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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2405/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11334/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 AN - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027310157000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2498/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/6/2025 ed iscritto al RGC 11334/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 0282025002730157000 del 25/3/2025 per €. 311,87 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando la prescrizione del diritto non essendo mai stati notificati pregressi atti aventi efficacia interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il proprio difetto di legittimazione a contraddire in merito al fondamento del presupposto impositivo. Rivendicava in ogni caso l'applicazione del termine ordinario di prescrizione.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero alla data di notificazione della cartella risultava ampiamente decorso il termine di cui all'art. 5 d.l.
953/82 per l'esercizio della potestà impositiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore costituito antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11334/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 AN - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027310157000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2498/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/6/2025 ed iscritto al RGC 11334/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 0282025002730157000 del 25/3/2025 per €. 311,87 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando la prescrizione del diritto non essendo mai stati notificati pregressi atti aventi efficacia interruttiva.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando il proprio difetto di legittimazione a contraddire in merito al fondamento del presupposto impositivo. Rivendicava in ogni caso l'applicazione del termine ordinario di prescrizione.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania
Il ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero alla data di notificazione della cartella risultava ampiamente decorso il termine di cui all'art. 5 d.l.
953/82 per l'esercizio della potestà impositiva.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore costituito antistatario.