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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 11245/2023 tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato GIORGIO GRITTI (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti;
- APPELLANTE-
e
C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dagli avvocati FORTUNA AMMENDOLA (C.F.: ) e CAROLINA CAPUANO (C.F.: C.F._4
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO:
Appello avverso la Sentenza n. 1626/23, depositata il 15.9.2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola in definizione del giudizio recante RG n. 1748/2021;
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1626/23 resa dal Giudice di Pace di Afragola a definizione del giudizio recante RG n. 1748/2021 e ha, pertanto, convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“I. in via preliminare venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo venuto meno il titolo esecutivo sul quale si fondava il decreto ingiuntivo opposto;
II. sempre in via preliminare venga dichiarata la inammissibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte ed eccepite;
III. in via principale, nel merito, venga dichiarata l'inesistenza del diritto di credito da parte del creditore opposto;
IV. condannare la parte soccombente ex art 96 co. 3 c.p.c. per abuso del diritto e correlativo abuso del processo a quella somma che il giudice riterrà equa e giusta;
V. condannare infine il sig. al pagamento dei diritti, onorari e CP_1 spese di causa”.
2. L'appellante ha premesso che: - con il decreto ingiuntivo n. 18/2021 le era ingiunto il pagamento di euro 1.027,66, oltre spese legali ed accessori a titolo di spese straordinarie sostenute dal coniuge domiciliatario per il figlio minore della coppia;
- il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante rilevando che: i) la somma richiesta dal sig. fosse CP_1 inerente ad esigenze scolastiche, sportive e mediche da reputarsi rientranti nella categoria delle c.d. “spese straordinarie”; ii) nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio era disposto il mantenimento a carico della sig.ra Pt_1 oltre alle contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
iii) il successivo provvedimento di reclamo avesse modificato solo il regime del mantenimento, conservando la statuizione sulle “spese straordinarie”.
3. In punto di diritto l'appellante: 1) ha chiesto la sospensione della esecutorietà della Sentenza di primo grado stante la pendenza di trattative fra le parti argomentando sull'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; 2) nel merito, ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della domanda di ingiunzione di pagamento perché fondata su un titolo esecutivo venuto meno e ha contestato la riconducibilità delle spese de quibus alla categoria delle c.d. “spese straordinarie” ritenendo che: i) il creditore avrebbe potuto agire direttamente con atto di precetto;
ii) mancasse la prova documentale delle spese sostenute anticipatamente dal coniuge.
4. In data 19.2.2024 si è costituito in giudizio il sig. ontestando CP_1 in fatto e diritto le avverse deduzioni e ha formulato le conclusioni appresso riportate:
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e Parte_1 rigettare l''istanza di sospensione 2) nel merito, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
5. L'appellato ha dedotto: a) l'inammissibilità dell'avverso gravame per la genericità dei motivi e la violazione dell'art. 342 c.p.c.; b) l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza attesa l'infondatezza nel merito del gravame e la mancanza del cd. “periculum”; c) nel merito, che le spese straordinarie ingiunte erano state sostenute prima della modifica della sentenza di separazione avvenuta con i provvedimenti pronunciati in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Napoli e che il provvedimento adottato dal Collegio non aveva modificato il regime delle spese straordinarie (caratterizzato sempre dalla suddivisione per metà tra i genitori); d) la mancata contestazione dell'an e del quantum delle spese.
6. Il G.I. sul rilievo che: i) con la notifica dell'atto di pignoramento si fosse già realizzato il periculum; ii) sempre sotto il medesimo profilo, fossero avvenuti dei pagamenti parziali, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.10.2025, da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 352 c.p.c.
7. Le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
8. All'esito dell'udienza del 6.10.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione.
9. L'appello è da rigettare, per le ragioni che si vanno a dire.
10. Giova premettere che la questione delle c.d. “spese straordinarie” sostenute per i figli è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale nel silenzio del legislatore che non ha compiutamente elencato e differenziato queste ultime da quelle c.d.
“ordinarie” determinando la necessità che sia il Giudicante, nelle singole ipotesi applicative, a sussumere le spese concretamente richieste in una delle menzionate categorie.
11. Per quanto qui di rilievo le spese straordinarie - fermo il loro carattere
“aggiuntivo” rispetto all'assegno di mantenimento – devono essere distinte in due sottocategorie: a) le c.d. “spese straordinarie routinarie” per le quali, pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali e da riconnettersi all'obbligo costituzionalmente imposto in capo ai genitori di contribuzione al mantenimento, istruzione ed educazione del figlio;
b) le c.d. “spese straordinarie” caratterizzate da un duplice aspetto: i) “soggettivo” di imprevedibilità; ii) “oggettivo” afferente la rilevanza economica dell'esborso.
12. Tale differenza di carattere classificatorio si riverbera sulla modalità attraverso cui il genitore collocatario può agire per la ripetizione delle spese sostenute oltre la quota di propria competenza.
13. La questione circa gli strumenti processuali a disposizione del genitore per la ripetizione della quota di spese straordinarie è stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale.
14. Secondo un primo orientamento, si riteneva sempre necessario per il genitore anticipatario delle spese agire in giudizio per far accertare la propria pretesa creditoria (sul rilievo che il provvedimento del giudice sullo status non costituisse titolo esecutivo per il pagamento delle somme); essendovi quindi la necessità di instaurare un giudizio di cognizione per l'accertamento dell'an e del quantum.
15. Un successivo indirizzo ha ritenuto - nell'ottica di limitare la circolazione di plurimi titoli esecutivi avverso il medesimo debitore ed il ricorso all'autorità giudiziaria
- di dover operare una differenziazione circa la modalità di recupero delle somme in relazione alla tipologia di spese straordinaria.
16. Il recente orientamento (cfr. ex multis Cass. n. 3835/2021; Cass. n. 40992/2021; Cass. n. 22522/2025) richiamando la differente natura delle spese routinarie e di quelle straordinarie, prevede che: i) laddove la spesa straordinaria sia c.d. “routinaria”, la ripetizione delle spese interamente sostenute dal genitore è esperibile in forza dell'originario titolo mediante la notifica del precetto integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, con il diritto del (presunto) debitore di esercitare le proprie difese e contestazioni ex art. 615 c.p.c.; ii) qualora si tratti di spese straordinarie, in ragione della loro imprevedibilità ed imponderabilità, queste determinano la necessità che si formi un nuovo ed autonomo titolo all'esito di un distinto giudizio di cognizione.
17. Fermo quanto detto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante è infondata sul rilievo che: a) dalla documentazione in atti emerge che le spese de quibus sono qualificabili come “spese straordinarie” imprevedibili nella loro insorgenza e strettamente legate al benessere della RO;
b) conseguentemente, il provvedimento di merito con cui era disposta la contribuzione pro quota (per il 50% a carico dell'appellata) non soddisfa i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. affinché il credito possa essere azionato attraverso il titolo esecutivo congiuntamente alla notifica di un precetto, mancando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; c) la scelta processuale dell'odierno appellato di domandare un decreto ingiuntivo non ha leso il diritto di difesa della controparte né precluso la formazione del contraddittorio sulla pretesa creditoria, considerato che la successiva fase di opposizione è stata a
“cognizione piena” (rispetto a tale profilo si rileva che l'appellante, sia nel precedente grado di giudizio quando in questa sede, non ha contestato l'avversa pretesa); d) la giurisprudenza di merito, analizzate le casistiche concrete di spese straordinarie, ha ritenuto comunque esperibile la procedura dell'ingiunzione di pagamento per le spese straordinarie riguardanti la RO (cfr. ex multis Tribunale di Roma n. 4677/2020).
18. Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che: I) come detto, le spese sono qualificabili come straordinarie e riferibili a trattamenti medici e spese scolastiche documentate (e quindi ripetibili); II) che esse, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, assumono i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità anche in relazione all'importo complessivamente sostenuto;
III) dalla condotta processuale complessivamente tenuta dall'appellante, non si rileva un disaccordo al sostenimento delle suddette spese considerato che: - le stesse erano a vantaggio della RO e riguardavano spese scolastiche e mediche per la sottoposizione a trattamenti fisioterapici e visite specialistiche;
- la difesa dell'appellante ha avuto ad oggetto profili di carattere formale afferenti la procedura azionata;
IV) le spese sono state documentate dal creditore;
V) l'odierna appellante (parte opponente nel giudizio di primo grado): a) non ha contestato in modo specifico l'an né il quantum delle avverse pretese rispetto alle quali devono ritenersi prodotti gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; b) non ha fornito prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avverso credito;
VI) l'eccezione relativa al mutamento del regime delle spese straordinarie (ridotte a una contribuzione per l'appellante pari al 25%) è infondata considerato che: i) il decreto ingiuntivo de quo veniva emesso in seguito al provvedimento del 9.12.20 pronunciato in definizione del reclamo (che modificava l'ordinanza presidenziale del 23.12.19 limitatamente al solo regime dell'assegno di mantenimento, confermando per la rimanente parte l'ordinanza e, quindi, il riparto nella misura del 50% pro quota delle spese straordinarie); ii) il mutamento del riparto delle spese straordinarie (per il 25% a carico dell'appellante) è intervenuto con la successiva sentenza n. 1731/2022; c) in assenza di diversa statuizione da parte del giudicante, la modifica del riparto delle spese straordinarie ha efficacia ex nunc.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.190,00 avuto riguardo allo scaglione di riferimento, all'attività effettivamente compiuta e del carattere non complesso dell'accertamento compiuto, che giustifica una riduzione del 30% rispetto all'importo dovuto in base ai medi tabellari.
20. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 a mente del quale “quando l'impugnazione […] è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11245/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Afragola recante n. 1626/23 resa a definizione del procedimento RG n. 1748/2021, e depositata in data 15.9.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
B) CONDANNA la sig.ra alla refusione delle spese del Parte_1 presente grado nei confronti del sig. he si liquidano in euro CP_1
1.190,00 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati FORTUNA AMMENDOLA e CAROLINA CAPUANO dichiaratesi antistatarie;
C) DÀ ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, l'8.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n 11245/2023 tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato GIORGIO GRITTI (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti;
- APPELLANTE-
e
C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dagli avvocati FORTUNA AMMENDOLA (C.F.: ) e CAROLINA CAPUANO (C.F.: C.F._4
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._5 in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO:
Appello avverso la Sentenza n. 1626/23, depositata il 15.9.2023, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Afragola in definizione del giudizio recante RG n. 1748/2021;
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1626/23 resa dal Giudice di Pace di Afragola a definizione del giudizio recante RG n. 1748/2021 e ha, pertanto, convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord il sig. per sentire CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“I. in via preliminare venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo venuto meno il titolo esecutivo sul quale si fondava il decreto ingiuntivo opposto;
II. sempre in via preliminare venga dichiarata la inammissibilità e/o improponibilità del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni dedotte ed eccepite;
III. in via principale, nel merito, venga dichiarata l'inesistenza del diritto di credito da parte del creditore opposto;
IV. condannare la parte soccombente ex art 96 co. 3 c.p.c. per abuso del diritto e correlativo abuso del processo a quella somma che il giudice riterrà equa e giusta;
V. condannare infine il sig. al pagamento dei diritti, onorari e CP_1 spese di causa”.
2. L'appellante ha premesso che: - con il decreto ingiuntivo n. 18/2021 le era ingiunto il pagamento di euro 1.027,66, oltre spese legali ed accessori a titolo di spese straordinarie sostenute dal coniuge domiciliatario per il figlio minore della coppia;
- il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante rilevando che: i) la somma richiesta dal sig. fosse CP_1 inerente ad esigenze scolastiche, sportive e mediche da reputarsi rientranti nella categoria delle c.d. “spese straordinarie”; ii) nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio era disposto il mantenimento a carico della sig.ra Pt_1 oltre alle contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
iii) il successivo provvedimento di reclamo avesse modificato solo il regime del mantenimento, conservando la statuizione sulle “spese straordinarie”.
3. In punto di diritto l'appellante: 1) ha chiesto la sospensione della esecutorietà della Sentenza di primo grado stante la pendenza di trattative fra le parti argomentando sull'esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; 2) nel merito, ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ha ribadito l'eccezione di inammissibilità della domanda di ingiunzione di pagamento perché fondata su un titolo esecutivo venuto meno e ha contestato la riconducibilità delle spese de quibus alla categoria delle c.d. “spese straordinarie” ritenendo che: i) il creditore avrebbe potuto agire direttamente con atto di precetto;
ii) mancasse la prova documentale delle spese sostenute anticipatamente dal coniuge.
4. In data 19.2.2024 si è costituito in giudizio il sig. ontestando CP_1 in fatto e diritto le avverse deduzioni e ha formulato le conclusioni appresso riportate:
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza e Parte_1 rigettare l''istanza di sospensione 2) nel merito, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
5. L'appellato ha dedotto: a) l'inammissibilità dell'avverso gravame per la genericità dei motivi e la violazione dell'art. 342 c.p.c.; b) l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza attesa l'infondatezza nel merito del gravame e la mancanza del cd. “periculum”; c) nel merito, che le spese straordinarie ingiunte erano state sostenute prima della modifica della sentenza di separazione avvenuta con i provvedimenti pronunciati in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Napoli e che il provvedimento adottato dal Collegio non aveva modificato il regime delle spese straordinarie (caratterizzato sempre dalla suddivisione per metà tra i genitori); d) la mancata contestazione dell'an e del quantum delle spese.
6. Il G.I. sul rilievo che: i) con la notifica dell'atto di pignoramento si fosse già realizzato il periculum; ii) sempre sotto il medesimo profilo, fossero avvenuti dei pagamenti parziali, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.10.2025, da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 352 c.p.c.
7. Le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
8. All'esito dell'udienza del 6.10.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione.
9. L'appello è da rigettare, per le ragioni che si vanno a dire.
10. Giova premettere che la questione delle c.d. “spese straordinarie” sostenute per i figli è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale nel silenzio del legislatore che non ha compiutamente elencato e differenziato queste ultime da quelle c.d.
“ordinarie” determinando la necessità che sia il Giudicante, nelle singole ipotesi applicative, a sussumere le spese concretamente richieste in una delle menzionate categorie.
11. Per quanto qui di rilievo le spese straordinarie - fermo il loro carattere
“aggiuntivo” rispetto all'assegno di mantenimento – devono essere distinte in due sottocategorie: a) le c.d. “spese straordinarie routinarie” per le quali, pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possono esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali e da riconnettersi all'obbligo costituzionalmente imposto in capo ai genitori di contribuzione al mantenimento, istruzione ed educazione del figlio;
b) le c.d. “spese straordinarie” caratterizzate da un duplice aspetto: i) “soggettivo” di imprevedibilità; ii) “oggettivo” afferente la rilevanza economica dell'esborso.
12. Tale differenza di carattere classificatorio si riverbera sulla modalità attraverso cui il genitore collocatario può agire per la ripetizione delle spese sostenute oltre la quota di propria competenza.
13. La questione circa gli strumenti processuali a disposizione del genitore per la ripetizione della quota di spese straordinarie è stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale.
14. Secondo un primo orientamento, si riteneva sempre necessario per il genitore anticipatario delle spese agire in giudizio per far accertare la propria pretesa creditoria (sul rilievo che il provvedimento del giudice sullo status non costituisse titolo esecutivo per il pagamento delle somme); essendovi quindi la necessità di instaurare un giudizio di cognizione per l'accertamento dell'an e del quantum.
15. Un successivo indirizzo ha ritenuto - nell'ottica di limitare la circolazione di plurimi titoli esecutivi avverso il medesimo debitore ed il ricorso all'autorità giudiziaria
- di dover operare una differenziazione circa la modalità di recupero delle somme in relazione alla tipologia di spese straordinaria.
16. Il recente orientamento (cfr. ex multis Cass. n. 3835/2021; Cass. n. 40992/2021; Cass. n. 22522/2025) richiamando la differente natura delle spese routinarie e di quelle straordinarie, prevede che: i) laddove la spesa straordinaria sia c.d. “routinaria”, la ripetizione delle spese interamente sostenute dal genitore è esperibile in forza dell'originario titolo mediante la notifica del precetto integrato dalla documentazione esplicativa delle spese, con il diritto del (presunto) debitore di esercitare le proprie difese e contestazioni ex art. 615 c.p.c.; ii) qualora si tratti di spese straordinarie, in ragione della loro imprevedibilità ed imponderabilità, queste determinano la necessità che si formi un nuovo ed autonomo titolo all'esito di un distinto giudizio di cognizione.
17. Fermo quanto detto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante è infondata sul rilievo che: a) dalla documentazione in atti emerge che le spese de quibus sono qualificabili come “spese straordinarie” imprevedibili nella loro insorgenza e strettamente legate al benessere della RO;
b) conseguentemente, il provvedimento di merito con cui era disposta la contribuzione pro quota (per il 50% a carico dell'appellata) non soddisfa i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. affinché il credito possa essere azionato attraverso il titolo esecutivo congiuntamente alla notifica di un precetto, mancando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; c) la scelta processuale dell'odierno appellato di domandare un decreto ingiuntivo non ha leso il diritto di difesa della controparte né precluso la formazione del contraddittorio sulla pretesa creditoria, considerato che la successiva fase di opposizione è stata a
“cognizione piena” (rispetto a tale profilo si rileva che l'appellante, sia nel precedente grado di giudizio quando in questa sede, non ha contestato l'avversa pretesa); d) la giurisprudenza di merito, analizzate le casistiche concrete di spese straordinarie, ha ritenuto comunque esperibile la procedura dell'ingiunzione di pagamento per le spese straordinarie riguardanti la RO (cfr. ex multis Tribunale di Roma n. 4677/2020).
18. Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che: I) come detto, le spese sono qualificabili come straordinarie e riferibili a trattamenti medici e spese scolastiche documentate (e quindi ripetibili); II) che esse, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, assumono i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità anche in relazione all'importo complessivamente sostenuto;
III) dalla condotta processuale complessivamente tenuta dall'appellante, non si rileva un disaccordo al sostenimento delle suddette spese considerato che: - le stesse erano a vantaggio della RO e riguardavano spese scolastiche e mediche per la sottoposizione a trattamenti fisioterapici e visite specialistiche;
- la difesa dell'appellante ha avuto ad oggetto profili di carattere formale afferenti la procedura azionata;
IV) le spese sono state documentate dal creditore;
V) l'odierna appellante (parte opponente nel giudizio di primo grado): a) non ha contestato in modo specifico l'an né il quantum delle avverse pretese rispetto alle quali devono ritenersi prodotti gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.; b) non ha fornito prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'avverso credito;
VI) l'eccezione relativa al mutamento del regime delle spese straordinarie (ridotte a una contribuzione per l'appellante pari al 25%) è infondata considerato che: i) il decreto ingiuntivo de quo veniva emesso in seguito al provvedimento del 9.12.20 pronunciato in definizione del reclamo (che modificava l'ordinanza presidenziale del 23.12.19 limitatamente al solo regime dell'assegno di mantenimento, confermando per la rimanente parte l'ordinanza e, quindi, il riparto nella misura del 50% pro quota delle spese straordinarie); ii) il mutamento del riparto delle spese straordinarie (per il 25% a carico dell'appellante) è intervenuto con la successiva sentenza n. 1731/2022; c) in assenza di diversa statuizione da parte del giudicante, la modifica del riparto delle spese straordinarie ha efficacia ex nunc.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. le spese del presente grado di giudizio sono liquidate in complessivi euro 1.190,00 avuto riguardo allo scaglione di riferimento, all'attività effettivamente compiuta e del carattere non complesso dell'accertamento compiuto, che giustifica una riduzione del 30% rispetto all'importo dovuto in base ai medi tabellari.
20. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 a mente del quale “quando l'impugnazione […] è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 11245/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Afragola recante n. 1626/23 resa a definizione del procedimento RG n. 1748/2021, e depositata in data 15.9.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
B) CONDANNA la sig.ra alla refusione delle spese del Parte_1 presente grado nei confronti del sig. he si liquidano in euro CP_1
1.190,00 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati FORTUNA AMMENDOLA e CAROLINA CAPUANO dichiaratesi antistatarie;
C) DÀ ATTO che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, l'8.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta