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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. TO LE ZI, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829/2024 R.G.
tra
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RICORRENTE
e
nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Teresa Zicchinella Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.07.2024, l' chiedeva accertarsi, in rito, l'inammissibilità della Pt_1 domanda formulata in sede di A.T.P. poiché proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 42 co. 3 legge 326/2003; l'improponibilità del ricorso ex art. 445bis co. 1 c.p.c. per carenza di previa domanda amministrativa;
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 c.p.c.; nel merito, chiedeva l'accertamento della l'insussistenza, in capo alla parte convenuta, del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto sussistente (quanto al requisito sanitario) dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni contestava.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva accertarsi la sussistenza del requisito sanitario così come riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio nominato nella prima fase.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta nuova CTU medico legale, la causa, lette le note scritte sostitutive di udienza, è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto detto, preliminarmente devono essere disattese le censure preliminari sollevate dall' Pt_1
Ed invero, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata in sede di
A.T.P. poiché proposta oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 42 co. 3, legge
326/2003.
Il ricorrente, infatti, ha tempestivamente proposto domanda di accertamento tecnico preventivo, in quanto il verbale -conclusivo della procedura amministrativa da lui avviata- è datato 20.02.2023, mentre la domanda giudiziale è stata proposta in data 07.07.2023, a distanza di neppure cinque mesi.
La proposizione della procedura amministrativa comporta, conseguentemente, l'infondatezza della doglianza di inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa, essendo stata in realtà proposta in data 30.12.2022, per come attestato dallo stesso verbale della
Commissione medica.
Allo stesso modo, non coglie nel segno la censura di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 c.p.c., atteso che l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 (recante “Disposizioni in materia di invalidità civile”), ha infatti stabilito che
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza,
2 avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, il CTU dott.ssa , chiamata a Persona_1 rivalutare il quadro patologico del ricorrente, ha rilevato che le patologie da cui è affetto il sig.
(Anemia normocromica normocitica e piastrinopenia (sindrome mielodisplastica). MCI vascolare CP_1 con turbe comportamentali in vasculopatia cerebrale con area malacica in sede frontale sx;
ipertensione arteriosa, pregresso intervento di rivascolarizzazione miocardica, sostituzione valvolare aortica con protesi biologica, pregressa aterectomia carotidea, diabete mellito anamnestico in dislipidemico complicato da IRC II stadio, pregresso intervento di protesi anca dx per coxartrosi, vascolopatia aterosclerotica polidistrettuale con turbe comportamentali, K prostata, sindrome dell'interfaccia ODX con visus 10/10 con lenti OO), lo rendono
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di svolgere i normali atti quotidiani”.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 30.12.2022) ma solo dal mese di gennaio 2025 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 25.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il CTU, altresì, ha risposto compiutamente alle osservazioni avanzate dal consulente di parte resistente. Precisamente, in data 25/06/2025 venivano inviate le osservazioni da parte del dott.
, spec. in Chirurgia generale, che ha contestato le conclusioni cui è giunto il Persona_2
CTU sulla data di decorrenza dell'indennità, evidenziando che “leggendo la relazione si evince che già dal 22.02.2024, come da certificazione agli atti, sussistevano tutti i criteri ed i parametri medici con i quali il
CTU ha riconosciuto il diritto all'invalidità richiesta. Già, in quella data, sia ADL: 2/6 che IADL: 1/5, parametri medici importanti che valutano le attività fondamentali della vita quotidiana, come il CTU ha correttamente spiegato, erano alquanto compromessi, ma anche l'MMSE, test che valuta il deterioramento cognitivo, che non veniva concluso “per atteggiamento non collaborante del paziente”,confermava il decadimento intellettivo grave. Sulla base di queste considerazioni, il sottoscritto CTP, Dott. crede che la Persona_2 decorrenza del diritto, sia più giusto, farla decorrere da Febbraio 2024.
Orbene, le predette osservazioni sono state puntualmente riscontrate dal CTU, il quale ha evidenziato che “il soggetto alla data del 31/01/2022, 04/07/2022 e 29/12/2022 presentava una scala
ADL di 2/6 e IADL di 1/5, MMSE 26,40 quindi una normalità cognitiva ed autonomia ridotta e dal verbale del 22/02/2023 si rileva quale esame obiettivo: Condizioni generali discrete, vigile collaborante Pt_1 ed orientato T/S Sternotomia mediana. Presenza di esito cicatriziale anca dx. Cambi posturali e deambulazione autonomi. Pertanto per quanto obiettivato e descritto e in base agli atti è equo valutare che l'aggravamento delle condizioni cliniche decorre dal mese dal mese di gennaio 2025 e che la decorrenza della necessità di assistenza continua decorre dal mese di gennaio 2025”.
3 Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per godere dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'01.01.2025.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.01.2025;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato Pt_1 decreto.
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
TO LE ZI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_3 con D.M. 22/10/2024
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. TO LE ZI, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1829/2024 R.G.
tra
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RICORRENTE
e
nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Teresa Zicchinella Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.07.2024, l' chiedeva accertarsi, in rito, l'inammissibilità della Pt_1 domanda formulata in sede di A.T.P. poiché proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 42 co. 3 legge 326/2003; l'improponibilità del ricorso ex art. 445bis co. 1 c.p.c. per carenza di previa domanda amministrativa;
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 c.p.c.; nel merito, chiedeva l'accertamento della l'insussistenza, in capo alla parte convenuta, del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto sussistente (quanto al requisito sanitario) dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni contestava.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva accertarsi la sussistenza del requisito sanitario così come riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio nominato nella prima fase.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta nuova CTU medico legale, la causa, lette le note scritte sostitutive di udienza, è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto detto, preliminarmente devono essere disattese le censure preliminari sollevate dall' Pt_1
Ed invero, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata in sede di
A.T.P. poiché proposta oltre il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 42 co. 3, legge
326/2003.
Il ricorrente, infatti, ha tempestivamente proposto domanda di accertamento tecnico preventivo, in quanto il verbale -conclusivo della procedura amministrativa da lui avviata- è datato 20.02.2023, mentre la domanda giudiziale è stata proposta in data 07.07.2023, a distanza di neppure cinque mesi.
La proposizione della procedura amministrativa comporta, conseguentemente, l'infondatezza della doglianza di inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa, essendo stata in realtà proposta in data 30.12.2022, per come attestato dallo stesso verbale della
Commissione medica.
Allo stesso modo, non coglie nel segno la censura di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 c.p.c., atteso che l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 (recante “Disposizioni in materia di invalidità civile”), ha infatti stabilito che
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza,
2 avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Ciò posto, venendo al merito della controversia, il CTU dott.ssa , chiamata a Persona_1 rivalutare il quadro patologico del ricorrente, ha rilevato che le patologie da cui è affetto il sig.
(Anemia normocromica normocitica e piastrinopenia (sindrome mielodisplastica). MCI vascolare CP_1 con turbe comportamentali in vasculopatia cerebrale con area malacica in sede frontale sx;
ipertensione arteriosa, pregresso intervento di rivascolarizzazione miocardica, sostituzione valvolare aortica con protesi biologica, pregressa aterectomia carotidea, diabete mellito anamnestico in dislipidemico complicato da IRC II stadio, pregresso intervento di protesi anca dx per coxartrosi, vascolopatia aterosclerotica polidistrettuale con turbe comportamentali, K prostata, sindrome dell'interfaccia ODX con visus 10/10 con lenti OO), lo rendono
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di svolgere i normali atti quotidiani”.
Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 30.12.2022) ma solo dal mese di gennaio 2025 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 25.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Il CTU, altresì, ha risposto compiutamente alle osservazioni avanzate dal consulente di parte resistente. Precisamente, in data 25/06/2025 venivano inviate le osservazioni da parte del dott.
, spec. in Chirurgia generale, che ha contestato le conclusioni cui è giunto il Persona_2
CTU sulla data di decorrenza dell'indennità, evidenziando che “leggendo la relazione si evince che già dal 22.02.2024, come da certificazione agli atti, sussistevano tutti i criteri ed i parametri medici con i quali il
CTU ha riconosciuto il diritto all'invalidità richiesta. Già, in quella data, sia ADL: 2/6 che IADL: 1/5, parametri medici importanti che valutano le attività fondamentali della vita quotidiana, come il CTU ha correttamente spiegato, erano alquanto compromessi, ma anche l'MMSE, test che valuta il deterioramento cognitivo, che non veniva concluso “per atteggiamento non collaborante del paziente”,confermava il decadimento intellettivo grave. Sulla base di queste considerazioni, il sottoscritto CTP, Dott. crede che la Persona_2 decorrenza del diritto, sia più giusto, farla decorrere da Febbraio 2024.
Orbene, le predette osservazioni sono state puntualmente riscontrate dal CTU, il quale ha evidenziato che “il soggetto alla data del 31/01/2022, 04/07/2022 e 29/12/2022 presentava una scala
ADL di 2/6 e IADL di 1/5, MMSE 26,40 quindi una normalità cognitiva ed autonomia ridotta e dal verbale del 22/02/2023 si rileva quale esame obiettivo: Condizioni generali discrete, vigile collaborante Pt_1 ed orientato T/S Sternotomia mediana. Presenza di esito cicatriziale anca dx. Cambi posturali e deambulazione autonomi. Pertanto per quanto obiettivato e descritto e in base agli atti è equo valutare che l'aggravamento delle condizioni cliniche decorre dal mese dal mese di gennaio 2025 e che la decorrenza della necessità di assistenza continua decorre dal mese di gennaio 2025”.
3 Le conclusioni cui giunge il CTU risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi. Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico- legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per godere dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'01.01.2025.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'01.01.2025;
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato Pt_1 decreto.
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
TO LE ZI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato Persona_3 con D.M. 22/10/2024
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