Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2023, proposto da
IN Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppina Caterino e Massimiliano Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, in persona del Direttore Regionale dell’Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Zavalloni e Francesco Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale IL per l’Emilia Romagna, in Bologna, Via Amendola n. 3;
per l’annullamento:
a) della nota del 11.07.2023, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale la sede IL di Forlì ha comunicato che la domanda presentata dalla “IN Soc. Coop. Sociale” non è stata ammessa al contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, in quanto non ha superato la fase di verifica prevista dall’articolo 19 dell’Avviso pubblico 2021;
b) della nota tecnica del 31.05.2023, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo P.E.C. in pari data, con la quale la sede IL di Forlì ha comunicato il mancato superamento della fase di verifica della domanda presentata dalla ricorrente per la concessione dell’incentivo richiesto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 5, D.Lgs. n. 81/2008;
c) per quanto di ragione, dell’Avviso pubblico 2021 dell’IL – Direzione Regionale Emilia Romagna, se ed in quanto lesivo;
d) di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di IL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa SS AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
La società IN soc. coop. sociale, che si occupa – tra l’altro - degli allestimenti di scenografie e di impianti tecnici per spettacoli teatrali, presentava domanda di incentivo per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro a valere sull’avviso pubblico emesso da IL per la Regione Emila Romagna per l’anno 2021.
Più precisamente la domanda era presentata per l’Asse di finanziamento 2 “Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC)”, e aveva a oggetto l’acquisto di paranchi di sollevamento aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg, al fine di ridurre il rischio legato all’attività di sollevamento e abbassamento di carichi.
La domanda non veniva, però, ammessa al finanziamento perché il progetto non soddisfaceva gli obiettivi perseguiti e i requisiti richiesti.
Più specificamente, l’IL rilevava che «L’acquisto del sistema di paranchi dovrebbe ridurre l’esposizione dei macchinisti/elettricisti al rischio da MMC che, secondo il Datore di Lavoro, consisterebbe nell’effettuare piccole operazioni di sollevamento, spostamento degli elementi scenici (con peso variabile da 10 a 45 Kg), consistenti in 4 operazioni di movimentazione per effettuare il loro posizionamento […]». Sennonché, «non è ben chiaro come l’adozione del sistema di paranchi proposto per ridurre il rischio da MMC possa eliminare tali operazioni di assettamento e posizionamento degli elementi scenici, propedeutiche al loro montaggio sui tralicci e sulle “truss”. Il sistema di paranchi proposto sembra piuttosto destinato al sollevamento delle stesse truss o strutture reticolari, già montate ed assemblate con gli elementi scenici (proiettori, luci, attrezzature audio e video, ecc.), dalla quota del pavimento alla quota stabilita sul palco per assolvere alle loro funzioni. Queste ultime operazioni di sollevamento, anche per i carichi in gioco, non sono assolutamente assimilabili ad operazioni di MMC. Anche le fasi di vero e proprio sollevamento, trasporto e abbassamento di elementi scenici, luci o apparati video/audio dal furgone al punto di montaggio sulle strutture e viceversa, che rientrerebbero nel campo di applicazione della ISO 11228-1, continuerebbero ad essere svolte manualmente e l’acquisto del sistema di paranchi non ridurrebbe né eliminerebbe i rischi legati a tali operazioni».
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società IN soc. coop. sociale ha chiesto l’annullamento dell’atto di diniego di finanziamento e degli atti presupposti, il risarcimento del danno, quantificato in €uro 53.492,00 (ovverosia la somma per la quale si era presentata domanda di finanziamento), l’espletamento di una CTU al fine di verificare l’idoneità della documentazione fornita dall’istante e la veridicità della valutazione del rischio ivi effettuata.
Si è costituito in giudizio IL, per resistere al ricorso avversario e concludere per il suo rigetto, siccome infondato.
L’Ente resistente ha opposto che le operazioni di sollevamento e deposizione di pesi con mezzi meccanici non rientrano nel campo di applicazione della norma ISO 11228-1 e non sono valutabili con i metodi NIOSH e SLI, così come invece richiedeva l’Avviso pubblico. Ha altresì opposto che continuerebbero, di contro, a essere effettuate manualmente le operazioni di movimentazione delle attrezzature dal punto di stoccaggio alla zona di installazione, di aggancio e posizionamento delle stesse per lo stazionamento finale, non prese in considerazione nel progetto presentato dalla società IN soc. coop. sociale.
La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 e al termine della discussione è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la mancata ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla società IN soc. coop. sociale per la riduzione del rischio di infortunio sul lavoro da movimentazione manuale di carichi (MMC).
Secondo quanto riportato nella domanda di finanziamento, attualmente la richiedente effettua manualmente l’attività di montaggio di attrezzature audio video luci e scenografie per le diverse attività teatrali e non solo teatrali svolte. La sequenza lavorativa prevede lo scarico del materiale dal furgone-bilico, il montaggio delle strutture di supporto e la loro collocazione all’interno del teatro, l’installazione sulle predette strutture delle attrezzature audio-video-luci e delle scenografie, e poi al contrario lo smontaggio delle attrezzature e delle scenografie, lo smontaggio delle strutture portanti, il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto.
L’intendimento sarebbe quello di acquistare con il finanziamento dei paranchi capaci di sollevare le strutture di supporto, la quali verrebbero conseguentemente sollevate e posizionate non più in un momento antecedente l’installazione di attrezzature e scenografie, bensì dopo che tale fase delle lavorazioni è stata eseguita. In questo modo l’installazione di attrezzature e scenografie avverrebbe non più sollevando manualmente i diversi elementi, ma lavorando il macchinista/elettricista ad altezza uomo.
Ora, come già esposto in narrativa e come più approfonditamente si vedrà nell’esaminare i motivi di impugnazione, la mancata ammissione a contributo del progetto presentato dalla società IN soc. coop. sociale è dipesa dal ritenuto mancato soddisfacimento gli obiettivi perseguiti e dei requisiti previsti nell’avviso pubblico bandito da IL.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la società IN soc. coop. sociale si duole della “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA TECNICA ISO 11228- 1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 2 ALL’AVVISO PUBBLICO 2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA’ MANIFESTA - TRAVISAMENTO”.
Assume la ricorrente che il diniego di ammissione a contributo sia manifestamente illogico, del tutto immotivato e in contraddizione con gli elementi da essa forniti, validati e certificati da perizie giurate. In particolare, la documentazione allegata alla domanda avrebbe dimostrato la sussistenza di un indice di rischio superiore a 3 e la sua riduzione, per effetto dei paranchi a meno di 1, così come richiesto dall’Avviso pubblico.
Assume altresì la deducente che la valutazione da parte di IL avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le attività di presa, sollevamento e deposizione degli elementi scenici alle strutture portanti, attività che attualmente vengono svolte manualmente, e non anche le operazioni di carico e scarico del mezzo di trasporto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la società IN soc. coop. sociale lamenta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI”.
Sostiene la ricorrente che IL non avrebbe tenuto conto delle puntuali osservazioni da essa presentate in risposta al preavviso di rigetto, salvo poi non ammetterla a contributo ragioni diverse da quelle indicate nella comunicazione ex articolo 10 bis L. n. 241/1990.
In questo modo, sempre secondo la deducente, non sarebbe stato perseguito l’interesse pubblico per il quale è stato emesso l’avviso di contributo, ovverosia il corretto impiego delle risorse per ottenere l’effettivo miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la società IN soc. coop. sociale deduce la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DELL’AVVISO PUBBLICO IL 2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 10 BIS DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE”, perché non vi sarebbe coincidenza tra i motivi ostativi indicati nella comunicazione ex articolo 10 bis L. n. 241/1990 e i motivi indicati nel provvedimento finale di non ammissione a contributo.
3.1. Per ragioni di ordine logico le censure verranno esaminate seguendo la sequenza inversa rispetto a quella del ricorso.
3.2.1. È anzitutto infondato il terzo motivo di ricorso.
Va infatti considerato che nel preavviso di rigetto erano indicati come ostativi i seguenti motivi:
(a) l’impossibilità di applicare il metodo di valutazione del rischio da MMC per macchinista/elettricista secondo al UNI ISO 11228-1 alle operazioni di sollevamento di pesi con carrucole o corde;
(b) l’esclusione dal progetto delle fasi di sollevamento, trasporto e abbassamento di elementi scenici, luci o apparati video/audio dal furgone al punto di montaggio sulle strutture e viceversa, lavorazioni che, pur rientrando nel campo di applicazione della UNI ISO 11228-1, continuerebbero ad essere svolte manualmente, sicché l’acquisto del sistema di paranchi non ridurrebbe né eliminerebbe i rischi legati a tali operazioni.
Nel provvedimento di non ammissione quei motivi ostativi sono confermati; a essi ne è affiancato un terzo, e precisamente che (c) “il sistema di paranchi proposto sembra piuttosto destinato al sollevamento delle stesse truss o strutture reticolari, già montate ed assemblate con gli elementi scenici (proiettori, luci, attrezzature audio e video, ecc.), dalla quota del pavimento alla quota stabilita sul palco per assolvere alle loro funzioni”.
3.2.2. Ora i motivi ostativi per 2/3 coincidono: il che, già di per sé solo, porta a escludere che vi sia stata una violazione del contraddittorio procedimentale.
Tanto più che si tratta di motivi autonomi e autosufficienti, ognuno dei quali è in grado di giustificare la determinazione negativa assunta da IL (sul concetto di atto plurimotivato si veda, tra le tante, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7742/2025).
Quindi anche a non voler considerare il terzo motivo ostativo, anche con i primi due la mancata ammissione a contributo della ricorrente risulta motivata.
3.2.3. Peraltro, così come espressamente prevede l’articolo 10 bis L. n. 241/1990, il motivo sub (c) costituisce conseguenza diretta delle osservazioni procedimentali presentate dall’interessata.
Invero, a fronte dell’argomento prospettato dalla società IN soc. coop. sociale per cui il progetto ha come obiettivo quello di ridurre, anzi addirittura di azzerare i rischi da movimentazione dei carichi nelle fasi di montaggio e smontaggio degli elementi scenici sulle e dalle strutture di supporto, IL ha opposto che non parrebbe che i paranchi a questo servano.
Si tratta di un’obiezione coerente all’osservazione presentata.
3.3.1. È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.
Per quanto visto in precedenza IL ha ben preso in considerazione gli apporti procedimentali offerti dalla ricorrente. E, dopo aver spiegato perché essi non superano le criticità rilevate, ha osservato come essi ne generino di ulteriori.
3.3.2. Neppure può convenirsi con la IN soc. coop. sociale in ordine al fatto che il diniego di ammissione a contributo contraddica agli obiettivi perseguiti con l’Avviso pubblico di finanziamento bandito da IL.
Può pure riconoscersi che l’utilizzo dei paranchi determini un miglioramento delle condizioni di lavoro, perché comunque porta alla sostituzione del lavoro manuale con il lavoro di mezzi meccanici. Il punto è tuttavia che l’Avviso pubblico di finanziamento non era volto a incentivare qualsivoglia miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, ma solamente quelli che presentano determinate caratteristiche e garantiscono determinati risultati.
Sposare un’interpretazione esclusivamente teleologica, che finisca per dequotare i requisiti fissati dall’Avviso pubblico per accedere al finanziamento, significa alterare la par condicio tra i potenziali beneficiari delle risorse pubbliche.
3.4.1. Dunque, la questione è piuttosto se effettivamente – come dedotto nel primo motivo di ricorso – il progetto presentato dalla società IN soc. coop. sociale rispetti le prescrizioni dell’Avviso pubblico.
Nello specifico due sono i profili da approfondire, ovverosia la riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi e la possibilità di presentare un progetto limitato ad alcune fasi soltanto delle lavorazioni.
3.4.2. Quanto al primo profilo l’Avviso pubblico richiedeva che l’indice di rischio prima dell’intervento fosse superiore a 3 e dopo l’intervento inferiore a 1, con la precisazione che l’indice di rischio, inteso come rapporto tra la massa dell’oggetto movimentato e la massa raccomandata, doveva essere valutato secondo le indicazioni della norma UNI ISO 11228-1 e del Technical report ISO/TR 12295.
Ora, nella perizia asseverata allegata alla domanda presentata dalla ricorrente è dichiarato espressamente che non è possibile certificare la riduzione del rischio al di sotto del valore di 1, perché non è possibile effettuare una valutazione secondo la norma UNI ISO 11228-1, così come anche richiesto dal Technical report ISO/TR 12295, della situazione che si verrà a creare.
Nel successivo chiarimento si spiega che il rischio atteso è pari a 0, ma si conferma l’impossibilità di utilizzare la norma tecnica indicata nell’Avviso pubblico.
La circostanza, certificata dalla stessa perizia presentata dall’interessata, comporta che la domanda della società IN soc. coop. sociale non soddisfa il requisito, perché l’Avviso pubblico non contempla modalità alternative per il calcolo dell’indice di rischio, con la conseguenza che la mancata ammissione a contributo era atto vincolato.
3.4.3. Ma anche sotto l’altro profilo la conclusione non cambia.
L’Allegato 2 all’Avviso pubblico, concernente l’Asse di finanziamento per il quale è stata presentata domanda, prevede che «Qualora il progetto sia relativo alla riduzione del rischio connesso a diversi compiti di sollevamento e abbassamento di carichi: • se si tratta di compiti svolti in successione, l’indice di rischio da considerare ai fini della valutazione è il SLI, riferito alla loro totalità; • se si tratta di compiti svolti in momenti separati nell’ambito del turno e/o da persone diverse, è necessario calcolare l’indice CLI o VLI per ogni singolo compito individuato».
Poiché, secondo la descrizione delle lavorazioni contenuta nella documentazione allegata alla domanda, risulta che sono le stesse persone che svolgono sia la movimentazione degli elementi dalla zona di stoccaggio alla zona effettiva di installazione, sia il montaggio di strutture ed elementi, non era possibile un frazionamento delle stesse ai fini della presentazione del progetto.
Quindi il progetto avrebbe dovuto occuparsi anche della fase di carico e scarico del mezzo di trasporto delle attrezzature.
3.4.4. Il che finisce per rendere irrilevante la questione se l’utilizzo dei paranchi venga limitata al sollevamento delle strutture complete di attrezzature, così come ritiene IL, o sia estesa anche al posizionamento dei singoli elementi sulle strutture di supporto, come accenna, sia pure in termini non chiarissimi, la ricorrente.
4. Per le ragioni illustrate il ricorso è infondato e deve perciò essere respinto.
Le peculiarità della vicenda sottesa al presente giudizio giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con la precisazione che resta definitivamente a carico di parte ricorrente il contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS AG | GO Di TT |
IL SEGRETARIO