Articolo 19 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 18Articolo 20
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22 agosto 2012
Art. 19. Mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ortodosso dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente dell'Arcidiocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Arcidiocesi.
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'Arcidiocesi determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Arcidiocesi, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012