TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2021 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2021 promossa da:
nata VI RE (AL) 08/09/1969 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
CO IV e IL IV, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
ATTRICE contro nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA domiciliata VIALE SAFFI, 38/5 15067 VI RE
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE In via principale -
A) Ordinare lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare caduto in successione morendo prima e dopo, rimanendo eredi nella misura della metà Persona_1 Controparte_2 ciascuna le sigg.re e figlie dei predetti deceduti. Parte_1 Controparte_1
B) Preso atto del sorteggio svolto all'udienza del 27.05.2025 dinanzi al Tribunale di Alessandria – Dott. Giuseppe Bersani - assegnare a il lotto B) ed a il lotto A). Parte_1 Controparte_1
Ordinare a di liberare immediatamente da persone e cose gli immobili compresi Controparte_1 nel lotto B), consegnandone le chiavi a Parte_1
C) Dato atto che con sentenza parziale n. 85/2025 è stata condannata al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili fino a Febbraio 2025, condannare
[...] al pagamento degli ulteriori canoni da Marzo a Maggio 2025, nella misura di euro 350,00 CP_1 al mese, quale quota del 50% della stima fatta dal CTU;
D) Condannare a rifondere a le spese di lite e del CTP Geom. Controparte_1 Parte_1
; porre definitivamente ed interamente a carico di le spese di CTU Persona_2 Controparte_1 come già liquidate. E) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novi GU (Agenzia del Territorio –
Servizio Pubblicità Immobiliare) la relativa trascrizione e all'Ufficio del Territorio Erariale (Agenzia del Territorio) di eseguire la voltura di accatastamento, senza responsabilità alcuna.
PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale Ill.mo, tenuto conto del progetto divisionale posto alla base della sentenza parziale n. 85/2025 resa nel giudizio tra le parti dal Tribunale di Alessandria e delle successive operazioni di sorteggio, assegnare a i beni ricompresi nel lotto A e Controparte_1 segnatamente il bene sub. 2 costituito da vano scala di 17 mq, il bene sub. 3 costituito da ristorante al piano terra di mq 165,00 con cantina di pertinenza al piano interrato di mq 16, il sub. 5 costituito da alloggio residenziale al piano primo di mq 105,00 per un valore complessivo di € 164.925,00. Porre le spese della domanda di divisione a carico dei condividenti in quote uguali, con la integrale compensazione delle spese residue.
pagina 1 di 3 Con osservanza.
Svolgimento del processo La sig.ra con atto di citazione del 16.03.2021, conveniva in giudizio la sorella Parte_1 CP_1
e la madre per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_2 costituita dagli immobili siti in Gavi, frazione Rovereto, già di proprietà di , padre e Persona_1 marito delle medesime e pervenuti alle parti iure successionis alla morte del predetto: gli immobili di cui si chiedeva la divisione erano costituiti da due appartamenti, l'uno destinato ad abitazione della sig.ra e della sua famiglia, realizzato a seguito di un ampliamento posto in essere in CP_1 occasione del matrimonio della convenuta con il sig. , e l'altro destinato ad abitazione dei Persona_3 genitori delle due sorelle oggi deceduti;
al piano terra vi era un altro immobile adibito da CP_1 sempre a ristorante dove aveva sempre lavorato tutta la famiglia, dapprima in forma di impresa familiare tra il padre e l'attrice e, poi, alla morte del primo, proseguita in forma Persona_1 societaria con la denominazione con Controparte_3 quote equamente ripartite tra e CP_1 Parte_1 Controparte_2
Nel gennaio 2016 l'attrice cedeva la propria quota societaria al marito della convenuta Parte_1
e analoga cessione effettuava anche la sig.ra Persona_3 Controparte_2 L'attrice, oltre allo scioglimento della comunione, richiedeva la condanna della sorella al pagamento di un indennizzo in misura non inferiore a €500,00 mensili per l'occupazione: a) della sua abitazione (mappale 108 sub.6) e B) del ristorante (mappale 108 sub. 3 e sub.4) dal luglio 2020 fino al rilascio.
Eccepiva parte convenuta il bis in idem in ordine alla richiesta di pagamento di indennizzo avendo l'attrice formula analoga richiesta che era stata rigettata con pronuncia del Tribunale di Parte_2
Alessandria n. 352/2020 del 6/7/2020, divenuta irrevocabile Parte convenuta eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di indennità relativa al locale adibito a ristorante in quanto gestito dalla soc. Controparte_3
Sulla scorta di tali considerazioni parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni.
Il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della sig.ra Controparte_2
La causa veniva riassunta dall'attrice nei confronti della sorella. All'esito dell'avvenuta riassunzione entrambe le parti erano quindi divenute proprietarie per metà ciascuna dell'asse ereditario in discussione.
Risultati vani i tentativi del giudice di comporre la controversia, veniva disposta Consulenza tecnica d'ufficio per la stima degli immobili conferendo incarico al Geom. il quale, esperito Persona_4 infruttuosamente il tentativo di conciliazione, depositava la relazione peritale. Il Giudice, dopo avere più volte disposto la comparizione delle parti per tentare nuovamente la conciliazione, rimaste senza esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente tratteneva la causa in decisione, in data 5/11/2024, previa assegnazione alle parti dei termini di gg. 60 e
20 per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Con sentenza parziale 85/2025 veniva disposto quanto segue: “Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dispone il deposito in cancelleria del progetto divisionale contenuto nella presente sentenza non definitiva fissa per la discussione sul progetto divisionale l'udienza del giorno, 13 marzo 2025 ore 12,00, riservando all'esito le disposizioni necessarie e l'indicazione dell'udienza per l'estrazione a sorte e l'attribuzione a ciascuna parte di uno dei due lotti. Condanna Parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma complessiva di euro 28.325,00 oltre rivalutazione di legge. Riserva all'esito del giudizio di divisione la decisione sulle spese di causa”.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 13 marzo 2025 ore 12,00 per la discussione della parti in ordine al progetto divisionale che veniva contestualmente depositato.
Non essendo pervenute osservazioni da parte dei procuratori costituiti, si procedeva al sorteggio in data 27 maggio 2025 ore 12,00.
pagina 2 di 3 La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 3 luglio 2025 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Motivi della decisione
Nel caso di specie la sentenza parziale 85/2025 resa fra le stesse deve trovare integrale conferma.
All'esito di tale pronuncia occorreva procedere alle operazioni di divisioni che si sono esaurite nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025: il lotto B) è stato attribuito a mentre a Parte_1
è stato attribuito all'esito del sorteggio il lotto A) (cfr. in tal senso p.v. del 27 Controparte_1 maggio 2025 ove risulta quanto segue: “… Il Giudice dato atto di quanto sopra il giudice assegna il lotto B) alla parte attrice ed il lotto A) alla parte convenuta”). In conformità all'esito del sorteggio devono - pertanto essere - attribuiti alle parti i lotti A) e B).
La domanda svolta da relativa ad ulteriori indennità di occupazione successivamente Parte_1 alla pronuncia della sentenza n. 85/2025 deve essere dichiarata inammissibile in quanto successiva alla precisazione delle conclusioni ed alla decisione su tale aspetto. Tale domanda potrà eventualmente essere oggetto di altro e diverso giudizio.
Le spese del procedimento in considerazione del complessivo comportamento delle parti e della circostanza che si è resa necessaria una CTU al fine di determinare due lotti omogenei, devono essere integralmente compensate fra le stesse parti. Le spese di CTU, per le medesime ragioni, devono essere poste a carico della parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo
Conferma la sentenza parziale n. 85/2025 resa fra le stesse parti;
ordina lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare caduto in successione morendo Per_1 prima e ed
[...] Controparte_2 assegna a i beni specificati al lotto B) ed a i beni specificati al lotto A) Parte_1 Controparte_1 ed indicati nel progetto divisionale da considerarsi parte integrante del presente dispositivo.
Ordina alle parti di liberare immediatamente da persone e cose gli immobili di cui non risultano essere assegnatarie consegnandone le chiavi all'altra parte.
Ordina Alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Novi GU (Agenzia del Territorio – Servizio
Pubblicità Immobiliare) la relativa trascrizione e all'Ufficio del Territorio Erariale (Agenzia del
Territorio) di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero da responsabilità.
Dichiara inammissibile la domanda di condanna nei confronti di al pagamento degli Controparte_1 ulteriori canoni da Marzo a Maggio 2025, nella misura di euro 350,00 al mese presentata da Pt_1
in quanto presentata successivamente alla decisione parziale resa con la sentenza n. 85/2025.
[...]
Compensa fra le parti le spese di causa e pone a carico delle stesse le spese di CTU nella misura del 50% ciascuno.
Alessandria, 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Bersani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1063/2021 promossa da:
nata VI RE (AL) 08/09/1969 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
CO IV e IL IV, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
ATTRICE contro nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA domiciliata VIALE SAFFI, 38/5 15067 VI RE
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. PARTE ATTRICE In via principale -
A) Ordinare lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare caduto in successione morendo prima e dopo, rimanendo eredi nella misura della metà Persona_1 Controparte_2 ciascuna le sigg.re e figlie dei predetti deceduti. Parte_1 Controparte_1
B) Preso atto del sorteggio svolto all'udienza del 27.05.2025 dinanzi al Tribunale di Alessandria – Dott. Giuseppe Bersani - assegnare a il lotto B) ed a il lotto A). Parte_1 Controparte_1
Ordinare a di liberare immediatamente da persone e cose gli immobili compresi Controparte_1 nel lotto B), consegnandone le chiavi a Parte_1
C) Dato atto che con sentenza parziale n. 85/2025 è stata condannata al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili fino a Febbraio 2025, condannare
[...] al pagamento degli ulteriori canoni da Marzo a Maggio 2025, nella misura di euro 350,00 CP_1 al mese, quale quota del 50% della stima fatta dal CTU;
D) Condannare a rifondere a le spese di lite e del CTP Geom. Controparte_1 Parte_1
; porre definitivamente ed interamente a carico di le spese di CTU Persona_2 Controparte_1 come già liquidate. E) Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novi GU (Agenzia del Territorio –
Servizio Pubblicità Immobiliare) la relativa trascrizione e all'Ufficio del Territorio Erariale (Agenzia del Territorio) di eseguire la voltura di accatastamento, senza responsabilità alcuna.
PARTE CONVENUTA
Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale Ill.mo, tenuto conto del progetto divisionale posto alla base della sentenza parziale n. 85/2025 resa nel giudizio tra le parti dal Tribunale di Alessandria e delle successive operazioni di sorteggio, assegnare a i beni ricompresi nel lotto A e Controparte_1 segnatamente il bene sub. 2 costituito da vano scala di 17 mq, il bene sub. 3 costituito da ristorante al piano terra di mq 165,00 con cantina di pertinenza al piano interrato di mq 16, il sub. 5 costituito da alloggio residenziale al piano primo di mq 105,00 per un valore complessivo di € 164.925,00. Porre le spese della domanda di divisione a carico dei condividenti in quote uguali, con la integrale compensazione delle spese residue.
pagina 1 di 3 Con osservanza.
Svolgimento del processo La sig.ra con atto di citazione del 16.03.2021, conveniva in giudizio la sorella Parte_1 CP_1
e la madre per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria Controparte_2 costituita dagli immobili siti in Gavi, frazione Rovereto, già di proprietà di , padre e Persona_1 marito delle medesime e pervenuti alle parti iure successionis alla morte del predetto: gli immobili di cui si chiedeva la divisione erano costituiti da due appartamenti, l'uno destinato ad abitazione della sig.ra e della sua famiglia, realizzato a seguito di un ampliamento posto in essere in CP_1 occasione del matrimonio della convenuta con il sig. , e l'altro destinato ad abitazione dei Persona_3 genitori delle due sorelle oggi deceduti;
al piano terra vi era un altro immobile adibito da CP_1 sempre a ristorante dove aveva sempre lavorato tutta la famiglia, dapprima in forma di impresa familiare tra il padre e l'attrice e, poi, alla morte del primo, proseguita in forma Persona_1 societaria con la denominazione con Controparte_3 quote equamente ripartite tra e CP_1 Parte_1 Controparte_2
Nel gennaio 2016 l'attrice cedeva la propria quota societaria al marito della convenuta Parte_1
e analoga cessione effettuava anche la sig.ra Persona_3 Controparte_2 L'attrice, oltre allo scioglimento della comunione, richiedeva la condanna della sorella al pagamento di un indennizzo in misura non inferiore a €500,00 mensili per l'occupazione: a) della sua abitazione (mappale 108 sub.6) e B) del ristorante (mappale 108 sub. 3 e sub.4) dal luglio 2020 fino al rilascio.
Eccepiva parte convenuta il bis in idem in ordine alla richiesta di pagamento di indennizzo avendo l'attrice formula analoga richiesta che era stata rigettata con pronuncia del Tribunale di Parte_2
Alessandria n. 352/2020 del 6/7/2020, divenuta irrevocabile Parte convenuta eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di indennità relativa al locale adibito a ristorante in quanto gestito dalla soc. Controparte_3
Sulla scorta di tali considerazioni parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni.
Il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso della sig.ra Controparte_2
La causa veniva riassunta dall'attrice nei confronti della sorella. All'esito dell'avvenuta riassunzione entrambe le parti erano quindi divenute proprietarie per metà ciascuna dell'asse ereditario in discussione.
Risultati vani i tentativi del giudice di comporre la controversia, veniva disposta Consulenza tecnica d'ufficio per la stima degli immobili conferendo incarico al Geom. il quale, esperito Persona_4 infruttuosamente il tentativo di conciliazione, depositava la relazione peritale. Il Giudice, dopo avere più volte disposto la comparizione delle parti per tentare nuovamente la conciliazione, rimaste senza esito, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente tratteneva la causa in decisione, in data 5/11/2024, previa assegnazione alle parti dei termini di gg. 60 e
20 per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Con sentenza parziale 85/2025 veniva disposto quanto segue: “Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: dispone il deposito in cancelleria del progetto divisionale contenuto nella presente sentenza non definitiva fissa per la discussione sul progetto divisionale l'udienza del giorno, 13 marzo 2025 ore 12,00, riservando all'esito le disposizioni necessarie e l'indicazione dell'udienza per l'estrazione a sorte e l'attribuzione a ciascuna parte di uno dei due lotti. Condanna Parte convenuta a pagare in favore della parte attrice la somma complessiva di euro 28.325,00 oltre rivalutazione di legge. Riserva all'esito del giudizio di divisione la decisione sulle spese di causa”.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 13 marzo 2025 ore 12,00 per la discussione della parti in ordine al progetto divisionale che veniva contestualmente depositato.
Non essendo pervenute osservazioni da parte dei procuratori costituiti, si procedeva al sorteggio in data 27 maggio 2025 ore 12,00.
pagina 2 di 3 La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 3 luglio 2025 venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Motivi della decisione
Nel caso di specie la sentenza parziale 85/2025 resa fra le stesse deve trovare integrale conferma.
All'esito di tale pronuncia occorreva procedere alle operazioni di divisioni che si sono esaurite nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025: il lotto B) è stato attribuito a mentre a Parte_1
è stato attribuito all'esito del sorteggio il lotto A) (cfr. in tal senso p.v. del 27 Controparte_1 maggio 2025 ove risulta quanto segue: “… Il Giudice dato atto di quanto sopra il giudice assegna il lotto B) alla parte attrice ed il lotto A) alla parte convenuta”). In conformità all'esito del sorteggio devono - pertanto essere - attribuiti alle parti i lotti A) e B).
La domanda svolta da relativa ad ulteriori indennità di occupazione successivamente Parte_1 alla pronuncia della sentenza n. 85/2025 deve essere dichiarata inammissibile in quanto successiva alla precisazione delle conclusioni ed alla decisione su tale aspetto. Tale domanda potrà eventualmente essere oggetto di altro e diverso giudizio.
Le spese del procedimento in considerazione del complessivo comportamento delle parti e della circostanza che si è resa necessaria una CTU al fine di determinare due lotti omogenei, devono essere integralmente compensate fra le stesse parti. Le spese di CTU, per le medesime ragioni, devono essere poste a carico della parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo
Conferma la sentenza parziale n. 85/2025 resa fra le stesse parti;
ordina lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare caduto in successione morendo Per_1 prima e ed
[...] Controparte_2 assegna a i beni specificati al lotto B) ed a i beni specificati al lotto A) Parte_1 Controparte_1 ed indicati nel progetto divisionale da considerarsi parte integrante del presente dispositivo.
Ordina alle parti di liberare immediatamente da persone e cose gli immobili di cui non risultano essere assegnatarie consegnandone le chiavi all'altra parte.
Ordina Alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Novi GU (Agenzia del Territorio – Servizio
Pubblicità Immobiliare) la relativa trascrizione e all'Ufficio del Territorio Erariale (Agenzia del
Territorio) di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero da responsabilità.
Dichiara inammissibile la domanda di condanna nei confronti di al pagamento degli Controparte_1 ulteriori canoni da Marzo a Maggio 2025, nella misura di euro 350,00 al mese presentata da Pt_1
in quanto presentata successivamente alla decisione parziale resa con la sentenza n. 85/2025.
[...]
Compensa fra le parti le spese di causa e pone a carico delle stesse le spese di CTU nella misura del 50% ciascuno.
Alessandria, 13 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
pagina 3 di 3