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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1809/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Andrea De Bonis ed Alberto Valerio;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che il Parte_2
Controparte_2
venga condannato ad inserirla con riserva nella I fascia delle
[...] graduatorie GPS e conseguentemente consentirle l'attribuzione delle supplenze secondo le medesime graduatorie, nonché al risarcimento del danno patito per l'illegittima condotta
1 dell'Amministrazione (da liquidarsi in € 26.000,00 per ogni anno scolastico, oltre all'attribuzione dell'anzianità di servizio pari a 24 punti complessivi ed alla ricostruzione della carriera sotto il profilo del trattamento economico e giuridico). A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, premettendo di aver conseguito l'abilitazione all'estero, ha argomentato circa il suo diritto non soltanto ad essere inserita nella I fascia delle GPS, ma anche a concorrere effettivamente per l'attribuzione delle supplenze disponibili, previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 perché contrastante con norme sovraordinate, tra cui, in primo luogo, gli artt. 26 e 53 del
TFUE (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 marzo 2025 il
[...]
Controparte_2
ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la legittimità
[...]
dell'ordinanza ministeriale controversa e, conseguentemente, circa l'infondatezza della pretesa attorea, richiamando a proprio sostegno la giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
La cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di attribuzione delle supplenze in base alle GPS valide fino all'a.s. 2023/24.
Rispetto alla domanda principale relativa all'attribuzione di incarichi di supplenza in base alle GPS valide fino all'anno scolastico 2023/24, la materia del contendere va evidentemente dichiarata cessata visto che tali graduatorie al momento della decisione non sono più valide.
Rimane da esaminare, dunque, la sola pretesa risarcitoria formulata sulla base dei medesimi presupposti fattuali e giuridici della prima.
La domanda risarcitoria.
La pretesa risarcitoria della ricorrente dipende dall'accertamento del suo diritto non soltanto ad essere stata inserita nelle GPS con riserva (pacifico), ma a ricevere gli incarichi di supplenza spettanti in base alle medesime graduatorie.
Ora, è pacifico che l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 negava tale diritto, stabilendo che i soggetti in possesso di titolo di accesso conseguito
2 all'estero, dimostrando di aver presentato l'apposita domanda di riconoscimento, avevano diritto all'inserimento nelle graduatorie con riserva, ma non anche di essere individuati quali aventi titolo alla stipula del contratto di supplenza: in altre parole, l'effettiva partecipazione alla selezione per l'attribuzione degli incarichi era subordinata al riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La ricorrente ha censurato la superiore disciplina perché asseritamente contrastante con gli artt. 1, 3, 35 e 97 Cost, con l'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 124/1999 e, soprattutto, con gli artt. 26 e 43 del TFUE.
Ebbene, tale censura non merita di essere condivisa.
Partendo dal fatto che l'art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente il riconoscimento del titolo conseguito all'estero quale condizione per l'assunzione del pubblico dipendente e che l'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 124/1999 non prevede alcuna deroga, la normativa costituzione ed eurounitaria richiamata nell'atto introduttivo non attribuisce al lavoratore il diritto incondizionato ad accedere al pubblico impiego
(basti leggere gli artt. 1, 3, 35 e 97 Cost. e gli artt. 26 e 43 del TFUE, secondo cui l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. (…) “Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste”).
D'altra parte, poi, va considerato che il d.lgs. 206/2007, dando attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina espressamente il procedimento per il riconoscimento dei titoli acquisiti in un altro Paese dell'Unione Europea, con la conseguenza che debba escludersi che il diritto nazionale o quello dell'Unione Europea, quanto meno nei limiti dell'odierna controversa, attribuiscano a chi aspiri all'inserimento nelle GPS la possibilità di avvalersi del titolo acquisito all'estero a prescindere dal riconoscimento amministrativo del medesimo: in questo senso
3 è perfettamente comprensibile la disciplina contenuta nell'ordinanza ministeriale impugnata nella parte in cui consentiva l'inserimento con riserva dei docenti che avevano conseguito il titolo all'estero e rimanevano in attesa dell'indispensabile riconoscimento.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda risarcitoria, nonché alla condanna della ricorrente, soccombente ex art. 91 c.p.c. (anche, virtualmente, rispetto alla domanda principale), al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che, tuttavia, appare equo liquidare come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere relativa all'inserimento nelle GPS valide fino all'a.s. 2023/24; rigetta le domande risarcitorie;
condanna al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_2
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA LT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1809/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Andrea De Bonis ed Alberto Valerio;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che il Parte_2
Controparte_2
venga condannato ad inserirla con riserva nella I fascia delle
[...] graduatorie GPS e conseguentemente consentirle l'attribuzione delle supplenze secondo le medesime graduatorie, nonché al risarcimento del danno patito per l'illegittima condotta
1 dell'Amministrazione (da liquidarsi in € 26.000,00 per ogni anno scolastico, oltre all'attribuzione dell'anzianità di servizio pari a 24 punti complessivi ed alla ricostruzione della carriera sotto il profilo del trattamento economico e giuridico). A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, premettendo di aver conseguito l'abilitazione all'estero, ha argomentato circa il suo diritto non soltanto ad essere inserita nella I fascia delle GPS, ma anche a concorrere effettivamente per l'attribuzione delle supplenze disponibili, previa disapplicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 perché contrastante con norme sovraordinate, tra cui, in primo luogo, gli artt. 26 e 53 del
TFUE (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'11 marzo 2025 il
[...]
Controparte_2
ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando circa la legittimità
[...]
dell'ordinanza ministeriale controversa e, conseguentemente, circa l'infondatezza della pretesa attorea, richiamando a proprio sostegno la giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
La cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di attribuzione delle supplenze in base alle GPS valide fino all'a.s. 2023/24.
Rispetto alla domanda principale relativa all'attribuzione di incarichi di supplenza in base alle GPS valide fino all'anno scolastico 2023/24, la materia del contendere va evidentemente dichiarata cessata visto che tali graduatorie al momento della decisione non sono più valide.
Rimane da esaminare, dunque, la sola pretesa risarcitoria formulata sulla base dei medesimi presupposti fattuali e giuridici della prima.
La domanda risarcitoria.
La pretesa risarcitoria della ricorrente dipende dall'accertamento del suo diritto non soltanto ad essere stata inserita nelle GPS con riserva (pacifico), ma a ricevere gli incarichi di supplenza spettanti in base alle medesime graduatorie.
Ora, è pacifico che l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 negava tale diritto, stabilendo che i soggetti in possesso di titolo di accesso conseguito
2 all'estero, dimostrando di aver presentato l'apposita domanda di riconoscimento, avevano diritto all'inserimento nelle graduatorie con riserva, ma non anche di essere individuati quali aventi titolo alla stipula del contratto di supplenza: in altre parole, l'effettiva partecipazione alla selezione per l'attribuzione degli incarichi era subordinata al riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La ricorrente ha censurato la superiore disciplina perché asseritamente contrastante con gli artt. 1, 3, 35 e 97 Cost, con l'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 124/1999 e, soprattutto, con gli artt. 26 e 43 del TFUE.
Ebbene, tale censura non merita di essere condivisa.
Partendo dal fatto che l'art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente il riconoscimento del titolo conseguito all'estero quale condizione per l'assunzione del pubblico dipendente e che l'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 124/1999 non prevede alcuna deroga, la normativa costituzione ed eurounitaria richiamata nell'atto introduttivo non attribuisce al lavoratore il diritto incondizionato ad accedere al pubblico impiego
(basti leggere gli artt. 1, 3, 35 e 97 Cost. e gli artt. 26 e 43 del TFUE, secondo cui l'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. (…) “Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste”).
D'altra parte, poi, va considerato che il d.lgs. 206/2007, dando attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplina espressamente il procedimento per il riconoscimento dei titoli acquisiti in un altro Paese dell'Unione Europea, con la conseguenza che debba escludersi che il diritto nazionale o quello dell'Unione Europea, quanto meno nei limiti dell'odierna controversa, attribuiscano a chi aspiri all'inserimento nelle GPS la possibilità di avvalersi del titolo acquisito all'estero a prescindere dal riconoscimento amministrativo del medesimo: in questo senso
3 è perfettamente comprensibile la disciplina contenuta nell'ordinanza ministeriale impugnata nella parte in cui consentiva l'inserimento con riserva dei docenti che avevano conseguito il titolo all'estero e rimanevano in attesa dell'indispensabile riconoscimento.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda risarcitoria, nonché alla condanna della ricorrente, soccombente ex art. 91 c.p.c. (anche, virtualmente, rispetto alla domanda principale), al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che, tuttavia, appare equo liquidare come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere relativa all'inserimento nelle GPS valide fino all'a.s. 2023/24; rigetta le domande risarcitorie;
condanna al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_2
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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