Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
, nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Loredana Bonaccorsi;
contro nata a [...] il [...] Controparte_1
( ), con l'avv. Maria Concetta Nicolosi;
C.F._2
( ) – contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
nato a [...] il [...] Controparte_3
( ) - contumace;
C.F._3
conclusioni: come da verbale del 22 aprile 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Nell'ottobre del 2024, il IG. , quale erede della IG.ra a Parte_1 Per_1
(nata a [...] in data [...] e deceduta in Catania in data
[...]
1
IG.ra e vengono disposti “modesti” legati Controparte_1
rispettivamente in favore di ciascuno degli altri due convenuti indicati in rubrica.
A fondamento della domanda, parte attrice ha in primis prospettato il difetto di autografia, nonché di capacità di testare da parte della disponente.
A fondamento della falsità del testamento, parte attrice ha versato in atti una perizia calligrafica di parte, la quale, dopo ampio, approfondito esame, conclude che “il testamento olografo asseritamente redatto da Persona_1
(All. B a pubblicazione del 20.06.2024, notaio Dr. rep. Persona_2
59.824 e racc. 15.830) risulta essere apocrifo, e frutto di studiata (ma qualitativamente modesta) imitazione”.
Dei tre convenuti, tutti regolarmente e tempestivamente chiamati in giudizio, si è costituita soltanto la IG.ra , la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda, senza contestare che, anche a lume di altra perizia fatta in sede penale (nel quale è stata esclusa la responsabilità della convenuta), il testamento non è stato redatto di pugno della IG.ra Pt_1
All'udienza del 22 aprile 2024, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, chiedendo congiuntamente dichiararsi la nullità del testamento e la compensazione delle spese di lite.
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Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
I – Secondo l'attuale formulazione dell'art. 50 bis, co. 1, c. p. c. “Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio
l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;
2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;
4) nelle
2 cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117”.
La disposizione in esame è stata modificata dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149, al fine di dare attuazione alla lettera a) del comma 6 dell'art. 1 della legge delega, la quale ha imposto la riduzione dei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, limitando a tale organo i casi di “oggettiva complessità giuridica” e tenendo conto della “rilevanza economico-sociale delle controversie”: sicché si è ritenuto di procedere all'abrogazione dei nn.
5 e 6 del comma 1, devolvendo quindi al giudice monocratico le cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del conIGlio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
II – Nella giurisprudenza di legittimità, è pacifico che “In caso di impugnazione del testamento correlata alla falsità del medesimo, rivestono la qualità di litisconsorti necessari non solo tutti coloro che, una volta appurata la nullità dello stesso, potrebbero vantare diritti sulla successione in qualità di eredi legittimi, ma anche tutti i beneficiari delle disposizioni a titolo universale o particolare contenute nella scheda testamentaria, non essendo concepibile che, all'esito dello stesso processo, un testamento possa essere ritenuto valido (o invalido) nei confronti dell'erede istituito e invalido (o valido) nei confronti del legatario”
(Cassazione civile sez. II, 05/10/2023, n.28043).
III – E' altresì ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, esclusa l'operatività nei confronti del contumace del principio di non contestazione, in caso di non contestazione proveniente da una parte soltanto dei litisconsorti necessari, non operi la relevatio ab oneris probandi prevista oggi dall'art. 115 c. p. c. (la quale potrebbe portare all'assurdo processuale di ritenere lo stesso fatto contemporaneamente provato per alcuni litisconsorti necessari e non provato per altri), ma che – a lume del chiaro disposto dell'art. 2733 c. c. – il contegno di non contestazione debba essere
3 liberamente apprezzato dal giudice in tal guisa da potere egli addivenire ad una valutazione decisoria unitaria per tutti i litisconsorti necessari
(Cassazione civile sez. VI, 23/01/2014, n.1394).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
A lume, da un canto, della non contestazione della IG.ra CP_1
, soggetto istituito come unico erede nel testamento odiernamente
[...] impugnato, nonché, d'altro canto, delle convergenti risultanze peritali più sopra richiamate, quella del consulente di parte attrice (dott. ) Persona_3
e quella del P. M. nel procedimento penale promosso per accertare la falsificazione del testamento (dott. il quale, va ancora Persona_4
incidentalmente rilevato, ha escluso che la falsificazione possa ascriversi a pugno della detta IG.ra ), la domanda di parte attrice risulta fondata e CP_1
meritevole di accoglimento.
Le spese di lite tra le parti costituite vanno integralmente compensate, secondo quanto chiesto da parte vittoriosa nei confronti della IG.ra . CP_1
Le spese nei confronti dei legatari vanno lasciate irripetibilmente a carico di parte attrice, sussistendo i giustificati motivi di legge per la compensazione;
ciò in quanto, da prospettazione, i legatari non hanno espresso di far proprie le disposizioni in loro favore.
P. Q. M.
Il g. u., dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, dichiara la nullità del testamento olografo a nome della IG.ra datato 2 2 maggio 2023 e pubblicato il 20 giugno 2024 con Persona_1
verbale del Notaio Dott. di Catania - Rep. 59824, Racc. Per_2 Per_2
15830, registrato a Catania il 28.06.2024.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Catania il 23 aprile 2024.
Il Giudice - Dott. Gaetano Cataldo
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