CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
Massime • 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza delegato all'adozione dell'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare componga il collegio del Tribunale di sorveglianza nell'eventuale giudizio di opposizione, non avendo quest'ultimo natura impugnatoria e risolvendosi nella valutazione dell'istanza di ammissione alla misura alternativa, all'esito del pieno contraddittorio, nella seconda fase del procedimento di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16830 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GU GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Francesca Cerroni che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16830 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la opposizione presentata da LU RI avverso l'ordinanza in data 7 maggio 2021 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ed aveva disposto l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di sei mesi e 25 giorni di reclusione. 2. Il difensore di LU RI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo la difesa, rilevato che il collegio giudicante era stato presieduto dal magistrato che aveva applicato in via provvisoria la detenzione domiciliare, denuncia il difetto di motivazione del diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva, illegittimamente, valorizzato l'età avanzata del condannato, ritenuto un fattore preclusivo al conseguimento della rieducazione, la gravità del reato, senza considerare la successiva condotta regolare né l'attività di volontariato da tempo svolta, il mancato risarcimento del danno, senza considerare che il patrimonio del ricorrente era stato sottoposto a sequestro preventivo ed ora è confiscato, con la sola eccezione dell'abitazione familiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte. 1. Il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato ai sensi dell'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 1.1. L'art. 678 cod. proc. pen., nel disciplinare i modelli processuali del procedimento di sorveglianza nelle diverse materie riservate alla competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza, ha previsto, ove sia posta in esecuzione pena detentiva non superiore ad un anno e sei mesi, nella specifica materia delle misure alternative alla detenzione oggetto di richiesta dalla libertà 2 ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. prcc. pen., l'adozione de plano di ordinanza di applicazione provvisoria di una misura alternativa da parte del magistrato, componente del collegio del Tribunale di sorveglianza, che sia stato designato relatore dal Presidente. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, procede, ancora de plano, alla conferma dell'ordinanza provvisoria, ovvero nel contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel caso in cui non intenda provvedere alla conferma ovvero sia stata presentata tempestiva opposizione da una delle parti. L'ordinanza di applicazione provvisoria non è immediatamente esecutiva "Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa". 1.2. Con riguardo alla descritta sequenza processuale, la difesa, che aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, pur senza formalizzare uno specifico motivo di ricorso, ha dedotto che "nel caso di misure alternative alla detenzione, la cui applicazione incide profondamente sui diritti costituzionalmente garantiti al condannato, sarebbe stato quantomeno opportuno designare un Presidente del Collegio diverso dal magistrato di sorveglianza relatore, al fine di garantire al condannato un giudizio sull'opposizione proposta, terzo ed imparziale ex art. 111 cost.". Il rilievo, dato atto che gli atti processuali assunti hanno rispettato la previsione normativa di cui si è detto, si risolve nella prospettazione di una censura di incostituzionalità della disciplina dettata dall'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il magistrato delegato all'adozione dell'ordinanza provvisoria componga il collegio del Tribunale di sorveglianza, e, se del caso, lo presieda, nel conseguente giudizio di opposizione. 1.3. Sul punto, la questione è manifestamente infondata. Quanto alla mancata previsione di incompatibilità del giudice, che ha pronunciato l'ordinanza opposta, a partecipare al giudizio di opposizione, va richiamato il costante l'orientamento secondo il quale l'opposizione non è atto di impugnazione, bensì istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una pronuncia nel contraddittorio tra le parti (Sez. U., n. 3026/2002 del 28.11.2001, Caspar Hawke, Rv. 220577; Sez. 1, n. 30638 del 14.2.2017, Lombardo, Rv. 270959). Alla esclusione della natura impugnatoria del giudizio introdotto con l'atto di opposizione consegue la considerazione che l'ordinanza opposta esprime valutazioni di merito interne al procedimento di primo grado, che la normativa processuale disegna con una prima fase de plano ed una seconda, eventuale, in contraddittorio tra le parti. 3 L'istituto delle incompatibilità così dette verticali presuppone un rapporto tra diversi gradi del procedimento, con conseguente necessità, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità del giudice, che il giudice del primo grado non partecipi al secondo giudizio. Situazione processuale che, come visto, non si verifica nel particolare procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. né in quella, analoga, di cui all'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. La giurisprudenza costituzionale ha, poi, precisato che il compimento di atti processuali, che comportano una valutazione del merito, può assumere rilievo, in funzione della tutela del principio di terzietà-imparzialità del giudice, a condizione che riguardino fasi diverse del processo, e non la medesima fase, nella quale va garantita l'esigenza di continuità e di globalità (Corte cost. n. 153/2012; n. 131/1996). L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura alternativa, vuoi secondo il modello processuale stabilito dall'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen., vuoi ai sensi dell'art. 47, comma 4, ord. pen., è provvedimento urgente, funzionale alla efficace tutela del diritto del condannato al trattamento rieducativo adeguato, a carattere anticipatorio rispetto alla decisione del Tribunale di sorveglianza, destinato a definire il giudizio di sorveglianza di primo grado. 2. Con riguardo alla motivazione del giudizio relativo alla inidoneità della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, il motivo di ricorso risulta, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito. 2.1. Del tutto generici, in quanto privi di collegamento con le ragioni della decisione impugnata, sono i rilievi critici sulla considerazione dell'età del condannato e dell'applicazione dell'indulto: circostanze, pacifiche, di cui il Tribunale ha dato atto, senza desumerne alcun argomento a giustificazione della ritenuta inidoneità della più ampia misura alternativa. 2.2. Il motivo, poi, censura la valorizzazione, da una parte, della gravità del reato e, dall'altra, del mancato risarcimento del danno. Il primo dato non poteva essere disgiunto, come avrebbe fatto il Tribunale, dalla considerazione della positiva e regolare condotta tenuta nell'assai ampio arco temporale successivo;
il secondo dato non poteva prescindere dalla considerazione delle reali capacità economiche del RI e, comunque, poteva essere inserito tra le prescrizioni della richiesta misura, e non considerato come uno dei presupposti di essa. 4 Il motivo propone una lettura parcellizzata delle ragioni della decisione e vi contrappone una alternativa lettura dei dati disponibili, anche utilizzando informazioni che non deduce di aver sottoposto alla cognizione del Tribunale di sorveglianza. 2.2.1. Con riguardo alle capacità economiche del RI, la difesa precisa che le unità immobiliari in proprietà sono destinate all'abitazione familiare e aggiunge che la capacità reddituale attuale è limitata alla modesta pensione, mentre il patrimonio accumulato prima del procedimento penale era stato sequestrato e confiscato. Dati che la difesa, che ne riconosce la valenza "di merito", sottopone al collegio nella prospettiva di un nuovo accertamento circa la possibilità economica per il RI di iniziative risarcitorie in favore dei soggetti danneggiati dal reato, nuovo giudizio che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.2.2. Il motivo, inoltre, propone una lettura diversa dei dati - la gravità del reato e la condotta successiva - posti dal Tribunale a fondamento della decisione. Il giudizio devoluto al Tribunale di sorveglianza nella materia delle misure alternative alla detenzione ha ad oggetto l'attitudine, o meno, della misura alternativa a conseguire, in relazione al condannato, l'obiettivo rieducativo. Si è precisato che è un giudizio che deve, da una parte, riguardare la personalità del condannato nell'attualità, e quindi considerare, nella complessità, la precedente condotta di vita, e dunque non solo il reato in espiazione, ma anche la condotta ad esso successiva, e, dall'altra, valutare le opportunità trattamentali che la misura alternativa consente di attivare nel caso concreto, così da poter giungere ad una adeguata, e rapportata al caso concreto, considerazione circa l'idoneità, o meno, della misura alternativa a conseguire la rieducazione del condannato. Il Tribunale di sorveglianza, con la decisione impugnata, ha, innanzitutto, ritenuto l'idoneità rieducativa del trattamento con modalità diverse dalla detenzione in ambito istituzionalizzato, valutando, peraltro, necessario mantenere una modalità custodiale, e quindi afflittiva. La non idoneità rieducativa di una misura più ampia, e quindi con assai ridotta afflittività, è stata ritenuta sul rilievo che in realtà il condannato non aveva effettivamente modificato l'atteggiamento antisociale di cui era stato espressione il grave reato per il quale era stato condannato. Tale giudizio è stato fondato sul rilievo del grave danno patrimoniale cagionato dal reato e dell'assenza, negli anni successivi, di condotte "di natura ripara tiva ... di solidarietà sociale ... di tipo altruistico". Il motivo di ricorso, senza proporre alcuna censura di travisamento dei dati probatori con riguardo all'accertamento del danno patrimoniale cagionato dal reato né in relazione all'assenza di una successiva condotta risarcitoria, ha proposto una diversa considerazione del profilo soggettivo del ricorrente, valorizzando la regolare e positiva condotta successiva al reato e l'assenza di una capacità economica adeguata. Ora, quanto alla capacità economica attuale, si è già evidenziato che la difesa utilizza direttamente dati che non deduce di aver sottoposto al Tribunale, il quale, in contrario, ha evidenziato le proprietà immobiliari, che la difesa ha confermato, seppur precisando che si tratta dell'abitazione familiare. Con riguardo alla condotta successiva al reato, la difesa propone una lettura alternativa dei dati disponibili, lettura che privilegia l'assenza di recidiva e marginalizza l'assenza di iniziative riparatorie, che invece il Tribunale, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici, pone a fondamento del giudizio formulato. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG dott. Francesca Cerroni che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16830 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 25 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la opposizione presentata da LU RI avverso l'ordinanza in data 7 maggio 2021 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ed aveva disposto l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare in relazione alla pena residua di sei mesi e 25 giorni di reclusione. 2. Il difensore di LU RI ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo la difesa, rilevato che il collegio giudicante era stato presieduto dal magistrato che aveva applicato in via provvisoria la detenzione domiciliare, denuncia il difetto di motivazione del diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva, illegittimamente, valorizzato l'età avanzata del condannato, ritenuto un fattore preclusivo al conseguimento della rieducazione, la gravità del reato, senza considerare la successiva condotta regolare né l'attività di volontariato da tempo svolta, il mancato risarcimento del danno, senza considerare che il patrimonio del ricorrente era stato sottoposto a sequestro preventivo ed ora è confiscato, con la sola eccezione dell'abitazione familiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte. 1. Il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato ai sensi dell'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. 1.1. L'art. 678 cod. proc. pen., nel disciplinare i modelli processuali del procedimento di sorveglianza nelle diverse materie riservate alla competenza del magistrato ovvero del Tribunale di sorveglianza, ha previsto, ove sia posta in esecuzione pena detentiva non superiore ad un anno e sei mesi, nella specifica materia delle misure alternative alla detenzione oggetto di richiesta dalla libertà 2 ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. prcc. pen., l'adozione de plano di ordinanza di applicazione provvisoria di una misura alternativa da parte del magistrato, componente del collegio del Tribunale di sorveglianza, che sia stato designato relatore dal Presidente. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, procede, ancora de plano, alla conferma dell'ordinanza provvisoria, ovvero nel contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel caso in cui non intenda provvedere alla conferma ovvero sia stata presentata tempestiva opposizione da una delle parti. L'ordinanza di applicazione provvisoria non è immediatamente esecutiva "Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa". 1.2. Con riguardo alla descritta sequenza processuale, la difesa, che aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, pur senza formalizzare uno specifico motivo di ricorso, ha dedotto che "nel caso di misure alternative alla detenzione, la cui applicazione incide profondamente sui diritti costituzionalmente garantiti al condannato, sarebbe stato quantomeno opportuno designare un Presidente del Collegio diverso dal magistrato di sorveglianza relatore, al fine di garantire al condannato un giudizio sull'opposizione proposta, terzo ed imparziale ex art. 111 cost.". Il rilievo, dato atto che gli atti processuali assunti hanno rispettato la previsione normativa di cui si è detto, si risolve nella prospettazione di una censura di incostituzionalità della disciplina dettata dall'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il magistrato delegato all'adozione dell'ordinanza provvisoria componga il collegio del Tribunale di sorveglianza, e, se del caso, lo presieda, nel conseguente giudizio di opposizione. 1.3. Sul punto, la questione è manifestamente infondata. Quanto alla mancata previsione di incompatibilità del giudice, che ha pronunciato l'ordinanza opposta, a partecipare al giudizio di opposizione, va richiamato il costante l'orientamento secondo il quale l'opposizione non è atto di impugnazione, bensì istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una pronuncia nel contraddittorio tra le parti (Sez. U., n. 3026/2002 del 28.11.2001, Caspar Hawke, Rv. 220577; Sez. 1, n. 30638 del 14.2.2017, Lombardo, Rv. 270959). Alla esclusione della natura impugnatoria del giudizio introdotto con l'atto di opposizione consegue la considerazione che l'ordinanza opposta esprime valutazioni di merito interne al procedimento di primo grado, che la normativa processuale disegna con una prima fase de plano ed una seconda, eventuale, in contraddittorio tra le parti. 3 L'istituto delle incompatibilità così dette verticali presuppone un rapporto tra diversi gradi del procedimento, con conseguente necessità, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità del giudice, che il giudice del primo grado non partecipi al secondo giudizio. Situazione processuale che, come visto, non si verifica nel particolare procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. né in quella, analoga, di cui all'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. La giurisprudenza costituzionale ha, poi, precisato che il compimento di atti processuali, che comportano una valutazione del merito, può assumere rilievo, in funzione della tutela del principio di terzietà-imparzialità del giudice, a condizione che riguardino fasi diverse del processo, e non la medesima fase, nella quale va garantita l'esigenza di continuità e di globalità (Corte cost. n. 153/2012; n. 131/1996). L'ordinanza di applicazione provvisoria della misura alternativa, vuoi secondo il modello processuale stabilito dall'art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen., vuoi ai sensi dell'art. 47, comma 4, ord. pen., è provvedimento urgente, funzionale alla efficace tutela del diritto del condannato al trattamento rieducativo adeguato, a carattere anticipatorio rispetto alla decisione del Tribunale di sorveglianza, destinato a definire il giudizio di sorveglianza di primo grado. 2. Con riguardo alla motivazione del giudizio relativo alla inidoneità della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, il motivo di ricorso risulta, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito. 2.1. Del tutto generici, in quanto privi di collegamento con le ragioni della decisione impugnata, sono i rilievi critici sulla considerazione dell'età del condannato e dell'applicazione dell'indulto: circostanze, pacifiche, di cui il Tribunale ha dato atto, senza desumerne alcun argomento a giustificazione della ritenuta inidoneità della più ampia misura alternativa. 2.2. Il motivo, poi, censura la valorizzazione, da una parte, della gravità del reato e, dall'altra, del mancato risarcimento del danno. Il primo dato non poteva essere disgiunto, come avrebbe fatto il Tribunale, dalla considerazione della positiva e regolare condotta tenuta nell'assai ampio arco temporale successivo;
il secondo dato non poteva prescindere dalla considerazione delle reali capacità economiche del RI e, comunque, poteva essere inserito tra le prescrizioni della richiesta misura, e non considerato come uno dei presupposti di essa. 4 Il motivo propone una lettura parcellizzata delle ragioni della decisione e vi contrappone una alternativa lettura dei dati disponibili, anche utilizzando informazioni che non deduce di aver sottoposto alla cognizione del Tribunale di sorveglianza. 2.2.1. Con riguardo alle capacità economiche del RI, la difesa precisa che le unità immobiliari in proprietà sono destinate all'abitazione familiare e aggiunge che la capacità reddituale attuale è limitata alla modesta pensione, mentre il patrimonio accumulato prima del procedimento penale era stato sequestrato e confiscato. Dati che la difesa, che ne riconosce la valenza "di merito", sottopone al collegio nella prospettiva di un nuovo accertamento circa la possibilità economica per il RI di iniziative risarcitorie in favore dei soggetti danneggiati dal reato, nuovo giudizio che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.2.2. Il motivo, inoltre, propone una lettura diversa dei dati - la gravità del reato e la condotta successiva - posti dal Tribunale a fondamento della decisione. Il giudizio devoluto al Tribunale di sorveglianza nella materia delle misure alternative alla detenzione ha ad oggetto l'attitudine, o meno, della misura alternativa a conseguire, in relazione al condannato, l'obiettivo rieducativo. Si è precisato che è un giudizio che deve, da una parte, riguardare la personalità del condannato nell'attualità, e quindi considerare, nella complessità, la precedente condotta di vita, e dunque non solo il reato in espiazione, ma anche la condotta ad esso successiva, e, dall'altra, valutare le opportunità trattamentali che la misura alternativa consente di attivare nel caso concreto, così da poter giungere ad una adeguata, e rapportata al caso concreto, considerazione circa l'idoneità, o meno, della misura alternativa a conseguire la rieducazione del condannato. Il Tribunale di sorveglianza, con la decisione impugnata, ha, innanzitutto, ritenuto l'idoneità rieducativa del trattamento con modalità diverse dalla detenzione in ambito istituzionalizzato, valutando, peraltro, necessario mantenere una modalità custodiale, e quindi afflittiva. La non idoneità rieducativa di una misura più ampia, e quindi con assai ridotta afflittività, è stata ritenuta sul rilievo che in realtà il condannato non aveva effettivamente modificato l'atteggiamento antisociale di cui era stato espressione il grave reato per il quale era stato condannato. Tale giudizio è stato fondato sul rilievo del grave danno patrimoniale cagionato dal reato e dell'assenza, negli anni successivi, di condotte "di natura ripara tiva ... di solidarietà sociale ... di tipo altruistico". Il motivo di ricorso, senza proporre alcuna censura di travisamento dei dati probatori con riguardo all'accertamento del danno patrimoniale cagionato dal reato né in relazione all'assenza di una successiva condotta risarcitoria, ha proposto una diversa considerazione del profilo soggettivo del ricorrente, valorizzando la regolare e positiva condotta successiva al reato e l'assenza di una capacità economica adeguata. Ora, quanto alla capacità economica attuale, si è già evidenziato che la difesa utilizza direttamente dati che non deduce di aver sottoposto al Tribunale, il quale, in contrario, ha evidenziato le proprietà immobiliari, che la difesa ha confermato, seppur precisando che si tratta dell'abitazione familiare. Con riguardo alla condotta successiva al reato, la difesa propone una lettura alternativa dei dati disponibili, lettura che privilegia l'assenza di recidiva e marginalizza l'assenza di iniziative riparatorie, che invece il Tribunale, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici, pone a fondamento del giudizio formulato. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° febbraio 2023.