TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 136
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione norma tecnica ISO 11228-1 e Allegato 2 Avviso Pubblico 2021

    Il Tribunale ha ritenuto che la perizia asseverata allegata alla domanda non potesse certificare la riduzione del rischio al di sotto del valore di 1, poiché non era possibile effettuare una valutazione secondo la norma UNI ISO 11228-1 e il Technical report ISO/TR 12295. Inoltre, l'Allegato 2 dell'Avviso pubblico prevedeva che, trattandosi di compiti svolti in successione dalle stesse persone, non fosse possibile un frazionamento ai fini della presentazione del progetto, dovendo quindi includere anche la fase di carico e scarico dal mezzo di trasporto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione Avviso Pubblico 2021 e L. 241/1990 per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'IL abbia preso in considerazione gli apporti procedurali della ricorrente, spiegando perché non superassero le criticità rilevate e generando ulteriori osservazioni. Ha inoltre affermato che l'Avviso pubblico non incentiva qualsivoglia miglioramento, ma solo quelli con determinate caratteristiche, e che un'interpretazione solo teleologica altererebbe la par condicio tra i beneficiari.

  • Rigettato
    Violazione Art. 19 Avviso Pubblico IL 2021 e Art. 10 e 10 bis L. 241/1990 per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto che i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto (impossibilità di applicare la norma tecnica UNI ISO 11228-1 alle operazioni di sollevamento con carrucole/corde e esclusione dal progetto delle fasi di sollevamento/trasporto/abbassamento dal furgone al punto di montaggio) coincidessero per 2/3 con quelli del provvedimento finale, ai quali se ne è aggiunto un terzo (sistema di paranchi destinato al sollevamento delle truss/strutture reticolari già montate). Ha altresì considerato che si tratta di motivi autonomi e autosufficienti, ognuno dei quali giustifica la determinazione negativa.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno

    Poiché il ricorso è stato respinto per infondatezza, anche la domanda di risarcimento del danno è stata respinta.

  • Rigettato
    Domanda di espletamento CTU

    La domanda di CTU è stata respinta in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 136
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 136
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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