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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/11/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2509/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCHEMBARI ROSARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZENTI FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1
come sopra meglio generalizzati, con ogni conseguenziale provvedimento di Controparte_1 Per_ legge;
disporre l'esercizio del diritto di visita del resistente con il figlio minore come da regolamentazione di cui all'ordinanza 18.01.2025; disporre che contribuisca al Controparte_1 Per Per_ mantenimento della moglie e dei figli e con il versamento di una somma di € 800,00 mensile –
o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia – da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT, da corrispondere alla ricorrente il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute (come da documentazione prodotta in atti) e sostenende che dovranno essere concordate e documentate;
disporre l'assegnazione della casa coniugale ed i mobili che la arredano alla ricorrente che la abiterà con i figli;
rigettare la domanda di addebito Parte_1 esposta dal in danno della concludente perché infondata in fatto e in diritto, ancorché non CP_1 provata;
rigettare le eccezioni e domande tutte spiegate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto, ancorché non provate;
con vittoria delle spese”;
pagina 1 di 5 “Pronunci la separazione coniugale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere Controparte_1 separatamente, per il venir meno dell'affectio maritalis, con addebito di colpa della separazione alla sig.ra , per tutto quanto indicato e dimostrato e conseguente rigetto della Parte_1 Per_ richiesta di mantenimento;
- affidi l'unico figlio minore di anni 17 ad entrambi i coniugi, con collocazione dello stesso presso la madre, con facoltà del padre di vederlo, anche per più giorni consecutivi, ogni qualvolta lo desideri, per come già disposto dal Giudice con l'ordinanza del 18.1.2025; - disponga un assegno di mantenimento a carico del padre, in favore dei due figli nella misura di euro 400,00, nel caso in cui vengano dimostrate le condizioni del diritto di mantenimento per Per la figlia maggiorenne di anni 19 e/o altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, nonché assegno unico INPS nella misura del 100% di euro 308,00 in favore della madre collocataria, oltre la somma di euro 360,00 che la stessa già percepisce dallo Stato, per motivi di famiglia;
- rigetti la richiesta di mantenimento nella misura di euro 800,00 al mese, poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, nonché illegittima, per tutto quanto su contestato. Tutto ciò premesso, si insiste nella comparsa di costituzione e nelle richieste ivi formulate”.
Con l'intervento del P.M. in sede.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Chiaramonte Parte_1 Controparte_1 Gulfi in data 13/04/2000, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Chiaramonte Gulfi al numero 3, parte II, Serie A, anno 2000. Per Per_ Da tale unione nascevano i figli in data 11/10/2000, in data 01/02/2005 e il Persona_3 22/11/2007.
con ricorso del 23/09/2024, chiedeva di pronunciare la separazione personale Parte_1 Per_ dei coniugi, di affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di assegnare la casa familiare alla stessa, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa Per Per_ e dei figli e in quanto il figlio risulta essere economicamente indipendente, Persona_3 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta del 17/12/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale chiedeva di addebitare la separazione alla ricorrente, di affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, non opponendosi all'assegnazione in favore della stessa della casa coniugale, con la previsione del diritto di visita del padre, di porre a carico del Per Per_ resistente l'obbligo di versare alla € 400,00 per i figli e oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico venisse percepito interamente dalla ricorrente. All'udienza del 16/01/2025, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza del 18/01/2025, ha affidato il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui ha assegnato la casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché ha posto a carico del resistente l'obbligo di Per Per_ contribuire al mantenimento dei figli e versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico percepito interamente dalla , nonché € 250,00 a titolo di mantenimento della Parte_1 ricorrente. Assegnati alle parti i termini di cui all' art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 01/07/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente non merita di essere accolta, in quanto il si è limitato ad affermare che la ricorrente avrebbe violato il proprio dovere CP_1 coniugale di assistenza morale senza provare alcunché in merito agli asseriti atteggiamenti di disaffezione della ricorrente nei confronti del marito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2)” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Atteso che quanto dedotto dal resistente non risulta provato, essendo indimostrato che gli eventuali ed asseriti atteggiamenti posti in essere dalla ricorrente abbiano svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio, la domanda di addebito va rigettata. pagina 3 di 5 Per_ Non deve essere disposto nulla sull'affidamento del figlio appena divenuto maggiorenne. Per Per_ Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore dei figli (20 anni) e (18 anni) – dovendo escludersi il figlio (25 anni), essendosi già immesso nel mondo del lavoro, per come è Per_3 pacifico tra le parti – va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Ed ancora che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020). Occorre innanzitutto prendere in considerazione le condizioni economico-reddituali delle parti. Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha affermato di essere disoccupata e di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia, nonché di percepire integralmente l'assegno unico che ammonta a circa € 300,00, oltre alla somma mensile di circa € 400,00 che finora ha versato in suo favore l'odierno resistente;
la stessa vive con i figli nella casa familiare di proprietà del , CP_1
Di contro, il operatore ecologico, percepisce circa € 1.500,00/1.700,00 al mese, come risulta CP_1 dalle buste paga in atti, ha dichiarato un reddito annuo da lavoro dipendente pari ad € 26.396,80 per l'anno 2021 ed € 27.027,79 per il 2022 (cfr. doc. 4, 10-1 e 10-2 della comparsa di costituzione e risposta), e risulta onerato dalla spesa mensile di € 500,00 quale pagamento del canone di locazione relativo all'immobile in cui è andato a vivere, successivamente all'inizio del presente giudizio (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 1 della memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. di parte resistente). Per Alla luce di ciò, ritenuto che la figlia , seppur maggiorenne non risulta ancora economicamente Per_ indipendente, mentre il figlio appena diciottenne sta ancora studiano, appare opportuno confermare quanto disposto in seno all'ordinanza del 18/01/2025, ovvero che il contribuisca al CP_1 Per Per_ mantenimento dei figli e versando alla ricorrente la somma di € 400,00 al mese, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla ricorrente. In merito alla domanda della circa il mantenimento in proprio favore, occorre evidenziare Parte_1 che ai sensi dell'art. 156 c.c., nell'ipotesi di separazione, il coniuge ha diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento “qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. In particolare, l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a
“quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni
pagina 4 di 5 astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento, in quanto, per come descritto sopra, sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo la ricorrente disoccupata, mentre il resistente, seppur onerato di talune spese mensili, gode di una stabile occupazione. Relativamente al quantum dell'assegno, va confermato quanto statuito in seno all'ordinanza del 18/01/20252, ovvero che il versi alla ricorrente la somma di € 250,00 a titolo CP_1 di mantenimento della stessa. Infine, va disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Vittoria, Via Venezuela n. 16, a
, ivi convivente con i figli. Parte_1 In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2509/24 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Chiaramonte Gulfi in data 13/04/2000,
[...] trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Chiaramonte Gulfi al numero 3, parte II, Serie A, anno 2000; rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
dispone che versi a entro il giorno cinque di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 Per Per_ somma complessiva di € 650,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e dei figli e (nella misura di € 250,00 per la moglie e di € 200,00 ciascuno per i figli), somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
assegna la casa coniugale sita in Vitoria, Via Venezuela n. 16, a;
Parte_1 manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000;
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2509/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCHEMBARI ROSARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZENTI FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_1
come sopra meglio generalizzati, con ogni conseguenziale provvedimento di Controparte_1 Per_ legge;
disporre l'esercizio del diritto di visita del resistente con il figlio minore come da regolamentazione di cui all'ordinanza 18.01.2025; disporre che contribuisca al Controparte_1 Per Per_ mantenimento della moglie e dei figli e con il versamento di una somma di € 800,00 mensile –
o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia – da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT, da corrispondere alla ricorrente il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute (come da documentazione prodotta in atti) e sostenende che dovranno essere concordate e documentate;
disporre l'assegnazione della casa coniugale ed i mobili che la arredano alla ricorrente che la abiterà con i figli;
rigettare la domanda di addebito Parte_1 esposta dal in danno della concludente perché infondata in fatto e in diritto, ancorché non CP_1 provata;
rigettare le eccezioni e domande tutte spiegate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto, ancorché non provate;
con vittoria delle spese”;
pagina 1 di 5 “Pronunci la separazione coniugale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere Controparte_1 separatamente, per il venir meno dell'affectio maritalis, con addebito di colpa della separazione alla sig.ra , per tutto quanto indicato e dimostrato e conseguente rigetto della Parte_1 Per_ richiesta di mantenimento;
- affidi l'unico figlio minore di anni 17 ad entrambi i coniugi, con collocazione dello stesso presso la madre, con facoltà del padre di vederlo, anche per più giorni consecutivi, ogni qualvolta lo desideri, per come già disposto dal Giudice con l'ordinanza del 18.1.2025; - disponga un assegno di mantenimento a carico del padre, in favore dei due figli nella misura di euro 400,00, nel caso in cui vengano dimostrate le condizioni del diritto di mantenimento per Per la figlia maggiorenne di anni 19 e/o altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi, nonché assegno unico INPS nella misura del 100% di euro 308,00 in favore della madre collocataria, oltre la somma di euro 360,00 che la stessa già percepisce dallo Stato, per motivi di famiglia;
- rigetti la richiesta di mantenimento nella misura di euro 800,00 al mese, poiché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, nonché illegittima, per tutto quanto su contestato. Tutto ciò premesso, si insiste nella comparsa di costituzione e nelle richieste ivi formulate”.
Con l'intervento del P.M. in sede.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Chiaramonte Parte_1 Controparte_1 Gulfi in data 13/04/2000, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Chiaramonte Gulfi al numero 3, parte II, Serie A, anno 2000. Per Per_ Da tale unione nascevano i figli in data 11/10/2000, in data 01/02/2005 e il Persona_3 22/11/2007.
con ricorso del 23/09/2024, chiedeva di pronunciare la separazione personale Parte_1 Per_ dei coniugi, di affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di assegnare la casa familiare alla stessa, di porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 800,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa Per Per_ e dei figli e in quanto il figlio risulta essere economicamente indipendente, Persona_3 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con comparsa di costituzione e risposta del 17/12/2024 si costituiva in giudizio il Controparte_1 quale chiedeva di addebitare la separazione alla ricorrente, di affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, non opponendosi all'assegnazione in favore della stessa della casa coniugale, con la previsione del diritto di visita del padre, di porre a carico del Per Per_ resistente l'obbligo di versare alla € 400,00 per i figli e oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico venisse percepito interamente dalla ricorrente. All'udienza del 16/01/2025, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza del 18/01/2025, ha affidato il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui ha assegnato la casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché ha posto a carico del resistente l'obbligo di Per Per_ contribuire al mantenimento dei figli e versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico percepito interamente dalla , nonché € 250,00 a titolo di mantenimento della Parte_1 ricorrente. Assegnati alle parti i termini di cui all' art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 01/07/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente non merita di essere accolta, in quanto il si è limitato ad affermare che la ricorrente avrebbe violato il proprio dovere CP_1 coniugale di assistenza morale senza provare alcunché in merito agli asseriti atteggiamenti di disaffezione della ricorrente nei confronti del marito. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2)” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Atteso che quanto dedotto dal resistente non risulta provato, essendo indimostrato che gli eventuali ed asseriti atteggiamenti posti in essere dalla ricorrente abbiano svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio, la domanda di addebito va rigettata. pagina 3 di 5 Per_ Non deve essere disposto nulla sull'affidamento del figlio appena divenuto maggiorenne. Per Per_ Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore dei figli (20 anni) e (18 anni) – dovendo escludersi il figlio (25 anni), essendosi già immesso nel mondo del lavoro, per come è Per_3 pacifico tra le parti – va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Ed ancora che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020). Occorre innanzitutto prendere in considerazione le condizioni economico-reddituali delle parti. Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha affermato di essere disoccupata e di essersi sempre dedicata alla cura della famiglia, nonché di percepire integralmente l'assegno unico che ammonta a circa € 300,00, oltre alla somma mensile di circa € 400,00 che finora ha versato in suo favore l'odierno resistente;
la stessa vive con i figli nella casa familiare di proprietà del , CP_1
Di contro, il operatore ecologico, percepisce circa € 1.500,00/1.700,00 al mese, come risulta CP_1 dalle buste paga in atti, ha dichiarato un reddito annuo da lavoro dipendente pari ad € 26.396,80 per l'anno 2021 ed € 27.027,79 per il 2022 (cfr. doc. 4, 10-1 e 10-2 della comparsa di costituzione e risposta), e risulta onerato dalla spesa mensile di € 500,00 quale pagamento del canone di locazione relativo all'immobile in cui è andato a vivere, successivamente all'inizio del presente giudizio (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 1 della memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. di parte resistente). Per Alla luce di ciò, ritenuto che la figlia , seppur maggiorenne non risulta ancora economicamente Per_ indipendente, mentre il figlio appena diciottenne sta ancora studiano, appare opportuno confermare quanto disposto in seno all'ordinanza del 18/01/2025, ovvero che il contribuisca al CP_1 Per Per_ mantenimento dei figli e versando alla ricorrente la somma di € 400,00 al mese, nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito interamente dalla ricorrente. In merito alla domanda della circa il mantenimento in proprio favore, occorre evidenziare Parte_1 che ai sensi dell'art. 156 c.c., nell'ipotesi di separazione, il coniuge ha diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento “qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. In particolare, l'assegno per il coniuge va commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a
“quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni
pagina 4 di 5 astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento, in quanto, per come descritto sopra, sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo la ricorrente disoccupata, mentre il resistente, seppur onerato di talune spese mensili, gode di una stabile occupazione. Relativamente al quantum dell'assegno, va confermato quanto statuito in seno all'ordinanza del 18/01/20252, ovvero che il versi alla ricorrente la somma di € 250,00 a titolo CP_1 di mantenimento della stessa. Infine, va disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Vittoria, Via Venezuela n. 16, a
, ivi convivente con i figli. Parte_1 In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2509/24 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in Chiaramonte Gulfi in data 13/04/2000,
[...] trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Chiaramonte Gulfi al numero 3, parte II, Serie A, anno 2000; rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
dispone che versi a entro il giorno cinque di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 Per Per_ somma complessiva di € 650,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa e dei figli e (nella misura di € 250,00 per la moglie e di € 200,00 ciascuno per i figli), somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
assegna la casa coniugale sita in Vitoria, Via Venezuela n. 16, a;
Parte_1 manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000;
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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