Sentenza breve 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2025, proposto da
EP AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Stachezzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0088460 del 08.10.2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del Governo, ha revocato il nulla osta per decreto flussi 2024, di cui al codice pratica P-MO/L/Q/2024/105756, rilasciato in favore del datore di lavoro “BAR TRIESTE DI IC ANNA” con riferimento al lavoratore straniero odierno ricorrente;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il titolare dell’azienda “Bar Trieste di IC NN ha presentato domanda finalizzata all’assunzione del lavoratore straniero odierno ricorrente, nell’ambito della procedura “Decreto Flussi”, di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023.
In data 24 aprile 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Modena ha rilasciato nulla osta al lavoro subordinato stagionale per la pratica n. P-MO/L/Q/ 2024/105756 in favore dell’odierno ricorrente.
A seguito del rilascio del nulla osta lo straniero ha ottenuto regolare visto d’ingresso n. 045028230 valido dal 10 giugno 2024 al 24 giugno 2025, facendo ingresso sul territorio italiano.
In data 20 giugno 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del predetto nulla osta al lavoro subordinato stagionale in quanto « (…) il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione prevista in data odierna 20.06.2025, per cui non è stato sottoscritto il contratto di soggiorno e non è stata depositata la documentazione in originale relativa all’asseverazione e all’alloggio a disposizione del lavoratore. Se ne desume la carenza di interesse del datore di lavoro alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Con riferimento alla richiesta del lavoratore volta all’ottenimento del mod. 209 per attesa occupazione, si rileva che nel caso di specie l’ingresso per motivi di lavoro è stato autorizzato con visto rilasciato dall’Autorità consolare in relazione alla domanda di rilascio del nulla osta allo svolgimento del lavoro stagionale, regolata dall'art. 24, d.lgs. n. 286/1998. L’art. 24 richiamato esclude al comma 1 l’applicazione del c. 1 dell'art. 22. Se ne desume che l’ipotesi di rilascio del permesso per attesa occupazione non è contemplata nei casi di ingresso ai fini dello svolgimento del lavoro stagionale ».
In data 29 luglio 2025 l’Amministrazione ha emesso il provvedimento di revoca relativo al predetto nulla osta dando conto, in sintesi, che, da un lato, non è stato sottoscritto il contratto di soggiorno e non è stata depositata la documentazione in originale, relativa all’asseverazione e all’alloggio a disposizione del lavoratore; dall’altro lato, in relazione alla richiesta del lavoratore volta all’ottenimento del mod. 209 per attesa occupazione, regolata dall’art. 24 d.lgs. 286/1998, tale disposizione esclude l’applicazione del comma 11 dell’art. 22.
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi: 1. la mancata presenza del datore di lavoro e il mancato deposito della documentazione richiesta non sono imputabili allo straniero, così come non lo è la conseguenziale intervenuta scadenza del visto; l’Amministrazione non avrebbe considerato l’interesse e la posizione del ricorrente lavoratore straniero; infine l’Amministrazione avrebbe errato nel non rilasciare un permesso per attesa occupazione, in conformità alla Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione n. 3836/2007.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza in forma semplificata.
Come ricordato anche recentemente dal Consiglio di Stato, « il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e la revoca del nulla osta al lavoro stagionale, qui in scrutinio, risultano immuni dai vizi denunciati, atteso che l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta » (Cons. Stato, sez. III, 04 giugno 2025, n. 4839).
Nel caso di specie, lo straniero non ha mai stipulato alcun contratto di lavoro stagionale e il fatto che ciò non sia dipeso dalla sua volontà è irrilevante, anche perché l’Amministrazione ha riscontrato – circostanza che il ricorrente non è stato in grado di confutare – altresì la carenza documentale dell’istanza di nulla osta presentata dal datore di lavoro.
Anche con riguardo a tale circostanza la mancanza di imputabilità in capo al lavoratore straniero non rileva perché la carenza documentale incide in modo oggettivo sulla legittimità ab origine del nulla osta.
Per quanto concerne, poi, il permesso per attesa occupazione, l’applicazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, è espressamente esclusa, per la specifica ipotesi del lavoro stagionale, dal disposto di cui all'art. 24, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 286 cit., allorché è sancito che, al lavoro stagionale, si applicano "[...] ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis" (cioè proprio ad eccezione, tra l'altro, delle disposizioni sul c.d. permesso per attesa di occupazione).
Detta disposizione è stata ribadita dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv., con mod., dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, che ha modificato la parte finale dell'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286 cit. nel seguente testo: "[...] ove compatibili, [si applicano] le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11", confermando dunque la preclusione del rilascio del c.d. permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale.
Deve, quindi, ritenersi acclarato che la concessione del c.d. permesso per attesa occupazione è radicalmente esclusa dalle norme in materia di lavoro subordinato stagionale (art. 22 d.lgs. n. 286 cit.), legate al ciclo stagionale, da mantenersi distinte e, quindi, in toto separate da quelle sul lavoro subordinato nelle restanti forme a tempo determinato e dal lavoro a tempo indeterminato (art. 24 d.lgs. n. 286 cit.) e siffatto disposto normativo risulta coerente con la natura intrinseca del rapporto di lavoro stagionale.
Da quanto precede, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO RI |
IL SEGRETARIO