Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cosimo Zaca' e Fabrizio Ferilli, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Regione Puglia, ad oggetto “ recupero somme indebitamente corrisposte con D.D. n.-OMISSIS- – PATLEG n.-OMISSIS- proc. pen. n. -OMISSIS- RGNR – -OMISSIS- rgt. Accertamento in entrata ”, con cui viene annullato in autotutela l'atto dirigenziale n. -OMISSIS- e si intima al ricorrente la restituzione della somma di € 9.780,70 corrisposta a titolo di rimborso spese legali relative al procedimento penale in oggetto richiamato, notificata con nota prot. n. -OMISSIS- del 09.06.2021, pervenuta a mezzo posta in data 11.6.2021 che, parimenti, si impugna;
- della proposta di provvedimento del Responsabile di p.o. “ Segreteria Tecnica – Conferimento incarichi legali ” e Responsabile del procedimento, contenuta nella medesima determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS- con cui l'Avvocatura Regionale ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di annullamento dell'Atto Dirigenziale n. -OMISSIS- e contestuale recupero somme;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere,
- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a mantenere il rimborso delle spese legali corrisposte con atto dirigenziale n. -OMISSIS-, pari complessivamente ad € 9.380,77 in relazione al procedimento penale n.-OMISSIS- RGNR – -OMISSIS- rgt. celebratosi innanzi al Tribunale di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. OR IE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato come in rito il ricorrente, funzionario della Regione Puglia (ora in pensione), impugnava il provvedimento di diniego del riconoscimento delle spese legali, con intimazione alla restituzione della somma di € 9.780,70, in relazione ad un procedimento penale inerente l’attività svolta; veniva al tempo rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Lecce (assieme ad altri coimputati). Tuttavia, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. -OMISSIS- (RGNR -OMISSIS- – RGT -OMISSIS-), non impugnata e, pertanto, divenuta irrevocabile, assolveva il ricorrente dal reato ascrittogli con la formula piena “ perché il fatto non sussiste ”.
Dopo aver in un primo tempo riconosciuto la spettanza del rimborso anelato, la Regione disponeva l’annullamento d’ufficio, avendo ravvisato in sede di riesame un “ conflitto di interessi insanabile ”, qualificato come ostativo al riconoscimento delle spese legali, a carico dell’Ente regionale; indi, il Comune chiedeva la restituzione delle somme pagate, con successiva determina del 25 maggio 2021, che però interveniva a distanza di ben oltre n. 36 mesi dall’atto dirigenziale, che aveva riconosciuto il rimborso, in violazione – come censura parte ricorrente – del termine limite di n. 18 mesi, previsto dall’art. 21- nonies legge n. 241/1990.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo il difetto di giurisdizione.
Il rilievo è fondato, per quanto segue.
Preliminarmente, va osservato che i reati contestati si riferivano, secondo i capi di imputazione, a comportamenti riconducibili al rapporto di lavoro svolto dal ricorrente.
Talché, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2020, n. 3887; 17 novembre 2017, n. 27282; 9 aprile 2008, n. 9160; 13 gennaio 2006, n. 478), il rimborso delle spese legali sopportate, per la sottoposizione a procedimento e a giudizio penale, da funzionari pubblici ed amministratori degli enti territoriali, per comportamenti connessi all’espletamento della servizio e della funzione, ha la natura giuridica di diritto soggettivo, i cui presupposti e la cui misura, in caso di atto di diniego del rimborso, devono essere vagliati dal giudice ordinario.
In materia, l’art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale) , comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, conv., con mod., dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ha previsto che “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”; l’art. 16 (Disposizioni in materia di personale) della legge Regione Puglia 12 aprile 2000, n. 9 ha esteso la predetta disposizione, valida per i dipendenti statali, ai giudizi promossi “ nei confronti dei dipendenti e degli amministratori regionali ”.
In sostanza, stando al dettato normativo, “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità […] penale […] sono rimborsate ”; in tal modo ex lege sussiste un obbligo di rimborso delle spese legali, al verificarsi di tutti i presupposti di legge, per cui al soggetto richiedente il rimborso e, a fortiori , a colui cui il rimborso sia stato accordato, pagato e liquidato – come nel caso di specie – va riconosciuta una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo.
Non osta la considerazione per cui l’amministrazione con un primo provvedimento ha riconosciuto il rimborso delle spese legali e successivamente dopo molto tempo le abbia denegate con un secondo provvedimento che ha annullato il precedente; trattasi pur sempre non già di delibare la sussistenza dei presupposti di un’autotutela avente rilevanza pubblicistica, bensì semmai di apprezzare se vi sia nella fattispecie un inadempimento o, comunque, un comportamento contrario a buona fende, che ha leso anche l’affidamento ingenerato; restando la posizione giuridica, in cui versa l’istante funzionario, pur sempre quella di un diritto, suscettibile di accertamento ad opera del giudice ordinario.
Peraltro, nella fattispecie concreta, la ragione del disconoscimento postumo del rimborso delle spese inerisce presunte inadempienze nel rapporto di lavoro.
Pertanto, rimane precluso al giudice amministrativo ogni ulteriore approfondimento sulla contestata legittimità degli atti impugnati, in quanto il Collegio, aderendo alla impostazione prevalente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., ritiene di declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la presente causa va riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
Le spese vanno compensate date la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ Moro, Presidente FF
OR IE, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IE | IZ Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.