CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1419/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1337/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16851/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851240000002467 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti confermano le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Resistente_1, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Casamicciola Terme, presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 404851240000002467 del 14 marzo 2014 relativo alla Tari, anno 2018, dell'importo di euro
24.068,00 e, in via incidentale, la disapplicazione degli atti emessi dal Comune di Casamicciola, illegittimi in quanto in contrasto con il parere del Consiglio di Stato n. 2754 del 4 novembre 2019.
La ricorrente premesso di essere titolare della concessione demaniale n. 21/2008 di un'area del porto di
Casamicciola di mq 45.000 di cui mq 35.000 a mare e mq 10.000 a terra, deduceva che, a seguito di lavori di riqualificazione effettuati nell'anno 2010, l'area tassabile si era ridotta, come risultava dalla scheda di rilevazione redatta da GE e dal Comune di Casamicciola il 6.9.2018 che aveva determinato:
la superficie delle aree a terra in mq 1.076;
la superficie degli specchi acquei in mq 11.376.
La società ricorrente aveva, inoltre, evidenziato che il regolamento UIC 2014 con cui erano state stabilite le tariffe del Comune di Casamicciola per l'anno 2016 era stato impugnato, insieme agli atti conseguenziali, con ricorso straordinario al Capo dello Stato (affare n. 353/2015), anche per l'assimilazione dei porti turistici a quelli commerciali, e che, nell'ambito di tale procedimento, il Consiglio di Stato sez. prima, all'adunanza del 23.10.2019, aveva dichiarato l'illegittimità della tariffa “16 porti turistici e commerciali” adottata dal Comune di Casamicciola.
Eccepiva, inoltre, la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5514, depositata il 5.7.2021, della
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la Campania, sez. 18, con la quale era stato annullato l'avviso di pagamento TARI anno 2018, n. 404851180000043522, emesso dalla SOGET spa, atto presupposto a quello impugnato.
La richiesta di annullamento era fondata sui seguenti motivi:
nullità dell'atto impugnato per carenza di potere, essendo stato l'atto predisposto da un'entità esterna diversa e distinta dal soggetto, funzionario responsabile, cui la legge ed il Regolamento comunale demandavano il potere di compiere le attività organizzative e gestionali relative alla Tari, con conseguente nullità di tutti gli atti da lui posti in essere, poiché, trattandosi di entrata tributaria e non di natura corrispettiva, la designazione del funzionario responsabile rappresentava una prerogativa vincolante e non derogabile della Giunta
Municipale;
illegittimità dell'atto impugnato con il quale si richiedeva il pagamento della Tariffa “16.0” (porto turistico e commerciale) per un'area complessiva a terra (banchina e pontili galleggianti) di mq. 3.814,00, perché non corrispondeva all'area dei locali, pertinenze ed aree scoperte effettivamente utilizzate da essa ricorrente;
difetto di motivazione e violazione del giudicato costituito dalla sentenza della C.T.R. Campania del 5/07/2021, per aver il Comune di Casamicciola con il regolamento comunale del quale si chiedeva la disapplicazione e le delibere conseguenziali, considerato analoghe, assoggettandole alla medesima tariffa
“16.0”, le attività “porti turistici” e “porti commerciali” non più applicabile a seguito della declaratoria di illegittimità da parte del Consiglio di Stato;
arbitrarietà ed illogicità delle voci di cui si compone la Tariffa Tari, la n. 16 “porto turistico e commerciale” e la n. 29 “specchi d'acqua in concessione”, in particolare apparendo non giustificato il motivo per il quale l'ente territoriale aveva attribuito una maggiore produttività di rifiuti dieci volte superiore a quella previsti per specchi acquei ai porti turistici;
illegittimità del Piano Finanziario Tari del Comune di Casamicciola, mancando il riferimento all'anno precedente e l'indicazione degli scostamenti tra i due anni e, quindi, in sostanza, la mancanza di motivazione dell'incremento dei costi.
La GE si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 16851 emessa all'udienza del 7.11.2024 e depositata il 26.11.2024 accolse il ricorso, condannando la GE al pagamento di euro 2.000 per spese di giudizio.
La sentenza è stata appellata dalla GE che ha chiesto la integrale riforma della decisione di annullamento con vittoria di spese.
La contribuente si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, nel merito, il rigetto della impugnazione con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
La trattazione è stata rinviata perché le parti avevano rappresentato che erano in corso trattative per il componimento bonario che, però, non hanno avuto esito positivo.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello perché le censure formulate non si attaglierebbero alle motivazioni della sentenza.
L'eccezione è infondata in quanto l'impugnazione è congrua rispetto alla decisione ed all'oggetto del giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello concerne la determinazione della superficie tassata. Dall'atto impugnato risulta che essa era di 1.076 mq e che la tariffa applicata era quella della categoria 16 – porto turistico e commerciale
-.
Il collegio rileva che v'è sostanziale corrispondenza della superficie tassata e quella riconosciuta anche all'esito di altri giudizi.
Resta la questione sulla individuazione della tariffa applicabile.
In relazione alla applicazione della tariffa 16 del regolamento comunale Tari la società ha impugnato le deliberazioni assunte dal Comune di Casamicciola Terme con le quali è stato approvato il regolamento comunale della imposta unica comunale (IUC) e le tariffe TA.RI. relative all'anno 2014 di cui alla tariffa non domestica categoria " porti turistici e commerciali", eccependo che il Comune non avesse il potere di assoggettare alla medesima tariffa i porti "turistici" e quelli "commerciali” in funzione della potenzialità̀ di produzione di rifiuti più elevata del porto commerciale rispetto a quella del porto turistico. Il ricorso straordinario promosso al Consiglio di Stato si è concluso con l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 5.9.2014.
Come affermato anche in altre decisioni dei giudici tributari in analogo contenzioso relativo ad annualità diverse, il criterio approvato nel 2014 annullato dal Consiglio di Stato spiega i suoi effetti anche per gli anni successivi giacchè trattasi di criterio generico e promiscuo adottato dall'ente locale per determinare la tariffa anche per gli anni successivi.
Ne discende la illegittimità dell'accertamento nella parte in cui è stata applicata la tariffa categoria 16 del regolamento Tari “non domestica” in modo promiscuo al porto turistico e a quello commerciale.
L'appellante sostiene che l'accoglimento della censura di nullità dell'atto per l'applicazione della tariffa (16 porto turistico e commerciale) non utilizzabile in quanto annullata dal Consiglio di Stato, non comporterebbe l'automatico annullamento dell'atto impugnato e delle sottesa pretesa tributaria, argomento toccato anche nel corsod ella discussione in udienza.
Il rilievo è solo in parte fondato.
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e rideterminarla.
In questo giudizio il giudice non può procedere alla rideterminazione della pretesa in quanto il Comune, che vi era obbligato a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto rideterminarla.
La mancanza di un provvedimento che determina la tariffa non consente a questo giudice di rideterminare l'importo della tassa.
Il rigetto dell'appello rende irrilevante l'esame delle altre eccezioni sollevate dall'appellato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione al difensore anticipatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1337/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16851/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404851240000002467 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti confermano le conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Resistente_1, titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Casamicciola Terme, presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 404851240000002467 del 14 marzo 2014 relativo alla Tari, anno 2018, dell'importo di euro
24.068,00 e, in via incidentale, la disapplicazione degli atti emessi dal Comune di Casamicciola, illegittimi in quanto in contrasto con il parere del Consiglio di Stato n. 2754 del 4 novembre 2019.
La ricorrente premesso di essere titolare della concessione demaniale n. 21/2008 di un'area del porto di
Casamicciola di mq 45.000 di cui mq 35.000 a mare e mq 10.000 a terra, deduceva che, a seguito di lavori di riqualificazione effettuati nell'anno 2010, l'area tassabile si era ridotta, come risultava dalla scheda di rilevazione redatta da GE e dal Comune di Casamicciola il 6.9.2018 che aveva determinato:
la superficie delle aree a terra in mq 1.076;
la superficie degli specchi acquei in mq 11.376.
La società ricorrente aveva, inoltre, evidenziato che il regolamento UIC 2014 con cui erano state stabilite le tariffe del Comune di Casamicciola per l'anno 2016 era stato impugnato, insieme agli atti conseguenziali, con ricorso straordinario al Capo dello Stato (affare n. 353/2015), anche per l'assimilazione dei porti turistici a quelli commerciali, e che, nell'ambito di tale procedimento, il Consiglio di Stato sez. prima, all'adunanza del 23.10.2019, aveva dichiarato l'illegittimità della tariffa “16 porti turistici e commerciali” adottata dal Comune di Casamicciola.
Eccepiva, inoltre, la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 5514, depositata il 5.7.2021, della
Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la Campania, sez. 18, con la quale era stato annullato l'avviso di pagamento TARI anno 2018, n. 404851180000043522, emesso dalla SOGET spa, atto presupposto a quello impugnato.
La richiesta di annullamento era fondata sui seguenti motivi:
nullità dell'atto impugnato per carenza di potere, essendo stato l'atto predisposto da un'entità esterna diversa e distinta dal soggetto, funzionario responsabile, cui la legge ed il Regolamento comunale demandavano il potere di compiere le attività organizzative e gestionali relative alla Tari, con conseguente nullità di tutti gli atti da lui posti in essere, poiché, trattandosi di entrata tributaria e non di natura corrispettiva, la designazione del funzionario responsabile rappresentava una prerogativa vincolante e non derogabile della Giunta
Municipale;
illegittimità dell'atto impugnato con il quale si richiedeva il pagamento della Tariffa “16.0” (porto turistico e commerciale) per un'area complessiva a terra (banchina e pontili galleggianti) di mq. 3.814,00, perché non corrispondeva all'area dei locali, pertinenze ed aree scoperte effettivamente utilizzate da essa ricorrente;
difetto di motivazione e violazione del giudicato costituito dalla sentenza della C.T.R. Campania del 5/07/2021, per aver il Comune di Casamicciola con il regolamento comunale del quale si chiedeva la disapplicazione e le delibere conseguenziali, considerato analoghe, assoggettandole alla medesima tariffa
“16.0”, le attività “porti turistici” e “porti commerciali” non più applicabile a seguito della declaratoria di illegittimità da parte del Consiglio di Stato;
arbitrarietà ed illogicità delle voci di cui si compone la Tariffa Tari, la n. 16 “porto turistico e commerciale” e la n. 29 “specchi d'acqua in concessione”, in particolare apparendo non giustificato il motivo per il quale l'ente territoriale aveva attribuito una maggiore produttività di rifiuti dieci volte superiore a quella previsti per specchi acquei ai porti turistici;
illegittimità del Piano Finanziario Tari del Comune di Casamicciola, mancando il riferimento all'anno precedente e l'indicazione degli scostamenti tra i due anni e, quindi, in sostanza, la mancanza di motivazione dell'incremento dei costi.
La GE si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 16851 emessa all'udienza del 7.11.2024 e depositata il 26.11.2024 accolse il ricorso, condannando la GE al pagamento di euro 2.000 per spese di giudizio.
La sentenza è stata appellata dalla GE che ha chiesto la integrale riforma della decisione di annullamento con vittoria di spese.
La contribuente si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in via subordinata, nel merito, il rigetto della impugnazione con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
La trattazione è stata rinviata perché le parti avevano rappresentato che erano in corso trattative per il componimento bonario che, però, non hanno avuto esito positivo.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato ha eccepito la inammissibilità dell'appello perché le censure formulate non si attaglierebbero alle motivazioni della sentenza.
L'eccezione è infondata in quanto l'impugnazione è congrua rispetto alla decisione ed all'oggetto del giudizio di primo grado.
Il primo motivo di appello concerne la determinazione della superficie tassata. Dall'atto impugnato risulta che essa era di 1.076 mq e che la tariffa applicata era quella della categoria 16 – porto turistico e commerciale
-.
Il collegio rileva che v'è sostanziale corrispondenza della superficie tassata e quella riconosciuta anche all'esito di altri giudizi.
Resta la questione sulla individuazione della tariffa applicabile.
In relazione alla applicazione della tariffa 16 del regolamento comunale Tari la società ha impugnato le deliberazioni assunte dal Comune di Casamicciola Terme con le quali è stato approvato il regolamento comunale della imposta unica comunale (IUC) e le tariffe TA.RI. relative all'anno 2014 di cui alla tariffa non domestica categoria " porti turistici e commerciali", eccependo che il Comune non avesse il potere di assoggettare alla medesima tariffa i porti "turistici" e quelli "commerciali” in funzione della potenzialità̀ di produzione di rifiuti più elevata del porto commerciale rispetto a quella del porto turistico. Il ricorso straordinario promosso al Consiglio di Stato si è concluso con l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 5.9.2014.
Come affermato anche in altre decisioni dei giudici tributari in analogo contenzioso relativo ad annualità diverse, il criterio approvato nel 2014 annullato dal Consiglio di Stato spiega i suoi effetti anche per gli anni successivi giacchè trattasi di criterio generico e promiscuo adottato dall'ente locale per determinare la tariffa anche per gli anni successivi.
Ne discende la illegittimità dell'accertamento nella parte in cui è stata applicata la tariffa categoria 16 del regolamento Tari “non domestica” in modo promiscuo al porto turistico e a quello commerciale.
L'appellante sostiene che l'accoglimento della censura di nullità dell'atto per l'applicazione della tariffa (16 porto turistico e commerciale) non utilizzabile in quanto annullata dal Consiglio di Stato, non comporterebbe l'automatico annullamento dell'atto impugnato e delle sottesa pretesa tributaria, argomento toccato anche nel corsod ella discussione in udienza.
Il rilievo è solo in parte fondato.
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e rideterminarla.
In questo giudizio il giudice non può procedere alla rideterminazione della pretesa in quanto il Comune, che vi era obbligato a seguito dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto rideterminarla.
La mancanza di un provvedimento che determina la tariffa non consente a questo giudice di rideterminare l'importo della tassa.
Il rigetto dell'appello rende irrilevante l'esame delle altre eccezioni sollevate dall'appellato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione al difensore anticipatario.