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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/10/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'avv.to Gianfranco Trotta ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore alla via Lorenzo Fava n.45; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Maria Manzione ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno alla via dei Principati
n. 39; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2021, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 22.09.2007 e che, dall'unione coniugale, erano Controparte_1 nati tre figli: (in data 09.12.2009), (in data 23.06.2012) e (in data Per_1 Per_2 Per_3
28.12.2020). Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge , con Controparte_1 accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.07.2022, Controparte_1 si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 17.09.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Giudicante ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 03.10.2024 e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, con l'ordinanza depositata in data 11.07.2022, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 708 c.p.c.: “Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto.
Affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore);nonché, a settimane alterne, dalle ore 12,00 del sabato alle 19,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29
Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese). Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purchè gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori. Dispone che Controparte_1 contribuisca al mantenimento previa corresponsione di un assegno mensile ad Pt_1 di €. 350,00 per la prole , da versare al coniuge a mezzo vaglia postale o bonifico
[...] bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Dispone che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza della prole presso il padre/madre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore).
Nel contempo, con l'ordinanza depositata in data 03.10.2025, è stata formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alle parti la seguente proposta conciliativa: “1. Separazione dei coniugi. 2.
Conferma dei provvedimenti presidenziali adottati con ordinanza depositata in data
11.07.2022, ad esclusione delle modalità di visita della figlia che dovranno avvenire Per_3 in forma protetta alla presenza dei Servizi Sociali secondo il calendario degli incontri da questi ultimi stabilito.
3. Spese di lite compensate tra le parti al pari delle spese di c.t.u.”.
Avendo le parti accettato la suddetta proposta (v. atti depositati rispettivamente in data
08.04.2025 e in data 15.09.2025), il Tribunale ritiene di disporre in conformità a quanto indicato nella proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza depositata in data 03.10.2024, risultando le statuizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi della prole.
Da ultimo, atteso che è opportuno che i figli intraprendano un percorso psicologico al pari dei genitori per superare le conseguenze della separazione (v. ordinanza depositata in data
03.10.2024), occorre disporre la trasmissione degli atti al giudice tutelare per la vigilanza attiva ex art. 337 c.c.
Le spese di lite e di c.t.u. vengono compensate in conformità al contenuto della proposta conciliativa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Bracigliano in data 22.09.2007 (atto n. 26, parte II
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2007);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata con ordinanza depositata in data 03.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamata per relationem;
4. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare per la vigilanza attiva, con onere per i
Servizi Sociali di trasmettere periodiche relazioni di aggiornamento;
5. compensa integralmente le spese di lite al pari delle spese di c.t.u. Così deciso in Nocera Inferiore, il 02.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire