiedendo l'estinzione della controversia.
A sua volta l'AdE ha aderito alla richiesta di estinzione di controparte con il rispetto delle condizioni ivi contenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'istanza dei contribuenti e della relativa accettazione da parte dell'A.f. dichiara la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
AIELLO GIOVANNI FABIO, Presidente e Relatore
MARGIOCCO MIRKO, Giudice
PASI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 459/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 2 e pubblicata il 29/03/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20091T002102000 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico registrato il 21 luglio 2009, i sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4 trasferivano alla società Società_1 S.r.l. la piena proprietà del terreno sito nel Comune di Sassuolo, censito al Catasto Terreni Luogo_1 per il corrispettivo dichiarato di euro 195.000,00.
A seguito di attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena, Ufficio Territoriale di Sassuolo – emetteva avviso di rettifica e liquidazione ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/1986, rideterminando il valore venale del bene in euro 280.995,00, poi ridotto in sede di contraddittorio ad euro
233.347,00.
L'atto impositivo veniva impugnato sia dai venditori, con ricorsi separati, sia dalla società acquirente.
La CTP di Modena, previa riunione dei ricorsi dei venditori, con sentenza n. 115/02/2013 accoglieva parzialmente le doglianze, determinando il valore del terreno in euro 233.347,00 e compensando le spese.
Analoga decisione veniva assunta nel parallelo giudizio promosso dall'acquirente.
I contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 proponevano appello dinanzi alla CTR Emilia-Romagna la quale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio d'appello instaurato dalla società acquirente – con la quale l'avviso di rettifica era stato annullato – accoglieva il gravame dei contribuenti e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00.
Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per Cassazione deducendo la mancata liquidazione delle spese del primo grado e l'incongruità della liquidazione operata per il giudizio d'appello.
L'Agenzia non si costituiva. La Suprema Corte, con ordinanza n. 26734/2024, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
Giustizia Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, dinanzi alla quale i contribuenti hanno riassunto il giudizio.
Si è costituita l'AdE con controdeduzioni con le quali, contestate preliminarmente le difese e richieste avversarie, ha comunicato l'esistenza della pendenza di trattative per la chiusura transattiva della vertenza.
Nelle more della convocazione delle parti per l'udienza di discussione dinanzi a questa Corte, lDifensore_1 procuratore dei contribuenti, munito di espressa delega allegata al ricorso in riassunzione a rinunciare agli atti, con nota depositata in Segreteria ha dichiarato di rinunciare, con espressa accettazione della compensazione delle spese, agli atti e alle domande svolte dai suoi rappresentati nel presente giudizio in riassunzione, chiedendo l'estinzione della controversia.
A sua volta l'AdE ha aderito alla richiesta di estinzione di controparte con il rispetto delle condizioni ivi contenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'istanza dei contribuenti e della relativa accettazione da parte dell'A.f. dichiara la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate.