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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3013/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Maraglino
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.4.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 7.491,89, come comunicato dall' con provvedimento del 20/01/2015, e CP_1 dovuta a seguito di rideterminazione della prestazione in godimento per il periodo dal
01/01/2012 al 01/01/2015 (pensione di invalidità civile ex. L 118/71, n° 07082795), sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.
Ha chiesto altresì dichiararsi non dovuta la somma di euro 18.242,24, chiesta dall' CP_1 in restituzione, con propria nota del 24.02.2022, a titolo di indebito maturato sulla prestazione di assegno di invalidità civile, asseritamente maturato nel periodo dal mese di gennaio 2017 al mese di marzo del 2022, e motivato con cambio fascia da F30 a F34
a seguito di revisione della prestazione del 10/04/2017. Si costitutiva l' il quale per un verso rilevava di aver già annullato il primo debito CP_1 pari ad euro 7.491,89, e per latro l'infondatezza della residua domanda, sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute, per superamento dei limiti reddituali stabiliti dalla legge.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Quanto al primo indebito oggetto di contestazione e maturato nel periodo dal
01/01/2012 al 01/01/2015, deve rilevarsi che l' ha provveduto al suo annullamento CP_1 per effetto di una ricostituzione successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, con integrale restituzione degli importi trattenuti.
Pertanto, avendo l' riconosciuto l'illegittimità dell'indebita somma richiesta, deve CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte infatti “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto
e con ciò, il venir mero dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte” (Cass. civ.
n. 16891/15.6.2021).
Quanto al secondo indebito di euro 18.242,24, maturato nel periodo dal 01/05/2017 al
31/03/2022, comunicato con provvedimento del 22.02.2022, il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Invero, la questione ruota intorno all'asserito indebito scaturito dal superamento del limite di reddito stabilito per legge. Questo, infatti, sarebbe scaturito dal ricalcolo della prestazione assistenziale per il recupero delle rate della prestazione, percepite ma non spettanti, in conformità al giudizio medico legale espresso dalla commissione medica nel verbale di revisione sanitaria che ha ritenuto non più sussistente l'invalidità CP_1 totale del 100 % e riconosciuto, invece, la percentuale dell'80 %.
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la quale CP_1 in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i CP_1 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La
Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
E dunque nel caso che occupa, con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass. 13223/2020).
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito, dando così applicazione al verbale di revisione del 10/04/2017, è stato comunicato solo in data
22.2.2022. Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa CP_1 la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. L'Istituto previdenziale, infatti, era posto nella condizione di conoscere la situazione reddituale ostativa alla percezione della prestazione, anche tramite controlli presso il
"Casellario dell'Assistenza” istituito presso l' , il quale, ai sensi dell'art. 13, comma CP_1
1, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”. I titolari di prestazione collegate anche al proprio reddito sono, quindi, tenuti a comunicare telematicamente all' solo CP_1
i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione, sempre che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria". Va infine osservato che (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). E quindi, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito assistenziale quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito che l' già conosce. CP_1
Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, l'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare quanto CP_1 erogato alla ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Alla luce di quanto innanzi, deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' relativamente ai ratei della prestazione in oggetto erogati dal CP_1 gennaio 2017 al marzo 2022.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza (anche virtuale) e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla restituzione della somma di euro 7.491,89, indebitamente trattenuta;
2. dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 18.242,24;
3. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. MARAGLINO MARIANO dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17.11.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3013/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Maraglino
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.4.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 7.491,89, come comunicato dall' con provvedimento del 20/01/2015, e CP_1 dovuta a seguito di rideterminazione della prestazione in godimento per il periodo dal
01/01/2012 al 01/01/2015 (pensione di invalidità civile ex. L 118/71, n° 07082795), sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.
Ha chiesto altresì dichiararsi non dovuta la somma di euro 18.242,24, chiesta dall' CP_1 in restituzione, con propria nota del 24.02.2022, a titolo di indebito maturato sulla prestazione di assegno di invalidità civile, asseritamente maturato nel periodo dal mese di gennaio 2017 al mese di marzo del 2022, e motivato con cambio fascia da F30 a F34
a seguito di revisione della prestazione del 10/04/2017. Si costitutiva l' il quale per un verso rilevava di aver già annullato il primo debito CP_1 pari ad euro 7.491,89, e per latro l'infondatezza della residua domanda, sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute, per superamento dei limiti reddituali stabiliti dalla legge.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Quanto al primo indebito oggetto di contestazione e maturato nel periodo dal
01/01/2012 al 01/01/2015, deve rilevarsi che l' ha provveduto al suo annullamento CP_1 per effetto di una ricostituzione successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, con integrale restituzione degli importi trattenuti.
Pertanto, avendo l' riconosciuto l'illegittimità dell'indebita somma richiesta, deve CP_1 dichiararsi cessata la materia del contendere, rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte infatti “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto
e con ciò, il venir mero dell'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice con riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte” (Cass. civ.
n. 16891/15.6.2021).
Quanto al secondo indebito di euro 18.242,24, maturato nel periodo dal 01/05/2017 al
31/03/2022, comunicato con provvedimento del 22.02.2022, il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Invero, la questione ruota intorno all'asserito indebito scaturito dal superamento del limite di reddito stabilito per legge. Questo, infatti, sarebbe scaturito dal ricalcolo della prestazione assistenziale per il recupero delle rate della prestazione, percepite ma non spettanti, in conformità al giudizio medico legale espresso dalla commissione medica nel verbale di revisione sanitaria che ha ritenuto non più sussistente l'invalidità CP_1 totale del 100 % e riconosciuto, invece, la percentuale dell'80 %.
Ebbene, deve innanzitutto rilevarsi che, nel caso di specie, la prestazione cui si riferisce l'indebito preteso in restituzione dall' ha certamente natura assistenziale, la quale CP_1 in linea generale deve essere individuata – secondo gli autorevoli arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) allorquando si tratti di prestazioni riconducibili all'art. 38 comma 1 Cost., laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Pertanto, è da riconoscere siffatta natura non solo alle misure che accedono a prestazioni assistenziali, ma anche alle misure che - eventualmente anche agendo in via trasversale, riguardando cioè sia prestazioni fondate su presupposti contributivi sia prestazioni che ne sono prive - siano comunque mirate a garantire un importo minimo, gravando sulla fiscalità generale e non attingendo ad alcuna provvista contributiva.
Tanto premesso, occorre in primo luogo evidenziare che in materia di indebito assistenziale non si applica la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, nè può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati “i CP_1 principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” (cfr. Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Si tratta dunque di un principio, consolidatosi nel tempo, secondo il quale in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. La
Corte ha difatti evidenziato che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (vd. C. Cost. n. 39 del 1993; C. Cost. n. 431 del 1993). In altre parole, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite viene limitata in quanto trattasi di una prestazione di natura alimentare, normalmente destinata a soddisfare lo stato di bisogno del beneficiario.
E dunque nel caso che occupa, con riferimento al sopravvenuto difetto del requisito reddituale, è opportuno altresì evidenziare che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cass. 13915/2021; Cass. n. 18820/2021 Cass. 13223/2020).
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento che ha accertato l'indebito, dando così applicazione al verbale di revisione del 10/04/2017, è stato comunicato solo in data
22.2.2022. Pertanto, in applicazione del principio innanzi enunciato, solo da tale momento l' poteva richiedere la ripetizione delle somme erogate, restando esclusa CP_1 la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Né, inoltre, può ritenersi sussistente in capo al ricorrente l'elemento soggettivo del dolo, quale presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito. L'Istituto previdenziale, infatti, era posto nella condizione di conoscere la situazione reddituale ostativa alla percezione della prestazione, anche tramite controlli presso il
"Casellario dell'Assistenza” istituito presso l' , il quale, ai sensi dell'art. 13, comma CP_1
1, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010,
“costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse”. I titolari di prestazione collegate anche al proprio reddito sono, quindi, tenuti a comunicare telematicamente all' solo CP_1
i dati reddituali che quest'ultimo non possa già conoscere consultando le banche dati a sua disposizione, sempre che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria". Va infine osservato che (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). E quindi, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito assistenziale quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito che l' già conosce. CP_1
Di conseguenza, non essendo ravvisabile alcun dolo né alcuna ipotesi di evidente esclusione di ragionevole affidamento alla legittima percezione della prestazione da parte della ricorrente, l'azione di ripetizione avviata dall' per recuperare quanto CP_1 erogato alla ricorrente in epoca antecedente all'accertamento eseguito risulta, quindi, illegittima.
Alla luce di quanto innanzi, deve pertanto dichiararsi non dovuta la restituzione delle somme richieste dall' relativamente ai ratei della prestazione in oggetto erogati dal CP_1 gennaio 2017 al marzo 2022.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza (anche virtuale) e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla restituzione della somma di euro 7.491,89, indebitamente trattenuta;
2. dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 18.242,24;
3. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. MARAGLINO MARIANO dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17.11.2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere