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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9513 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24775/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24775/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Successivamente Oggi, 10.12.2025, alle ore 13, innanzi al dott. Alima Zana, sono comparsi:
Per 'avv. LA OBBISO in sostituzione dell'avv. VACCARINO ROCCO Parte_1
Per l'AVVOCATURA STATO MILANO Controparte_1 CP_2
[...]
Soni presenti la dott.ssa e il dott. in qualità di Addetti all'Ufficio Controparte_3 Controparte_4 Per il Processo. Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa, previa precisazione delle rispettive conclusioni. Le parti si riportano alle conclusioni già rassegnate agli atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alima Zana
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Alima Zana
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott. Alima Zana ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24775/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso da verbale d'udienza sopra esteso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le vicende giudiziali
1. ha proposto in data 22.9.2023 querela di falso innanzi al tribunale di Varese, (R.G.R Parte_1
2266/2023) ai fini della declaratoria di falsità delle firme apposte sulle relate di notifica delle cartelle di pagamento n. 13985380001, n. 11720140002133830000, n. 11720140012234438000, n.
11720150004588508000, n. 11720150014020930000, n. 11720180006831264000, nonché le relate di notifica afferenti alle intimazioni di pagamento n. 11720189008290651000, 11720149005326552000 e la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776201500004269000.
Tali documenti erano stati prodotti dall'Agente della Riscossione nel giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Varese avente R.G.R. 294/2022 Sez. 2.
2. L' si è costituita contestando in primo luogo la competenza del Controparte_1
Tribunale adito, il quale si è spogliato della causa per essere competente il Tribunale di Milano.
3. Riassunta dunque la causa davanti a questo Ufficio, regolarmente notificato l'atto introduttivo al
Pubblico Ministero Sede, si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 2 di 5 4. Senza necessità di dare corso ad attività istruttoria, il giudice unico ha rimesso la causa in decisione, fissando udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Le questioni preliminari
5. In primo luogo, va ritenuta la competenza del Tribunale in composizione monocratica, essendo stata la domanda introdotta al Tribunale di Varese in data 22.9.2023, ossia successivamente alla riforma c.d.
Cartabia che ha devoluto al giudice monocratico tale tipo di controversie.
6. L'eccezione d'indeterminatezza della domanda sollevata dalla difesa della convenuta va rigettata, essendo chiaramente identificabili sia il petitum richiesto in questa sede dall'attore, ossia la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento indicate in narrativa, sia la causa petendi, non essendo riconducibili- in tesi- le sottoscrizioni ivi apposte a Parte_1
7. Infine, la remissione del giudice a quo della querela incidentale a quello competente per materia non può influenzare la valutazione di quest'ultimo circa l'ammissibilità della querela stessa e dei suoi confini, quale strumento capace di negare la pubblica fede agli atti ex art, 2700 c.c., trattandosi di valutazione autonoma rimessa a questo Ufficio.
Nel merito
8. Le cartelle e le intimazioni litigiose risultano notificate “personalmente al destinatario” con firma illeggibile apposta a mani ed in calcce alla locuzione “firma della persona che ha ricevuto il documento”.
Si verte qui nel caso di specie di notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, soggetta alla disciplina di cui al d.m. 9 aprile 2001 (che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta).
Le ultime pronunce della Corte di legittimità e della Corte D'Appello di Milano
9. In proposito, in un caso del tutto analogo a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023 ha fornito una interpretazione coerente delle precedenti pronunce, ivi compresa la n. 4556/2020; in particolare (accogliendo il ricorso contro una sentenza della
Corte d'Appello di Milano che aveva a sua volta riformato una pronuncia di questo Ufficio, di inammissibilità della querela di falso) ha sottolineato che:
- occorre operare una distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta
(disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973
pagina 3 di 5 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018);
- non è corretta la scelta, nella sentenza ivi gravata, di rinvenire nell'ordinanza della stessa Corte di legittimità n. 4556 del 2020, una mera trasposizione nel campo della notificazione ai sensi del d.P.R.
n. 602 del 1973 dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9962 del 2010;
- quindi “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972
– in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario
(Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016);
- “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
10. Tale interpretazione ermeneutica, più restrittiva rispetto a quella adottata anche presso le Corti di merito, è stata immediatamente recepita dalla stessa Corte D'Appello di Milano (cfr. 21.12.2023, nrg. 2379/2021).
Il caso in esame
11. In proposito, va rammentato che:
a. il querelante non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente notificante ossia che colui che ha ricevuto le cartelle di pagamento litigiose e ha sottoscritto i relativi avvisi di ricevimento non si sia qualificato come destinatario delle stesse, ma si è limitato a contestare la paternità delle sottoscrizioni apposte;
b. nel caso in esame, tuttavia, non spetta all'agente notificante indagare sull'identità del consegnatario, posto che la legge applicabile, ossia l'art. 26 dPR 602/73 non lo prevede1: 1 “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal pagina 4 di 5 - contempla come possibili destinatari un numero più ampio di persone fisiche qualificate rispetto al debitore, identificate anche come persone di famiglia o addette alla casa, ufficio o azienda, o dal portiere dello stabile;
- non prescrive l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna del plico, tanto più in situazioni in cui la dichiarazione resa dal soggetto presentatosi alla consegna risulti coerente con la situazione apparente, quale può essere la consegna presso la residenza del destinatario o presso la sede dell'impresa;
- determina solo che l'avviso di ricevimento prova soltanto che il piego è stato consegnato all'indirizzo indicato e nelle mani di persona fisica abilitata a ricever ed ivi indicato come
“destinataria persona fisica” dell'atto di ricevimento.
c. la notifica eseguita con tali modalità, quindi, attesta unicamente che l'agente notificante faccia firmare l'avviso di ricevimento alla persona che in base alla succitata norma sia legittimata a sottoscrivere sia l'avviso di ricevimento sia il registro di corrispondenza.
12. La querela non è quindi ammissibile per negare che la sottoscrizione appartenga al destinatario, poiché
l'avviso di ricevimento non prova fino a querela di falso che il plico sia stato consegnato al debitore.
Il comando giudiziale
13. La domanda va rigettata per le ragioni sopra espresse.
14. Atteso che il chiarimento interpretativo è sopravvenuto nelle more della pendenza di questo giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in narrativa;
2. compensa integralmente le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, chiuso alle oer 13.26,
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alima Zana
secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”. Il secondo comma dell'art. 26 DPR 602/73 prevede esclusivamente che l'avviso di ricevimento sia sottoscritto o dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, ufficio o azienda, o dal portiere dello stabile. pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24775/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Successivamente Oggi, 10.12.2025, alle ore 13, innanzi al dott. Alima Zana, sono comparsi:
Per 'avv. LA OBBISO in sostituzione dell'avv. VACCARINO ROCCO Parte_1
Per l'AVVOCATURA STATO MILANO Controparte_1 CP_2
[...]
Soni presenti la dott.ssa e il dott. in qualità di Addetti all'Ufficio Controparte_3 Controparte_4 Per il Processo. Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa, previa precisazione delle rispettive conclusioni. Le parti si riportano alle conclusioni già rassegnate agli atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Alima Zana
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Alima Zana
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott. Alima Zana ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24775/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso da verbale d'udienza sopra esteso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le vicende giudiziali
1. ha proposto in data 22.9.2023 querela di falso innanzi al tribunale di Varese, (R.G.R Parte_1
2266/2023) ai fini della declaratoria di falsità delle firme apposte sulle relate di notifica delle cartelle di pagamento n. 13985380001, n. 11720140002133830000, n. 11720140012234438000, n.
11720150004588508000, n. 11720150014020930000, n. 11720180006831264000, nonché le relate di notifica afferenti alle intimazioni di pagamento n. 11720189008290651000, 11720149005326552000 e la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776201500004269000.
Tali documenti erano stati prodotti dall'Agente della Riscossione nel giudizio pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Varese avente R.G.R. 294/2022 Sez. 2.
2. L' si è costituita contestando in primo luogo la competenza del Controparte_1
Tribunale adito, il quale si è spogliato della causa per essere competente il Tribunale di Milano.
3. Riassunta dunque la causa davanti a questo Ufficio, regolarmente notificato l'atto introduttivo al
Pubblico Ministero Sede, si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
pagina 2 di 5 4. Senza necessità di dare corso ad attività istruttoria, il giudice unico ha rimesso la causa in decisione, fissando udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Le questioni preliminari
5. In primo luogo, va ritenuta la competenza del Tribunale in composizione monocratica, essendo stata la domanda introdotta al Tribunale di Varese in data 22.9.2023, ossia successivamente alla riforma c.d.
Cartabia che ha devoluto al giudice monocratico tale tipo di controversie.
6. L'eccezione d'indeterminatezza della domanda sollevata dalla difesa della convenuta va rigettata, essendo chiaramente identificabili sia il petitum richiesto in questa sede dall'attore, ossia la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento indicate in narrativa, sia la causa petendi, non essendo riconducibili- in tesi- le sottoscrizioni ivi apposte a Parte_1
7. Infine, la remissione del giudice a quo della querela incidentale a quello competente per materia non può influenzare la valutazione di quest'ultimo circa l'ammissibilità della querela stessa e dei suoi confini, quale strumento capace di negare la pubblica fede agli atti ex art, 2700 c.c., trattandosi di valutazione autonoma rimessa a questo Ufficio.
Nel merito
8. Le cartelle e le intimazioni litigiose risultano notificate “personalmente al destinatario” con firma illeggibile apposta a mani ed in calcce alla locuzione “firma della persona che ha ricevuto il documento”.
Si verte qui nel caso di specie di notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n.
602 del 1973, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, soggetta alla disciplina di cui al d.m. 9 aprile 2001 (che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta).
Le ultime pronunce della Corte di legittimità e della Corte D'Appello di Milano
9. In proposito, in un caso del tutto analogo a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023 ha fornito una interpretazione coerente delle precedenti pronunce, ivi compresa la n. 4556/2020; in particolare (accogliendo il ricorso contro una sentenza della
Corte d'Appello di Milano che aveva a sua volta riformato una pronuncia di questo Ufficio, di inammissibilità della querela di falso) ha sottolineato che:
- occorre operare una distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta
(disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973
pagina 3 di 5 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018);
- non è corretta la scelta, nella sentenza ivi gravata, di rinvenire nell'ordinanza della stessa Corte di legittimità n. 4556 del 2020, una mera trasposizione nel campo della notificazione ai sensi del d.P.R.
n. 602 del 1973 dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9962 del 2010;
- quindi “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972
– in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario
(Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016);
- “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
10. Tale interpretazione ermeneutica, più restrittiva rispetto a quella adottata anche presso le Corti di merito, è stata immediatamente recepita dalla stessa Corte D'Appello di Milano (cfr. 21.12.2023, nrg. 2379/2021).
Il caso in esame
11. In proposito, va rammentato che:
a. il querelante non ha contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente notificante ossia che colui che ha ricevuto le cartelle di pagamento litigiose e ha sottoscritto i relativi avvisi di ricevimento non si sia qualificato come destinatario delle stesse, ma si è limitato a contestare la paternità delle sottoscrizioni apposte;
b. nel caso in esame, tuttavia, non spetta all'agente notificante indagare sull'identità del consegnatario, posto che la legge applicabile, ossia l'art. 26 dPR 602/73 non lo prevede1: 1 “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal pagina 4 di 5 - contempla come possibili destinatari un numero più ampio di persone fisiche qualificate rispetto al debitore, identificate anche come persone di famiglia o addette alla casa, ufficio o azienda, o dal portiere dello stabile;
- non prescrive l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna del plico, tanto più in situazioni in cui la dichiarazione resa dal soggetto presentatosi alla consegna risulti coerente con la situazione apparente, quale può essere la consegna presso la residenza del destinatario o presso la sede dell'impresa;
- determina solo che l'avviso di ricevimento prova soltanto che il piego è stato consegnato all'indirizzo indicato e nelle mani di persona fisica abilitata a ricever ed ivi indicato come
“destinataria persona fisica” dell'atto di ricevimento.
c. la notifica eseguita con tali modalità, quindi, attesta unicamente che l'agente notificante faccia firmare l'avviso di ricevimento alla persona che in base alla succitata norma sia legittimata a sottoscrivere sia l'avviso di ricevimento sia il registro di corrispondenza.
12. La querela non è quindi ammissibile per negare che la sottoscrizione appartenga al destinatario, poiché
l'avviso di ricevimento non prova fino a querela di falso che il plico sia stato consegnato al debitore.
Il comando giudiziale
13. La domanda va rigettata per le ragioni sopra espresse.
14. Atteso che il chiarimento interpretativo è sopravvenuto nelle more della pendenza di questo giudizio, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea per le ragioni indicate in narrativa;
2. compensa integralmente le spese di lite;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, chiuso alle oer 13.26,
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alima Zana
secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”. Il secondo comma dell'art. 26 DPR 602/73 prevede esclusivamente che l'avviso di ricevimento sia sottoscritto o dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, ufficio o azienda, o dal portiere dello stabile. pagina 5 di 5