Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11802/2013 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Perrini, domiciliato Parte_1
come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- nei confronti di
- in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Valentino Valentini e Vincenzo Di Ruggero, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti;
- (già ), in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio
Carabellese, domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
-parti opposte-
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/10/2024, che qui si intende riportato.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 15/10/2013, , Parte_1 invocando l'accertamento dell'insussistenza della pretesa erariale, ha proposto dinanzi al Tribunale di Bari opposizione ex art. 615 c.p.c. (tale da qualificarsi) avverso estratti di ruolo (il relativo elenco è stato prodotto dall'Agente in corso di giudizio, in allegato alla memoria istruttoria), attinenti a debiti a suo carico per l'importo di €15.102,31 per
1
sanzioni amministrative applicate per violazioni del Codice della Strada negli anni dal
1992 al 2004, con Ente impositore il debiti in tesi conosciuti soltanto a CP_1
seguito della notifica in data 02/10/2012 della cartella di pagamento n.
01420110043978480 di €104,62 per omesso pagamento della (cartella non Per_1
effettivamente interessata dalle doglianze).
A sostegno della domanda, ha eccepito: l'omessa notifica dei verbali di accertamento;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento;
in ogni caso, la prescrizione della pretesa.
I.2.- L'Agente e il Comune, costituendosi in giudizio, hanno contestato l'avversa prospettazione, in rito (tra il resto, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale in favore del giudice tributario) e nel merito (invocando il rigetto della domanda).
I.3.- La causa è stata istruita con prova documentale (sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.) ed è stata oggetto di plurimi rinvii in altro ruolo, per essere poi riassegnata in data 04/12/2023 a questo magistrato.
In corso di causa, e nello specifico all'ud. 19/09/2023, l'opponente ha dedotto l'intervenuto integrale “stralcio/sgravio” delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio (in quanto sottese all'opposizione avverso gli estratti di ruolo), ex art. 4 d.l. 119/2018, conv. con modif. in l. 136/2018; la circostanza è stata ribadita dal medesimo opponente all'ud. 10/10/2024 ed è stata confermata dal difensore dell'Agente, che ha dato atto “dell'intervenuto stralcio ex lege di tutte le cartelle sottese all'opposizione avverso gli estratti di ruolo”, mentre l'altra parte nulla ha dedotto in senso contrario con riguardo alla pretesa sostanziale.
Prospettandosi dunque cessata la materia del contendere, la parte opponente ha invocato la compensazione delle spese di lite, mentre le parti opposte hanno comunque insistito per la relativa regolamentazione secondo soccombenza virtuale.
Sicchè, all'ud. 10/10/2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- In via assorbente va rilevato che l'intervenuto annullamento ex lege dei debiti tributari di causa, di cui agli estratti di ruolo impugnati, è circostanza pacifica e determina la cessazione della materia del contendere.
A riguardo, Cass., n. 15471/2019, ha statuito che l'annullamento ai sensi dell'art. 4, co.
1, d.l. 119/2018, conv., con modif., in l. 136/2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente ipso jure in
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presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (ancora, per Cass., n.
11817/2020, in tema di definizione agevolata delle controversie mediante la c.d. “pace fiscale”, ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, co. 1, cit., dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al “singolo carico affidato”, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè
l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella).
III.- Le spese di lite, “in dipendenza della definizione ope legis della controversia”, devono essere interamente compensate, come chiarito dalla menzionata pronuncia di cui a Cass. n. 15471/2019 e, più di recente, da Cass., n. 2828/2024, di seguito nel passo di interesse (e il cui puntuale iter argomentativo viene da questo giudice condiviso, stante la sostanziale identità rispetto alla fattispecie in esame):
“- in ordine alla decisione sulle spese, il Collegio ritiene condivisibili le argomentazioni
e intende dare continuità alle statuizioni di Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 15872 del
17/05/2022 (non massimata), secondo cui «l'annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz'altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. 7 giugno 2019,
15474; Cass. 18 giugno 2020, n. 11762); non si verte, infatti, nell'ipotesi più tipicamente propria di cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 29 luglio 2021, n. 21757); né di ipotesi originata
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dall'evoluzione processuale interna al contenzioso tra le parti, come in caso di sopravvenuta caducazione del titolo (giudiziale non definitivo in base al quale sia stata intrapresa l'esecuzione forzata) per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, comportante la definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione proposto per altri motivi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere,
e non già di accoglimento dell'opposizione, con regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (Cass. s.u. 21 settembre 2021, n. 25478)»;
- in altri termini, la cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 4 d.l. n.
119 del 2018 (cd. “rottamazione delle cartelle”) comporta l'automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del medesimo d.l., posto che anche in quest'ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21826 del 09/10/2020, Rv. 659298-01)”.
IV.- Non va scrutinato il profilo del difetto di giurisdizione, recessivo rispetto all'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, deve infatti essere segnalata Cass., Sez. Un., 11/12/2003, n. 18956, per la quale “La cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) SPESE interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 28/02/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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