TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 542
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il rimborso delle spese legali per procedimenti penali connessi all'espletamento del servizio da parte di funzionari pubblici configura un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario. La normativa di riferimento (art. 18 D.L. 67/1997 e art. 16 L.R. Puglia 9/2000) prevede un obbligo di rimborso a carico dell'amministrazione, configurando una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo. Anche in caso di annullamento in autotutela di un precedente atto di riconoscimento del rimborso, la controversia verte sull'accertamento di un diritto soggettivo e non sulla legittimità di un atto amministrativo di natura pubblicistica.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il rimborso delle spese legali per procedimenti penali connessi all'espletamento del servizio da parte di funzionari pubblici configura un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario. La normativa di riferimento (art. 18 D.L. 67/1997 e art. 16 L.R. Puglia 9/2000) prevede un obbligo di rimborso a carico dell'amministrazione, configurando una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo. Anche in caso di annullamento in autotutela di un precedente atto di riconoscimento del rimborso, la controversia verte sull'accertamento di un diritto soggettivo e non sulla legittimità di un atto amministrativo di natura pubblicistica.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il rimborso delle spese legali per procedimenti penali connessi all'espletamento del servizio da parte di funzionari pubblici configura un diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario. La normativa di riferimento (art. 18 D.L. 67/1997 e art. 16 L.R. Puglia 9/2000) prevede un obbligo di rimborso a carico dell'amministrazione, configurando una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo. Anche in caso di annullamento in autotutela di un precedente atto di riconoscimento del rimborso, la controversia verte sull'accertamento di un diritto soggettivo e non sulla legittimità di un atto amministrativo di natura pubblicistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 542
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 542
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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