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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andriulli e Bauer
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi successivamente riuniti depositati il 30 maggio 2023 e il 12 luglio 2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che era stata disconosciuta la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per CP_2 gli anni dal 2018 al 2022, in riferimento alle giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda agricola “San Marzano Società Agricola s.r.l.” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati negli atti introduttivi), ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con rifusione di spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in CP_1 sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti
1
processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
*
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1 ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere
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della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' , nel riportarsi sostanzialmente alle risultanze degli CP_1 accertamenti ispettivi, ha rilevato che gli ispettori verbalizzanti - dopo aver esaminato la situazione della azienda agricola, accertando i fondi condotti, le coltivazioni ivi praticate, il fabbisogno di manodopera stimato e dopo aver esaminato i documenti contabili e quelli relativi ai lavoratori impiegati - hanno disconosciuto i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda, fondando la propria decisione sulla sproporzione del fabbisogno annuo rispetto alle giornate di lavoro dichiarate, sulla antieconomicità della gestione, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati.
Ritiene il giudicante che siano, quelli esposti, elementi insufficienti ad individuare e distinguere i rapporti di lavoro autentici da quelli ritenuti fittizi e dunque a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Viceversa, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e dei modelli UNI-LAV.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte. CP_2
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per
103 giornate nell'anno 2018, 104 giornate nell'anno 2019, 104 giornate nell'anno
2020, 104 giornate nell'anno 2021, 104 giornate nell'anno 2022;
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2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 1° luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andriulli e Bauer
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorsi successivamente riuniti depositati il 30 maggio 2023 e il 12 luglio 2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che era stata disconosciuta la sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per CP_2 gli anni dal 2018 al 2022, in riferimento alle giornate lavorative assertivamente svolte presso l'azienda agricola “San Marzano Società Agricola s.r.l.” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati negli atti introduttivi), ha chiesto al Giudice del Lavoro di
Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con rifusione di spese.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in CP_1 sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti
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processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
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Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1 ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere
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della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' , nel riportarsi sostanzialmente alle risultanze degli CP_1 accertamenti ispettivi, ha rilevato che gli ispettori verbalizzanti - dopo aver esaminato la situazione della azienda agricola, accertando i fondi condotti, le coltivazioni ivi praticate, il fabbisogno di manodopera stimato e dopo aver esaminato i documenti contabili e quelli relativi ai lavoratori impiegati - hanno disconosciuto i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda, fondando la propria decisione sulla sproporzione del fabbisogno annuo rispetto alle giornate di lavoro dichiarate, sulla antieconomicità della gestione, sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese da alcuni dei lavoratori ascoltati.
Ritiene il giudicante che siano, quelli esposti, elementi insufficienti ad individuare e distinguere i rapporti di lavoro autentici da quelli ritenuti fittizi e dunque a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Viceversa, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e dei modelli UNI-LAV.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte. CP_2
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per
103 giornate nell'anno 2018, 104 giornate nell'anno 2019, 104 giornate nell'anno
2020, 104 giornate nell'anno 2021, 104 giornate nell'anno 2022;
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2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 2 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa Giulia VIESTI)
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