Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1669 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est. dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1669 Reg. Vol. anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per affido e mantenimento della prole, promosso da
Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Peretti che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e - contro
Controparte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pizzuti che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- c o n v e n u t o -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
NEL MERITO
PRELIMINARMENTE, disporre la cancellazione delle frasi ingiuriose e sconvenienti indicate ai punti: 17, (pag.3) 18, (pag.4), 24 (pag. 4) della comparsa costitutiva del sig. , con le CP_1
conseguenti statuizioni risarcitorie per essere dette affermazioni denigratorie e screditanti e non attinenti all'oggetto del procedimento, atteso che la resistente non formula alcuna domanda attinente a tali propalazioni;
Nel merito:
Confermare la collocazione della minore presso la residenza della madre sig.ra Persona_1
; Parte_1
Confermare e disporre l'affidamento esclusivo della minore o il migliore regime di affidamento nell'interesse della minore, sentita la stessa e tenuto conto dell'età della medesima e dei relativi desiderata, il tutto per le motivazioni sopra riportate, con collocazione presso la madre e facoltà per la stessa di decidere autonomamente in ordine alle questioni sanitarie, educative, ludiche, di residenza e per l'emissione di documenti quali la carta di identità europea o il passaporto;
Disporre che il Signor versi alla Sig.ra un contributo al mantenimento per la figlia, CP_1 Pt_1 non inferiore ad € 700,00 mensile (settecentoeuro), da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, per dodici mensilità, con automatica indicizzazione ISTAT.
Disporre che il Signor versi alla Sig.ra l'arretrato di cinque anni (con decorrenza CP_1 Pt_1
retroattiva dalla data di diffida legale o iscrizione a ruolo del ricorso) del mantenimento e di spese extra per la figlia, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, maggiorato di interessi e indicizzazioni ISTAT.
Disporre che l'assegno unico e universale sia versato al 100% a favore della madre e che questa possa godere delle detrazioni derivanti dalla figlia al 100%;
Disporre che il Signor corrisponda il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, le CP_1
spese scolastiche, ludiche, sportive e ricreative della minore, preventivamente concordate, se non necessitate, e successivamente documentate, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa del
Tribunale di Ivrea siglato tra magistrati ed avvocati.
IN OGNI CASO
Con provvedimento immediatamente esecutivo e con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre accessori come per legge
Per parte convenuta (Come da comparsa di costituzione e salvo quanto dichiarato in udienza)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
Confermare la collocazione della minore presso la residenza della madre sig.ra Persona_1
. Parte_1
Disporre che l'assegno unico e universale sia versato al 100% a favore della madre e che questa possa godere delle detrazioni derivanti dalla figlia al 100%.
Rigettare la richiesta di affidamento esclusivo in forma rafforzata della minore in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto disporre l'affidamento condiviso della minore con le modalità che dovranno essere concordate dai genitori avuto riguardo al superiore interesse della figlia per i motivi di cui in narrativa.
Rigettare la richiesta del versamento, da parte del sig. , della somma pari ad Controparte_1
€ 700,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia perché sproporzionato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto disporre che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un contributo al mantenimento della figlia pari a € 100,00 mensili per i motivi di cui in narrativa.
Disporre che le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludiche, scolastiche, sportive e ricreative della figlia, preventivamente concordate, vengano sostenute da entrambi genitori nella misura del 50
%.
In ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio.
IL PM
Accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso iscritto in data 11.6.24, la sig.ra premesso di avere generato con il sig. Parte_1
la figlia (n. 11.5.08), chiedeva la regolamentazione del Controparte_1 Per_1
rapporto tra i genitori e la figlia.
Si costituiva il convenuto.
Questo, per quanto di interesse, il contenuto del verbale di udienza 26.2.25:
<
Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: Parte_1 “Vivo ad Agliè in Via Cascine Gedda 13, in casa con me vive mio marito mia Controparte_2 figlia , nata l'[...] ed nata il [...]. Persona_1 Persona_2
La casa è di proprietà mia, di mia mamma e di mia sorella.
Mio marito è dipendente a tempo indeterminato della (tecnico). Io lavoro come dipendente CP_3 con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio che prima era di € 2.300,00 mensili e ora è di € 1.900,00 mensili per cassa integrazione.
Sono comproprietaria con mia mamma e mia sorella di un immobile a Collegno, dove abita mia madre.
Percepisco al 100% l'assegno unico per entrambe le figlie, assegno che corrisponde a complessivi €
190,00 mensili.
Attualmente la mia controparte non versa alcunchè per il mantenimento della figlia . Per_1
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Liberamente interrogata parte resistente dichiara: Controparte_1
“Vivo a Torre Canavese in via Sangrato 1, vivo con mio papà. La casa è di proprietà della società di famiglia, AG snc Io sono il legale rappresentante e socio, Controparte_4
credo con una quota del 40%; la parte rimanente era di mia madre, mancata nel 2023 ed un'altra quota è di mio padre. Sulla casa di proprietà della società grava un mutuo per il quale occorre pagare rate mensili di € 1.059,00.
La società ha due dipendenti e si occupa di lavorazione di carne bovina e l'attività viene svolta nell'immobile ove è sita anche la mia abitazione.
La mia società è titolare di un'autovettura Golf Volkswagen del 2014, che uso normalmente io.
Ho debiti per circa 300.000,00 con il fisco e circa 400.000,00 con privati. Credo di andare incontro ad una crisi d'impresa. Dal 2011 al 2023 sono stato sottoposto a molteplici interventi chirurgici. Più
o meno riesco a guadagnare € 10.000,00 all'anno anche se la indico come cifra molto approssimativa;
certamente non muoio di fame.
L'ultima volta che ho visto mia figlia era l'11/5/2024, il giorno del suo compleanno;
da prima del
COVID non dorme la notte a casa mia.”
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Alle ore 10.35 l'udienza viene sospesa, per consentire alle parti di valutare possibili proposte conciliative.
Alle ore 10.54 l'udienza riprende.
Parte ricorrente dichiara:
A mero titolo conciliativo chiedo affido condiviso, mantenimento di € 500,00 mensili omnicomprensivi, assegno unico universale al 100% e sgravi fiscali interamente a mio favore. Parte resistente dichiara:
A mero titolo conciliativo chiedo affido condiviso, mantenimento di € 200,00 mensili omnicomprensivi, ….; con richiesta di un aiuto dei Servizi per favorire il ripristino delle relazioni padre-figlia.
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Il Giudice invita le parti alla discussione;
parte ricorrente, dopo aver illustrato le proprie difese, insiste nelle conclusioni di cui agli atti;
parte resistente, dopo aver illustrato le proprie difese, richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione, con la precisazione che il mantenimento della figlia venga determinato secondo le modalità di cui all'offerta conciliativa effettuata all'odierna udienza ed insistendo per l'intervento dei Servizi in aiuto della minore.
-
All'esito la causa veniva rimessa in decisione
.2.
§1
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la causa appare sufficientemente istruita dal momento che le prove orali richieste sono irrilevanti mentre quelle ex artt. 210 e 118 cpc, richieste da parte ricorrente, non paiono necessarie in forza delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta,
Di poi il Tribunale rigetta la richiesta di parte ricorrente volta alla cancellazione di alcune frasi contenute nella comparsa costitutiva perché le stesse non integrano i requisiti di sconvenienza o offensività di cui all'art. 89 cpc trattandosi di mere allegazioni difensive della parte convenuta.
§2
Valutato l'interesse della prole, viene ritenuta superflua l'audizione della figlia e ciò Per_1
anche fronte delle concordi indicazioni delle parti circa il suo comportamento ed i suoi desiderata nonchè della sua età.
Di poi il Tribunale ritiene che non esistano valide ragioni per derogare al regime ordinario di affido congiunto e, pertanto, provvede di conseguenza;
pare opportuno anche disporre l'esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Inoltre, il Tribunale, in ragione dell'età della ragazza (ad oggi quasi di 17 anni), dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo il gradimento di questa ultima.
Infine il Tribunale, in regione della difficoltà dei rapporti tra il padre e la minore dispone che i S.S. e di Psicologia della salute in età evolutiva adottino, con il gradimento di questa ultima, ogni iniziativa utile al fine di favorire un loro riavvicinamento. §3
In ordine alle questioni patrimoniali il Tribunale rileva:
° circa la ricorrente, dalla documentazione prodotta emergono, in relazione agli anni di imposta, i seguenti redditi netti da lavoro dipendente:
2021: circa euro 33.000,00
2022: circa euro 32.000,00
2023: circa euro 36.000,00.
° Circa il resistente, egli, documenta debiti sociali, fiscali e previdenziali, per euro 247.108,93 (cfr. doc. 10).
Produce:
° bilanci informali degli ultimi tre anni della società di cui è socio (doc. 2), da cui emergono per il
2021 un utile di esercizio di euro 983,04, per il 2022 di euro 3.719,45, per il 2023 di euro 13.752,89;
° copie di due scritture private con terzi (cfr. doc. 9: la prima datata 29.12.21; la seconda senza data) dalle quali emergono riconoscimenti di debiti sociali rispettivamente per euro 42.316,05 (da pagare con rate mensili di euro 480,00) e per euro 360.615,64 (da pagare con rate mensili di euro 2.200,00, primo versamento 31.5.21).
Il convenuto produce altresì (cfr. doc. 11) saldo e lista movimenti di un conto (non CP_5 risulta l'intestazione del conto) che riporta, in 4 pagine scarse, un saldo passivo di euro 316,80 al
14.11.24 per le movimentazioni dal 30.11.22. In esso emergono anche versamenti in contanti e giroconti da padre del resistente. Persona_3
Ora la suddetta documentazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso convenuto in udienza, rende poco verosimili i modesti utili societari come sopra indicati;
di poi la documentazione
è del tutto incompleta, rispetto alle indicazioni contenute nel decreto di fissazione udienza ed alla luce delle prescrizioni di cui agli artt. 473 bis 12 e 16 cpc. Tutto ciò rileva negativamente per la parte ex art. 473 bis 18 cpc.
Ebbene, tutto ciò considerato ed alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., tra cui il fatto che la figlia viva sempre presso la madre che così ne sopporta il peso di tutte le spese, il Tribunale stima equo stabilire che il padre, con decorrenza 11.6.24 (data di deposito del ricorso), versi per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 375,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico universale e sgravi fiscali come per legge.
§4 Spese compensate tenuto conto dell'esito della lite, dell'assenza di attività istruttoria orale e della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
° dispone l'affido condiviso della figlia in capo ai genitori Persona_1 [...]
e con collocazione e residenza presso la madre ed esercizio separato CP_1 Parte_1
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
° dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, secondo il gradimento di questa ultima;
° dispone che il padre, con decorrenza 11.6.24 (data di deposito del ricorso), versi per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 375,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT
e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico universale e sgravi fiscali come per legge;
° dispone che i S.S. e di Psicologia della salute in età evolutiva adottino, con il gradimento della minore, ogni iniziativa utile al fine di favorire un riavvicinamento padre – figlia;
° compensa le spese di causa.
Si comunichi anche ai i S.S. e di Psicologia della salute in età evolutiva territorialmente competenti per Agliè.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 11.3.25
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA