TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/12/2025, n. 1476
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Sentenza breve 3 dicembre 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto da un lavoratore straniero avverso il provvedimento di revoca del nulla osta per decreto flussi 2024, rilasciato in suo favore quale lavoratore stagionale presso il "BAR TRIESTE DI IC ANNA". Il ricorrente lamentava che la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e il conseguente mancato deposito della documentazione richiesta non fossero a lui imputabili, né che la scadenza del visto fosse a lui ascrivibile, evidenziando come l'Amministrazione non avesse considerato il suo interesse e la sua posizione. Contestava, inoltre, il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritenendo che l'Amministrazione avesse errato nel non concederlo in conformità alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 3836/2007. L'Amministrazione resistente, il Ministero dell'Interno, si era costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Il Tribunale, decidendo con sentenza in forma semplificata, ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento di revoca del nulla osta immune dai vizi denunciati. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione è possibile solo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, circostanza non verificatasi nel caso di specie, atteso che il contratto di lavoro stagionale non era mai stato stipulato. Ha altresì rilevato che la carenza documentale dell'istanza presentata dal datore di lavoro, non contestata dal ricorrente, incideva oggettivamente sulla legittimità ab origine del nulla osta. In merito alla richiesta di permesso per attesa occupazione, il giudice ha chiarito che l'applicazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 è espressamente esclusa per il lavoro stagionale dall'art. 24, comma 1, del medesimo decreto, come confermato anche da recenti modifiche normative, escludendo quindi radicalmente la possibilità di rilascio di tale tipologia di permesso in tale contesto. Di conseguenza, le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/12/2025, n. 1476
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1476
    Data del deposito : 3 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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