CASS
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2025, n. 13129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13129 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da IT Di CO - Presidente - Sent. n. 315/2025 IT ZI CC – 18/02/2025 MA AI - Relatore - R.G.N. 39340/2024 OR IO CC DR M. NI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da ME NO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Salerno l’11/11/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA AI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale con cui il ricorrente ha insistito nel mancato perfezionamento dell’accordo funzionale al compimento dell’operazione di esfiltrazione di sostanza stupefacente di cui al capo 4) dell’imputazione provvisoria, in punto giudizio di gravità indiziaria dei fatti di cui all’imputazione, nonché in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13129 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/02/2025 2 1. Con ordinanza emessa l’11/11/2024, il Tribunale della libertà di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ME NO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), nel ruolo di capo organizzatore, garantendo l’approvvigionamento di sostanza stupefacente cocaina anche attraverso l’esfiltrazione della stessa dai containers nel porto di Salerno, i contatti con i stabili acquirenti dello stupefacente, gestendo i proventi dell’attività illecita e coltivando sostanza stupefacente tipo marijuana, dall’estate 2020 con condotta perdurante, nonché degli episodi di cui all’art.73 d.P.R. 309/90, di cui ai capi 2), 4), 5), in ordine ai quali confermata il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico, con contestazione con condotta “tuttora perdurante”, in epoca successiva al novembre 2022, in assenza di elementi indiziari della permanenza atteso che il reato fine più recente risulta commesso l’11/12/2022. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla mancanza della motivazione in relazione alla gravità indiziaria, con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90, della coltivazione di marijuana quale condotta del reato associativo, tenuto conto che il ricorrente venne arrestato nell’agosto 2020 per la coltivazione suddetta. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta partecipazione al reato di cui al capo 2) non essendovi indizi circa la consapevolezza che il viaggio a Roma del figlio AR fosse finalizzato all’approvvigionamento di cocaina. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al ritenuto perfezionamento dell’accordo per l’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno tra RA AR e il c.d. gruppo ME e la gravità indiziaria in relazione al capo 4). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274, 275 cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del pericolo 3 attuale di recidiva, e all’adeguatezza della misura cautelare e al giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Contesta il ricorrente la permanenza della contestazione mossa ex art. 74 d.P.R. 309/90 con argomenti per nulla condivisibili. A parte la eventuale rilevanza sotto il profilo delle esigenze cautelari (vedi ), con riguardo al profilo della gravità indiziaria, deve osservarsi che la fase cautelare è caratterizzata da una incolpazione provvisoria che si caratterizza per la sua fluidità connessa proprio alla circostanza che le indagini proseguono fino alla conclusione delle stesse e la cristallizzazione dei capi di imputazione. Se la sussistenza dei reati fini può essere assunta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad indizio della sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, non di meno non vale il ragionamento a contrario. L’assenza di dimostrazione del compimento di reati scopo non determina la cessazione del sodalizio anche se connotato da una organizzazione più snella rispetto ai caratteri 4 dell’associazione di cui all’art. 416 cod.pen. (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 01). In ogni caso la censura risulta generica non essendo puntualmente contestata la ritenuta gravità indiziaria della partecipazione del ME e del suo ruolo di capo organizzatore, come desunto dal compendio probatorio e delineato a pag. 20 e ss. da cui risulta che, nonostante l’arresto in data 18/08/2020 per il reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente tipo marijuana e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il predetto ha continuato a gestire l’attività illecita con organizzazione a base famigliare, dal luogo di detenzione, ove riceveva i sodali e pianificava l’attività illecita, sia sul versante dell’approvvigionamento, concludendo accordi con RA ER per l’esfiltrazione dello stupefacente che era importato e contenuto nei containers nel porto di Salerno, con l’ausilio di Apicella (cfr. pag.9), sia sul versante della gestione dello spaccio dando direttive (cfr. pag. 20 inter. progr. 4495), sia sulla gestione del denaro ricavato dall’attività illecita (cfr. pag. 22). Da cui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Giova rilevare come, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di capo promotore dell’associazione finalizzata al narcotraffico, a base famigliare, operante nella provincia di Salerno, secondo la contestazione provvisoria di cui al capo 1). Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha tratteggiato il ruolo del ME NO, di capo promotore sulla scorta delle intercettazioni e servizi di osservazione nonché sulla scorta delle dichiarazioni di RA AR che si era rivolto al gruppo ME proprio per l’esfiltrazione dei grossi quantitativi di sostanza stupefacente che arrivavano nel porto di Salerno. ME NO che, dal luogo ove è ristretto agli arresti domiciliari, gestisce i contatti con i clienti acquirenti e si attiva fattivamente noleggiando l’auto con la quale il figlio AR si reca a Roma per l’approvvigionamento. La motivazione del tribunale non è per nulla illogica e in quanto fondata sugli elementi in atti e delinea, a livello cautelare, un quadro di gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione al sodalizio con il ruolo di capo promotore che di concorrente nel reato di cui al capo 2) (viaggio a Roma per l’approvvigionamento in data 18/03/2022). 5. In tale contesto, al limite della comprensibilità appare la censura, svolta nel secondo motivo di ricorso, che si appunta sulla circostanza che l’ordinanza farebbe riferimento all’attività di coltivazione di marijuana, per la quale è stato tratto in arresto nel 2020, circostanza questa, dell’arresto per la coltivazione di marijuana, 5 ripresa nell’ordinanza solo per tratteggiare il contesto complessivo e l’operatività dell’associazione. Consegue la manifesta infondatezza della censura. 6. Con riguardo al capo 2), oggetto del terzo motivo di ricorso, al limite della genericità, rileva, il Collegio, che l’indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, non ha fornito una alternativa spiegazione del noleggio dell’autovettura al figlio. Come si è visto (cfr. § 4 ), l’ordinanza impugnata non può dirsi manifestamente illogica in relazione alla ricostruzione del fatto addebitato provvisoriamente al ME NO nel capo 2). 7. Il quarto motivo di ricorso che contesta il perfezionamento dell’accordo per l’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno tra RA AR e il c.d. gruppo ME e la gravità indiziaria in relazione al capo 4) risulta, parimenti, infondato. L’ordinanza impugnata, dopo avere esposto i contenuti delle conversazioni registrate in quel torno di tempo e richiamato le dichiarazioni di RA ER, il quale si era attivato per conto terzi per reperire in loco soggetti in grado di esfiltrare lo stupefacente che giungeva nel Porto di Salerno, e di essere stato messo in contatto con i ME, attraverso l’intermediazione di NT AN, riporta il contenuto delle conversazioni più significative dalle quali emerge che il ME NO aveva raggiunto un accordo per l’esfiltrazione per il quale aveva pattuito il compenso di € 120.000,00 per un carico di marzo. Nel comunicare i termini dell’accordo al figlio Carmelo, gli consiglia di munirsi di un flex per rompere il pannello del container, e che, considerato che questo tipo di operazioni fruttano molti soldi, era sua intenzione abbandonare lo spaccio al minuto (cfr. pag. 9), da cui la prova, a livello gravità, di pattuizione stabile. In tale contesto, per come delineato, nelle conversazioni intercettate, era stato raggiunto l’accordo per l’esfiltrazione dal Porto di Salerno, poco rileva la circostanza che in un’occasione, in data 18/03/2022, una operazione di esfiltrazione non avesse avuto luogo per via dei controlli in atto al Porto, essendosi il ME “messo a disposizione” per l’opera di estrazione della droga dai containers desunto dalla documentata circostanza che il 16/03/2022 il figlio AR si reca a casa del padre per discutere delle prossime esfiltrazioni (cfr. pag. 9-10). 8. Il quinto motivo di ricorso risulta anch’esso infondato. Deduce il ricorrente la mancata valutazione del c.d. tempo silente dai fatti all’applicazione della misura cautelare ai fini dell’attualità del pericolo di recidiva. Sulla questione del rilievo del tempo silente, rispetto la quale si registrano due indirizzi interpretativi ermeneutici, ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento maggioritario, espresso con recenti pronunce, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso 6 dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata, particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa, tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione, che il Collegio ritiene coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le connotazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione, comporta che il giudice della cautela, ai fini della attualità del pericolo di recidiva, debba valutare, senza alcun automatismo, il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, ove questo sia rilevante e sia privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Ciò detto, l’ordinanza impugnata ha argomentato, in presenza di delitto per cui è operativa la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., e di presunzione non superata con allegazioni difensive, l’attualità del pericolo di recidiva sul rilievo che il ME anche dopo l’arresto e la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, ha continuato nell’attività illecita in forma organizzata dirigendo, dal luogo degli arresti domiciliari, l’associazione dedita al narcotraffico, oltre a profili di pericolosità derivanti dai precedenti penali per reati gravi (estorsione e detenzione di armi). Infine, in punto adeguatezza, nel descritto contesto di allarmante pericolosità e di perdurante svolgimento dell’attività illecita durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, le allegazioni difensive (non avere commesso reati durante 7 l’affidamento in prova) non valgono a superare il giudizio di inadeguatezza espresso dal Tribunale. 9. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. 10. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA AI IT Di CO
udita la relazione svolta dal consigliere MA AI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale con cui il ricorrente ha insistito nel mancato perfezionamento dell’accordo funzionale al compimento dell’operazione di esfiltrazione di sostanza stupefacente di cui al capo 4) dell’imputazione provvisoria, in punto giudizio di gravità indiziaria dei fatti di cui all’imputazione, nonché in ordine alla sussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e al giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13129 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 18/02/2025 2 1. Con ordinanza emessa l’11/11/2024, il Tribunale della libertà di Salerno ha rigettato l'istanza di riesame proposta da ME NO avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90, per la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (capo 1), nel ruolo di capo organizzatore, garantendo l’approvvigionamento di sostanza stupefacente cocaina anche attraverso l’esfiltrazione della stessa dai containers nel porto di Salerno, i contatti con i stabili acquirenti dello stupefacente, gestendo i proventi dell’attività illecita e coltivando sostanza stupefacente tipo marijuana, dall’estate 2020 con condotta perdurante, nonché degli episodi di cui all’art.73 d.P.R. 309/90, di cui ai capi 2), 4), 5), in ordine ai quali confermata il quadro indiziario grave e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo i seguenti motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico, con contestazione con condotta “tuttora perdurante”, in epoca successiva al novembre 2022, in assenza di elementi indiziari della permanenza atteso che il reato fine più recente risulta commesso l’11/12/2022. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla mancanza della motivazione in relazione alla gravità indiziaria, con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90, della coltivazione di marijuana quale condotta del reato associativo, tenuto conto che il ricorrente venne arrestato nell’agosto 2020 per la coltivazione suddetta. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta partecipazione al reato di cui al capo 2) non essendovi indizi circa la consapevolezza che il viaggio a Roma del figlio AR fosse finalizzato all’approvvigionamento di cocaina. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione al ritenuto perfezionamento dell’accordo per l’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno tra RA AR e il c.d. gruppo ME e la gravità indiziaria in relazione al capo 4). - Violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274, 275 cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del pericolo 3 attuale di recidiva, e all’adeguatezza della misura cautelare e al giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente ricordato che costituisce principio consolidato e più volte affermato dalla Corte di cassazione, quello per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Quando, poi, sia denunciato un vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza dell'argomento riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01: Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Contesta il ricorrente la permanenza della contestazione mossa ex art. 74 d.P.R. 309/90 con argomenti per nulla condivisibili. A parte la eventuale rilevanza sotto il profilo delle esigenze cautelari (vedi ), con riguardo al profilo della gravità indiziaria, deve osservarsi che la fase cautelare è caratterizzata da una incolpazione provvisoria che si caratterizza per la sua fluidità connessa proprio alla circostanza che le indagini proseguono fino alla conclusione delle stesse e la cristallizzazione dei capi di imputazione. Se la sussistenza dei reati fini può essere assunta, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad indizio della sussistenza dell’associazione dedita al narcotraffico, non di meno non vale il ragionamento a contrario. L’assenza di dimostrazione del compimento di reati scopo non determina la cessazione del sodalizio anche se connotato da una organizzazione più snella rispetto ai caratteri 4 dell’associazione di cui all’art. 416 cod.pen. (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414 – 01). In ogni caso la censura risulta generica non essendo puntualmente contestata la ritenuta gravità indiziaria della partecipazione del ME e del suo ruolo di capo organizzatore, come desunto dal compendio probatorio e delineato a pag. 20 e ss. da cui risulta che, nonostante l’arresto in data 18/08/2020 per il reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente tipo marijuana e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il predetto ha continuato a gestire l’attività illecita con organizzazione a base famigliare, dal luogo di detenzione, ove riceveva i sodali e pianificava l’attività illecita, sia sul versante dell’approvvigionamento, concludendo accordi con RA ER per l’esfiltrazione dello stupefacente che era importato e contenuto nei containers nel porto di Salerno, con l’ausilio di Apicella (cfr. pag.9), sia sul versante della gestione dello spaccio dando direttive (cfr. pag. 20 inter. progr. 4495), sia sulla gestione del denaro ricavato dall’attività illecita (cfr. pag. 22). Da cui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Giova rilevare come, secondo la contestazione posta a base della misura cautelare e la ricostruzione storico fattuale compiuta dai giudici del merito cautelare, all'indagato sia contestata la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 della legge sugli stupefacenti, con lo specifico ruolo di capo promotore dell’associazione finalizzata al narcotraffico, a base famigliare, operante nella provincia di Salerno, secondo la contestazione provvisoria di cui al capo 1). Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha tratteggiato il ruolo del ME NO, di capo promotore sulla scorta delle intercettazioni e servizi di osservazione nonché sulla scorta delle dichiarazioni di RA AR che si era rivolto al gruppo ME proprio per l’esfiltrazione dei grossi quantitativi di sostanza stupefacente che arrivavano nel porto di Salerno. ME NO che, dal luogo ove è ristretto agli arresti domiciliari, gestisce i contatti con i clienti acquirenti e si attiva fattivamente noleggiando l’auto con la quale il figlio AR si reca a Roma per l’approvvigionamento. La motivazione del tribunale non è per nulla illogica e in quanto fondata sugli elementi in atti e delinea, a livello cautelare, un quadro di gravità indiziaria sia in ordine alla partecipazione al sodalizio con il ruolo di capo promotore che di concorrente nel reato di cui al capo 2) (viaggio a Roma per l’approvvigionamento in data 18/03/2022). 5. In tale contesto, al limite della comprensibilità appare la censura, svolta nel secondo motivo di ricorso, che si appunta sulla circostanza che l’ordinanza farebbe riferimento all’attività di coltivazione di marijuana, per la quale è stato tratto in arresto nel 2020, circostanza questa, dell’arresto per la coltivazione di marijuana, 5 ripresa nell’ordinanza solo per tratteggiare il contesto complessivo e l’operatività dell’associazione. Consegue la manifesta infondatezza della censura. 6. Con riguardo al capo 2), oggetto del terzo motivo di ricorso, al limite della genericità, rileva, il Collegio, che l’indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, non ha fornito una alternativa spiegazione del noleggio dell’autovettura al figlio. Come si è visto (cfr. § 4 ), l’ordinanza impugnata non può dirsi manifestamente illogica in relazione alla ricostruzione del fatto addebitato provvisoriamente al ME NO nel capo 2). 7. Il quarto motivo di ricorso che contesta il perfezionamento dell’accordo per l’esfiltrazione della droga dal porto di Salerno tra RA AR e il c.d. gruppo ME e la gravità indiziaria in relazione al capo 4) risulta, parimenti, infondato. L’ordinanza impugnata, dopo avere esposto i contenuti delle conversazioni registrate in quel torno di tempo e richiamato le dichiarazioni di RA ER, il quale si era attivato per conto terzi per reperire in loco soggetti in grado di esfiltrare lo stupefacente che giungeva nel Porto di Salerno, e di essere stato messo in contatto con i ME, attraverso l’intermediazione di NT AN, riporta il contenuto delle conversazioni più significative dalle quali emerge che il ME NO aveva raggiunto un accordo per l’esfiltrazione per il quale aveva pattuito il compenso di € 120.000,00 per un carico di marzo. Nel comunicare i termini dell’accordo al figlio Carmelo, gli consiglia di munirsi di un flex per rompere il pannello del container, e che, considerato che questo tipo di operazioni fruttano molti soldi, era sua intenzione abbandonare lo spaccio al minuto (cfr. pag. 9), da cui la prova, a livello gravità, di pattuizione stabile. In tale contesto, per come delineato, nelle conversazioni intercettate, era stato raggiunto l’accordo per l’esfiltrazione dal Porto di Salerno, poco rileva la circostanza che in un’occasione, in data 18/03/2022, una operazione di esfiltrazione non avesse avuto luogo per via dei controlli in atto al Porto, essendosi il ME “messo a disposizione” per l’opera di estrazione della droga dai containers desunto dalla documentata circostanza che il 16/03/2022 il figlio AR si reca a casa del padre per discutere delle prossime esfiltrazioni (cfr. pag. 9-10). 8. Il quinto motivo di ricorso risulta anch’esso infondato. Deduce il ricorrente la mancata valutazione del c.d. tempo silente dai fatti all’applicazione della misura cautelare ai fini dell’attualità del pericolo di recidiva. Sulla questione del rilievo del tempo silente, rispetto la quale si registrano due indirizzi interpretativi ermeneutici, ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento maggioritario, espresso con recenti pronunce, secondo cui in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso 6 dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), non essendo sufficiente, ad escludere l’attualità del pericolo, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata, particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione "chiusa", perché corredata dall'indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa, tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare. Tale soluzione, che il Collegio ritiene coerente con la stessa struttura del reato associativo e, in particolare, con le connotazioni "dinamiche" proprie della condotta di partecipazione, comporta che il giudice della cautela, ai fini della attualità del pericolo di recidiva, debba valutare, senza alcun automatismo, il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'emissione della misura cautelare, ove questo sia rilevante e sia privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Ciò detto, l’ordinanza impugnata ha argomentato, in presenza di delitto per cui è operativa la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., e di presunzione non superata con allegazioni difensive, l’attualità del pericolo di recidiva sul rilievo che il ME anche dopo l’arresto e la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, ha continuato nell’attività illecita in forma organizzata dirigendo, dal luogo degli arresti domiciliari, l’associazione dedita al narcotraffico, oltre a profili di pericolosità derivanti dai precedenti penali per reati gravi (estorsione e detenzione di armi). Infine, in punto adeguatezza, nel descritto contesto di allarmante pericolosità e di perdurante svolgimento dell’attività illecita durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, le allegazioni difensive (non avere commesso reati durante 7 l’affidamento in prova) non valgono a superare il giudizio di inadeguatezza espresso dal Tribunale. 9. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. 10. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- , disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA AI IT Di CO